Art. 39
         Forniture di beni e connesse prestazioni di servizi
           in materia di sistemi informativi automatizzati
1. Per la locazione e l'acquisto di  apparecchiature  informatiche  e
   licenze d'uso dei programmi, vengono seguite le procedure previste
   dal d.p.c.m. 6 agosto 1997, n. 452.
2.  Per  le forniture di beni e le connesse prestazioni di servizi in
   materia  di  sistemi  informativi  automatizzati,  le  commissioni
   previste  dagli articoli 29, quinto comma, e 31, terzo comma, sono
   integrate unicamente da due esperti in materia informatica, scelti
   anche tra personale esterno all'amministrazione.
3. Un dirigente assegnato al servizio per l'informatica  svolge,  per
   delega   del  responsabile  del  servizio,  le  funzioni  previste
   dall'art.  2 del d.p.c.m. 6 agosto 1997, n. 452.