Art. 57. (a) (b)
            Attribuzione temporanea di mansioni superiori
(( (abrogato). ))
  (a) Articolo abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n.80. Si riporta il testo dell'art. 57 abrogato:
  "Art.  57.  (Attribuzione  temporanea  di mansioni superiori). - 1.
Per obiettive esigenze di servizio,  il  prestatore  di  lavoro  puo'
essere  adibito  a  mansioni immediatamente superiori: a) nel caso di
vacanza di posto in organico, per un periodo non superiore a tre mesi
dal verificarsi della vacanza, salva possibilita'  di  attribuire  le
mansioni  superiori  ad  altri  dipendenti  per  non  oltre  tre mesi
ulteriori della vacanza stessa: b) nel caso di sostituzione di  altro
dipendente  con  diritto  alla  conservazione  del posto per tutto il
periodo di assenza, tranne quello per ferie.
  2. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente  ha
diritto  al trattamento economico corrispondente all'attivita' svolta
per il periodo di espletamento delle medesime. Per  i  dipendenti  di
cui  all'art.  2,  comma 2, in deroga all'art. 2103 del codice civile
l'esercizio temporaneo  di  mansioni  superiori  non  attribuisce  il
diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.
  3.  L'assegnazione  alle  mansioni  superiori  e'  disposta, con le
procedure previste dai rispettivi ordinamenti, dal dirigente preposto
all'unita' organizzativa presso cui il  dipendente  presta  servizio,
anche  se  in  posizione  di fuori ruolo o comando, con provvedimento
motivato,   ferma   restando   la   responsabilita   disciplinare   e
patrimoniale   del  dirigente  stesso.  Qualora  l'utilizzazione  del
dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta  per
sopperire  a vacanze dei posti di organico, contestualmente alla data
in cui il dipendente  e'  assegnato  alle  predette  mansioni  devono
essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
  4.  Non  costituisce esercizio di mansioni superiori l'attribuzione
di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, disposta
ai sensi dell'art. 56, comma 2.
  5. In deroga a quanto  previsto  dal  comma  1,  gli  incarichi  di
presidenza  di  istituto secondario e di direzione dei conservatori e
delle accademie restano disciplinati dalla legge 14 agosto  1971,  n.
821,  e  dall'art.    3,  terzo comma, del R.D.L. 2 dicembre 1935, n.
2081, convertito dalla legge 16 marzo 1936, n. 498.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dalla   data   di   emanazione,   in  ciascuna  amministrazione,  dei
provvedimenti di ridefinizione degli uffici e delle piante  organiche
di cui agli articoli 30 e 31 e, comunque, a decorrere dal 31 dicembre
1996.
  7.  Sono  abrogati  il  decreto legislativo 19 luglio 1993, n. 247,
nonche' l'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 18 novembre 1993,  n.  470,  e
sono  fatti  salvi  tutti  gli  atti  connessi al conferimento e allo
svolgimento  di  mansioni   superiori   adottati   ai   sensi   delle
disposizioni stesse".
  (b)  Si  veda  l'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80.