Art. 58. Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (a), nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 (b). Restano ferme altresi' le disposizioni di cui agli articoli da 89 a 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (c), agli articoli da 68 a 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (d), e successive modificazioni, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (e), all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (f), ed all'articolo 1, comma 9, del decreto legge 30 dicembre 1992, n. 510 (g). 2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. 3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (h), entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme dirette a determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti. 4. Decorso il termine di cui al comma 3, l'attribuzione degli incarichi e' consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative. 5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione. (( 6. I commi da 7 a 16 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita. (i) 7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti. (i) 8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilita' dell'amministrazione conferente, e' trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti. (i) 9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 (l), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (m). Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze. (i) 10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata. (i) 11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente. (i) 12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco e' accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalita' le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi. (i) (n) 13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. (i) (n) 14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (o), le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. (i) 15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi 11, 12, 13 e 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. (i) 16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi. (i) )) (a) Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' il: "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. Statuto degli impiegati civili dello Stato". Gli artt. 60 e seguenti dispongono circa le incompatibilita' ed il cumulo di impieghi. (b) Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, reca: "Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale". Si riporta il testo del relativo art. 6, comma 2: "2. Al personale interessato e' consentito, previa motivata autorizzazione dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attivita' di istituto della stessa amministrazione o ente". (c) Il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, reca: "Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica". Si riporta il testo dei relativi artt. 89-93: "Art. 89. (Lezioni private). - Al personale docente non e' consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. Il personale docente, ove assuma lezioni private, e' tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresi' comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside e' ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale. Nessun alunno puo' essere giudicato da docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto". "Art. 90. (Divieto di lezioni private per il personale ispettivo e direttivo). - Al personale ispettivo e direttivo e' fatto divieto di impartire lezioni private". "Art. 91. (Divieto di cumulo di impieghi). - L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente decreto non e' comulabile con altro rapporto di impiego pubblico. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico e' tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore". "Art. 92. (Altre incompatibilita' - Decadenza). - Il personale, di cui al presente decreto, non puo' esercitare attivita' commerciale, industriale o professionale, ne' puo' assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in societa' od enti per i quali la nomina e' riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione. Il divieto, di cui al precedente comma, non si applica nei casi di societa' cooperative. Il personale che contravvenga ai divieti posti nei commi precedenti viene diffidato dal Ministero per la pubblica istruzione o dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilita'. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilita' sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale appartenente ai ruoli provinciali. Al personale docente e' consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attivita' inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. Avverso il diniego di autorizzazione e' ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva". "Art. 93. (Norme di rinvio). - Per quanto non previsto dal presente decreto, in materia di diritti e di obblighi del personale docente, educativo, direttivo, ed ispettivo, si rinvia, nei limiti in cui siano applicabili, alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni". (d) La legge 11 luglio 1980, n. 312, reca: "Nuovo assetto, retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato". Si trascrive il testo dei relativi artt. 68, 69 e 70: "Art. 68. (Cumulo di impieghi). - Gli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 devono essere interpretati nel senso che il divieto di cumulo ivi previsto non si applica al personale docente dei conservatori di musica, nei limiti di cui al successivo art. 69. L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di musica e di altre attivita' presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e' regolato dagli articoli che seguono. Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche ai docenti delle accademie di belle arti". "Art. 69. (Contratti di collaborazione). - I conservatori di musica, per lo svolgimento di attivita' didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo di amministrazione del conservatorio. Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori di musica, vengono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie compilate in base alle norme relative al conferimento degli incarichi di insegnamento. I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attivita' artistica esercitata. I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto non venga occupato da un professore di ruolo. I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio dei docenti. Il compenso per le attivita' previste nel contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari all'entita' del trattamento economico complessivo che compete ad un docente di ruolo alla 1 classe di stipendio, con esclusione della 13 mensilita', delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altra indennita' di cui le norme vigenti vietano il cumulo. Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attivita' contrattuale il compenso viene calcolato con le modalita' di cui al precedente comma sulla base della seconda classe di stipendio del personale di ruolo. Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attivita' di rispettiva competenza. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sara' iscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere derivante ai conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, provvedera' ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze accertate". "Art. 70. (Contratti di collaborazione per il personale gia' in servizio). - Il personale docente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'insegnamento esercita attivita' presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e' tenuto a scegliere il rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attivita' entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo proroga per un termine comunque non superiore ad un altro anno da parte degli enti o istituzione interessati. Per le situazioni di cumulo verificatesi prima dell'entrata in vigore della presente legge, non si da' luogo alla riduzione dello stipendio di cui all'art. 99 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma. I docenti dei conservatori di musica che per effetto dell'opzione perdono la qualita' di titolari hanno la precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula del contratto di collaborazione con il conservatorio dal quale dipendevano all'atto dell'opzione. Il contratto di cui al precedente comma ha durata triennale e puo' essere rinnovato per periodi non superiori a due anni e comunque non oltre il compimento del 60 anno di eta'. In tali casi i posti restano indisponibili per l'intera durata del contratto. Il compenso per le attivita' previste nel contratto di collaborazione relativo al personale contemplato nel presente articolo ha carattere onnicomprensivo ed e' pari all'entita' del trattamento economico complessivo in godimento da parte dei singoli interessati all'atto dell'opzione con le esclusioni indicate nel precedente articolo 69. Dopo un quinquennio di attivita' contrattuale il compenso e' rivalutato secondo quanto previsto al sesto comma del precedcnte articolo 69, qualora il compenso stesso risulti inferiore allo stipendio della seconda classe. Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscano anche di trattamento di pensione ordinaria, i compensi dovuti per i contratti sono ridotti di un quinto e comunque in misura non superiore all'importo della pensione in godimento, salvo diversa disciplina derivante dal riordinamento dei trattamenti pensionistici". (e) La legge 23 dicembre 1992, n. 498, reca: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica". Si riporta il testo del relativo art .9, commi 1 e 2: "Art. 9. - 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate e' incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico o privato. 2. Coloro che vengono a trovarsi in situazione di incompatibilita' possono optare entro trenta giorni per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo determinato di durata biennale". (f) La legge 30 dicembre 1991, n. 412, reca: "Disposizioni in materia di finanza pubblica". Si trascrive il testo del relativo art. 4, comma 7: "7. Con il Servizio sanitario nazionale puo' intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto e' incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e' altresi' incompatibile con l'esercizio di altre attivita' o con la titolarita' o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. L'accertamento delle incompatibilita' compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, all'amministratore straordinario della unita' sanitaria locale al quale compete altresi' l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Le situazioni di incompatibilita' devono cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1 gennaio 1993, al personale medico con rapporto di lavoro a tempo definito, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' garantito il passaggio, a domanda, anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno. In corrispondenza dei predetti passaggi si procede alla riduzione delle dotazioni organiche, sulla base del diverso rapporto orario, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. L'esercizio dell'attivita' libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale e' compatibile col rapporto unico d'impiego, purche' espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale di cui all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per detto personale all'accertamento delle incompatibilita' provvedono le autorita' accademiche competenti. Resta valido quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117, D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384. In sede di definizione degli accordi convenzionali di cui all'art. 48, legge 3 dicembre 1978, n. 833, e' definito il campo di applicazione del principio di unicita' del rapporto di lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali". (g) Il decreto legge 30 dicembre 1992, n. 510, dispone: "Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi". Si riporta il testo del relativo art. 1, comma 9: "9. Il personale, dipendente del Servizio sanitario nazionale che esercita entro il 31 dicembre 1992 opzione irrevocabile ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con rinuncia al rapporto di lavoro dipendente con il Servizio stesso e ha maturato alla medesima data il diritto a pensione d'anzianita', conserva la posizione di impiego con il Servizio sanitatario nazionale fino al 31 dicembre 1993". (h) La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.". Per il testo del relativo art. 17, si veda la nota (b) all'art. 6. (i) Commi sostituiti dall'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si trascrive il testo dei commi 6, 7, 8 e 9 sostituiti: "6. Ai fini della compiuta attuazione dell'anagrafe delle prestazioni, disciplinata dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (i), i soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico al dipendente pubblico sono tenuti a farne immediata comunicazione alla amministrazione di appartenenza. 7. Sono, altresi, comunicati, in relazione a tali conferimenti d'incarico in ragione d'anno, sia gli emolumenti conferiti e corrisposti, sia i successivi aggiornamenti inerenti l'espletamento dell'incarico. 8. Ciascuna amministrazione e' tenuta a comunicare immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica tutte le notizie relative agli incarichi, sia direttamente conferiti che autorizzati. L'aggiornamento dei dati forniti deve essere effettuato con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno. 9. In sede di prima applicazione, gli adempimenti di cui ai commi 6 e 7 sono attuati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mentre a quelli di cui al comma 8 dovra' provvedersi entro nove mesi dalla medesima data di entrata in vigore". (l) Il decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, contiene: "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica". Si riporta il testo del relativo art. 6, comma 1: "Art. 6. (Rapporto di lavoro a tempo parziale e orario di lavoro). - 1. Nei confronti dei soggetti pubblici e privati che non abbiano ottemperato alla disposizione dell'art. 58, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, o che comunque si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato rese dai dipendenti pubblici in violazione dell'art. 1, commi 56, 58, 60 e 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, oltre alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie o contributive, si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici". (m) La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche al sistema penale". (n) Si veda l'art. 45, comma 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. (o) La legge 23 dicembre 1996, n. 662, contiene: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". Si trascrive il testo del relativo art. 1, commi 123 e 127: "123. Gli emolumenti, compensi, indennita' percepiti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione di appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da societa' o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati, per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. Il versamento e' effettuato dai soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto della liquidazione, previa dichiarazione del dipendente circa l'avvenuto superamento del limite sopra indicato.". "127. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali e' previsto un compenso pubblicano elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. Copia degli elenchi e' trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica".