Art. 39 Forniture di beni e connesse prestazioni di servizi in materia di sistemi informativi automatizzati 1. Per la locazione e l'acquisto di apparecchiature informatiche e licenze d'uso dei programmi, vengono seguite le procedure previste dal d.p.c.m. 6 agosto 1997, n. 452. 2. Per le forniture di beni e le connesse prestazioni di servizi in materia di sistemi informativi automatizzati, le commissioni previste dagli articoli 29, quinto comma, e 31, terzo comma, sono integrate unicamente da due esperti in materia informatica, scelti anche tra personale esterno all'amministrazione. 3. Un dirigente assegnato al servizio per l'informatica svolge, per delega del responsabile del servizio, le funzioni previste dall'art. 2 del d.p.c.m. 6 agosto 1997, n. 452.