Art. 58.
          Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi
 1.  Resta  ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle
incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957,  n.  3 (a), nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale,
dall'articolo 6, comma 2, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  17  marzo  1989, n. 117 (b). Restano ferme altresi' le
disposizioni di cui  agli  articoli  da  89  a  93  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (c), agli articoli
da  68  a  70  della  legge  11 luglio 1980, n. 312 (d), e successive
modificazioni, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge  23  dicembre
1992,  n.  498  (e), all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre
1991, n. 412 (f), ed all'articolo 1, comma 9, del  decreto  legge  30
dicembre 1992, n. 510 (g).
 2.  Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti
incarichi, non compresi nei compiti e  doveri  di  ufficio,  che  non
siano  espressamente  previsti  o disciplinati da legge o altre fonti
normative, o che non siano espressamente autorizzati.
 3. Ai fini previsti  dal  comma  2,  con  appositi  regolamenti,  da
emanarsi  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n.  400 (h), entro il termine di  centocinquanta  giorni  dalla
data  di  entrata  in vigore del presente decreto, sono emanate norme
dirette a determinare gli incarichi consentiti e  quelli  vietati  ai
magistrati  ordinari,  amministrativi,  contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello  Stato,  sentiti,  per  le  diverse
magistrature, i rispettivi istituti.
 4.  Decorso  il  termine  di  cui  al  comma 3, l'attribuzione degli
incarichi e' consentita nei soli casi  espressamente  previsti  dalla
legge o da altre fonti normative.
 5.    In   ogni   caso,   il   conferimento   operato   direttamente
dall'amministrazione,  nonche'  l'autorizzazione   all'esercizio   di
incarichi  che  provengano  da  amministrazione  pubblica  diversa da
quella di appartenenza, ovvero da societa'  o  persone  fisiche,  che
svolgano   attivita'  d'impresa  o  commerciale,  sono  disposti  dai
rispettivi   organi   competenti   secondo   criteri   oggettivi    e
predeterminati,  che  tengano conto della specifica professionalita',
tali da escludere casi di incompatibilita', sia  di  diritto  che  di
fatto,    nell'interesse    del   buon   andamento   della   pubblica
amministrazione.
(( 6. I commi da 7  a  16  del  presente  articolo  si  applicano  ai
dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di cui all'articolo 1,
comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 2,  commi  4  e  5,  con
esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con
prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella
a  tempo  pieno,  dei  docenti  universitari a tempo definito e delle
altre categorie di dipendenti pubblici  ai  quali  e'  consentito  da
disposizioni     speciali     lo     svolgimento     di     attivita'
libero-professionali.  Gli  incarichi  retribuiti,  di  cui  ai commi
seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali,  non  compresi
nei  compiti  e  doveri  di  ufficio,  per i quali e' previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
  a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore  o  inventore
di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
  c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
  d)  da  incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle
spese documentate;
  e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto
in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
  f)  da  incarichi  conferiti  dalle  organizzazioni   sindacali   a
dipendenti   presso   le  stesse  distaccati  o  in  aspettativa  non
retribuita. (i)
  7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi  retribuiti
che   non   siano   stati   conferiti   o   previamente   autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento  ai  professori
universitari  a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei
disciplinano   i   criteri   e   le   procedure   per   il   rilascio
dell'autorizzazione  nei  casi previsti dal presente decreto. In caso
di inosservanza del divieto, salve le piu'  gravi  sanzioni  e  ferma
restando  la  responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni  eventualmente  svolte  deve  essere  versato,   a   cura
dell'erogante  o,  in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata
del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente  per
essere  destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti. (i)
  8. Le pubbliche amministrazioni  non  possono  conferire  incarichi
retribuiti  a  dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la
previa  autorizzazione  dell'amministrazione  di   appartenenza   dei
dipendenti  stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei
predetti incarichi, senza la previa  autorizzazione,  costituisce  in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del
procedimento;  il relativo provvedimento e' nullo di diritto.  In tal
caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico,  ove  gravi
su   fondi  in  disponibilita'  dell'amministrazione  conferente,  e'
trasferito all'amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente  ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.  (i)
  9.  Gli  enti  pubblici  economici e i soggetti privati non possono
conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la  previa
autorizzazione  dell'amministrazione  di  appartenenza dei dipendenti
stessi.  In  caso  di  inosservanza  si   applica   la   disposizione
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 (l),
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
All'accertamento delle violazioni e  all'irrogazione  delle  sanzioni
provvede  il  Ministero  delle  finanze, avvalendosi della Guardia di
finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689
(m). Le somme riscosse sono  acquisite  alle  entrate  del  Ministero
delle finanze. (i)
 10.  L'autorizzazione,  di  cui  ai  commi  precedenti,  deve essere
richiesta all'amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente  dai
soggetti  pubblici  o  privati,  che  intendono conferire l'incarico;
puo',  altresi',  essere  richiesta   dal   dipendente   interessato.
L'amministrazione  di  appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta
di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta
stessa.  Per  il  personale  che  presta  comunque  servizio   presso
amministrazioni   pubbliche   diverse   da  quelle  di  appartenenza,
l'autorizzazione   e'   subordinata    all'intesa    tra    le    due
amministrazioni.  In  tal  caso  il  termine  per  provvedere  e' per
l'amministrazione  di  appartenenza  di  45  giorni  e  si  prescinde
dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta
servizio  non  si  pronunzia  entro  10  giorni dalla ricezione della
richiesta di intesa da parte  dell'amministrazione  di  appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per
incarichi  da  conferirsi  da  amministrazioni  pubbliche, si intende
accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata. (i)
 11. Entro il 30 aprile  di  ciascun  anno,  i  soggetti  pubblici  o
privati  che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi
di   cui   al   comma   6   sono   tenuti   a   dare    comunicazione
all'amministrazione   di   appartenenza  dei  dipendenti  stessi  dei
compensi erogati nell'anno precedente. (i)
 12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche
che  conferiscono  o  autorizzano  incarichi  retribuiti  ai   propri
dipendenti  sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito
supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica  l'elenco
degli   incarichi   conferiti  o  autorizzati  ai  dipendenti  stessi
nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico  e
del  compenso  lordo previsto o presunto. L'elenco e' accompagnato da
una relazione nella quale sono  indicate  le  norme  in  applicazione
delle  quali  gli  incarichi  sono  stati conferiti o autorizzati, le
ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri  di  scelta
dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e
la   rispondenza   dei   medesimi   ai  principi  di  buon  andamento
dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono adottare per
il contenimento della spesa.  Nello stesso termine e  con  le  stesse
modalita'  le  amministrazioni  che,  nell'anno precedente, non hanno
conferito o autorizzato incarichi  ai  propri  dipendenti,  anche  se
comandati   o  fuori  ruolo,  dichiarano  di  non  aver  conferito  o
autorizzato incarichi. (i) (n)
 13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di
appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della  funzione
pubblica,  in  via  telematica  o su apposito supporto magnetico, per
ciascuno dei propri dipendenti  e  distintamente  per  ogni  incarico
conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da
esse  erogati  o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai
soggetti di cui al comma 11. (i) (n)
 14. Al fine della verifica  dell'applicazione  delle  norme  di  cui
all'articolo  1,  commi  123  e 127, della legge 23 dicembre 1996, n.
662 (o), le amministrazioni pubbliche sono  tenute  a  comunicare  al
Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto
magnetico,  entro  il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti
dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri
d'ufficio; sono altresi' tenute a comunicare semestralmente  l'elenco
dei  collaboratori  esterni  e  dei  soggetti cui sono stati affidati
incarichi   di   consulenza,   con   l'indicazione   della    ragione
dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. (i)
 15.  Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi
11, 12, 13 e 14 non possono conferire nuovi incarichi fino  a  quando
non  adempiono.  I  soggetti  di  cui  al  comma  9  che  omettono le
comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo
stesso comma 9. (i)
 16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di
ciascun anno, riferisce al Parlamento sui  dati  raccolti  e  formula
proposte  per  il contenimento della spesa per gli incarichi e per la
razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
(i) ))
  (a) Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,  n.
3,  e'  il:  "Testo  unico  delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato. Statuto  degli  impiegati  civili
dello   Stato".   Gli   artt.  60  e  seguenti  dispongono  circa  le
incompatibilita' ed il cumulo di impieghi.
  (b) Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  17  marzo
1989,  n.  117,  reca:  "Norme  regolamentari  sulla  disciplina  del
rapporto di lavoro  a  tempo  parziale".  Si  riporta  il  testo  del
relativo art.  6, comma 2:
  "2.   Al  personale  interessato  e'  consentito,  previa  motivata
autorizzazione  dell'amministrazione  o  dell'ente  di  appartenenza,
l'esercizio   di  altre  prestazioni  di  lavoro  che  non  arrechino
pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano  incompatibili  con
le attivita' di istituto della stessa amministrazione o ente".
  (c)  Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
417, reca:  "Norme  sullo  stato  giuridico  del  personale  docente,
direttivo  ed  ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria
ed artistica". Si riporta il testo dei relativi artt. 89-93:
  "Art.  89.  (Lezioni  private).  -  Al  personale  docente  non  e'
consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
  Il  personale  docente,  ove  assuma  lezioni private, e' tenuto ad
informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresi'
comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
  Ove le esigenze di funzionamento della  scuola  lo  richiedano,  il
direttore  didattico  o  il  preside  possono vietare l'assunzione di
lezioni private o interdirne la continuazione, sentito  il  consiglio
di circolo o di istituto.
  Avverso  il  provvedimento del direttore didattico o del preside e'
ammesso ricorso  al  provveditore  agli  studi,  che  decide  in  via
definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
  Nessun  alunno  puo'  essere  giudicato  da docente dal quale abbia
ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame
svoltisi in contravvenzione a tale divieto".
  "Art. 90. (Divieto di lezioni private per il personale ispettivo  e
direttivo).  - Al personale ispettivo e direttivo e' fatto divieto di
impartire lezioni private".
  "Art. 91. (Divieto di cumulo di impieghi). - L'ufficio di  docente,
di  direttore  didattico,  di preside, di ispettore tecnico e di ogni
altra categoria di personale prevista dal  presente  decreto  non  e'
comulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
  Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico e' tenuto a
darne immediata notizia all'amministrazione.
  L'assunzione  del  nuovo  impiego  importa la cessazione di diritto
dall'impiego precedente, salva  la  concessione  del  trattamento  di
quiescenza  eventualmente  spettante  ai  sensi delle disposizioni in
vigore".
  "Art. 92. (Altre incompatibilita' - Decadenza). - Il personale,  di
cui  al  presente decreto, non puo' esercitare attivita' commerciale,
industriale o professionale, ne' puo' assumere o  mantenere  impieghi
alle dipendenze di privati o accettare cariche in societa' costituite
a  fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in societa' od enti
per i quali la nomina e'  riservata  allo  Stato  e  sia  intervenuta
l'autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione.
  Il  divieto, di cui al precedente comma, non si applica nei casi di
societa' cooperative.
  Il personale che contravvenga ai divieti posti nei commi precedenti
viene diffidato dal  Ministero  per  la  pubblica  istruzione  o  dal
provveditore    agli    studi   a   cessare   dalla   situazione   di
incompatibilita'.
  L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
  Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che  l'incompatibilita'
sia  cessata,  viene  disposta  la  decadenza  con  provvedimento del
Ministro per la pubblica istruzione, sentito il  Consiglio  nazionale
della  pubblica  istruzione,  per  il personale appartenente ai ruoli
nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito  il
consiglio  scolastico  provinciale,  per il personale appartenente ai
ruoli provinciali.
  Al personale  docente  e'  consentito,  previa  autorizzazione  del
direttore  didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni
che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte  le  attivita'
inerenti  alla  funzione  docente e siano compatibili con l'orario di
insegnamento e di servizio.
 Avverso  il  diniego  di  autorizzazione  e'  ammesso   ricorso   al
provveditore agli studi, che decide in via definitiva".
  "Art. 93. (Norme di rinvio). - Per quanto non previsto dal presente
decreto,  in  materia di diritti e di obblighi del personale docente,
educativo, direttivo, ed ispettivo, si  rinvia,  nei  limiti  in  cui
siano  applicabili,  alle  disposizioni del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3  e
successive modificazioni ed integrazioni".
  (d)  La  legge  11  luglio  1980,  n.  312,  reca:  "Nuovo assetto,
retributivo funzionale del personale civile e militare dello  Stato".
Si trascrive il testo dei relativi artt. 68, 69 e 70:
  "Art.  68. (Cumulo di impieghi). - Gli articoli 91 e 92 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 devono  essere
interpretati  nel  senso che il divieto di cumulo ivi previsto non si
applica al personale docente dei conservatori di musica,  nei  limiti
di cui al successivo art. 69.
  L'esercizio  contemporaneo  dell'insegnamento  nei  conservatori di
musica e di altre attivita'  presso  enti  lirici  o  istituzioni  di
produzione musicale e' regolato dagli articoli che seguono.
  Le  disposizioni  contenute nei precedenti commi si applicano anche
ai docenti delle accademie di belle arti".
  "Art. 69.  (Contratti  di  collaborazione).  -  I  conservatori  di
musica,  per lo svolgimento di attivita' didattiche ed artistiche per
le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono
stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente  da
enti  lirici  o  da  altre istituzioni di produzione musicale, previa
autorizzazione dei rispettivi competenti organi  di  amministrazione.
Analogamente  possono  provvedere  i  predetti  enti e istituzioni di
produzione musicale nei confronti del  personale  docente  dipendente
dai  conservatori,  previa  autorizzazione  del  competente organo di
amministrazione del conservatorio.
  Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori  di
musica,  vengono  disposti  secondo  l'ordine di apposite graduatorie
compilate in base alle norme relative al conferimento degli incarichi
di   insegnamento.   I   contratti   medesimi    possono    riferirsi
esclusivamente    all'insegnamento   di   discipline   corrispondenti
all'attivita' artistica esercitata.
  I contratti di collaborazione hanno durata annuale e  si  intendono
tacitamente  rinnovati nel caso in cui il posto non venga occupato da
un professore di ruolo.
  I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi  di  servizio
dei docenti.
  Il   compenso   per   le   attivita'   previste  nel  contratto  di
collaborazione  ha  carattere  onnicomprensivo  e  deve  essere  pari
all'entita'  del  trattamento economico complessivo che compete ad un
docente di ruolo alla 1 classe di stipendio, con esclusione della  13
mensilita',  delle  quote  di  aggiunta  di  famiglia e di ogni altra
indennita' di cui le norme vigenti vietano il cumulo.
  Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attivita' contrattuale
il compenso viene calcolato con le modalita'  di  cui  al  precedente
comma  sulla  base della seconda classe di stipendio del personale di
ruolo.
  Gli  enti  possono  stipulare  con   il   personale   docente   dei
conservatori  di  musica  e  delle  accademie di belle arti contratti
annuali o  biennali,  rinnovabili  per  le  attivita'  di  rispettiva
competenza.
  Nello  stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica
istruzione sara' iscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per
far fronte all'onere derivante ai conservatori  per  la  stipula  dei
contratti di collaborazione.
  Il   Ministro   della  pubblica  istruzione  con  proprio  decreto,
provvedera' ogni anno alla ripartizione di tale  stanziamento  tra  i
conservatori in relazione alle esigenze accertate".
  "Art.  70.  (Contratti  di  collaborazione per il personale gia' in
servizio). - Il personale docente che, alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  oltre  all'insegnamento  esercita  attivita'
presso  enti  lirici o istituzioni di produzione musicale e' tenuto a
scegliere il rapporto di dipendenza  organica  per  l'una  o  l'altra
attivita'  entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge,
salvo proroga per un termine comunque non superiore ad un altro  anno
da parte degli enti o istituzione interessati.
  Per  le  situazioni  di  cumulo  verificatesi prima dell'entrata in
vigore della presente legge, non si da' luogo  alla  riduzione  dello
stipendio  di  cui  all'art. 99 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, e
successive modificazioni, sino alla scadenza del termine  di  cui  al
precedente comma.
  I  docenti  dei conservatori di musica che per effetto dell'opzione
perdono la qualita' di titolari hanno la precedenza assoluta rispetto
a qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula del  contratto  di
collaborazione  con  il  conservatorio dal quale dipendevano all'atto
dell'opzione.
  Il contratto di cui al precedente comma ha durata triennale e  puo'
essere  rinnovato per periodi non superiori a due anni e comunque non
oltre il compimento del 60 anno di eta'.
  In tali casi i posti restano indisponibili per l'intera durata  del
contratto.
  Il   compenso   per   le   attivita'   previste  nel  contratto  di
collaborazione  relativo  al  personale  contemplato   nel   presente
articolo  ha  carattere  onnicomprensivo  ed  e' pari all'entita' del
trattamento economico complessivo in godimento da parte  dei  singoli
interessati  all'atto  dell'opzione  con  le  esclusioni indicate nel
precedente articolo 69.
 Dopo  un  quinquennio  di  attivita'  contrattuale  il  compenso  e'
rivalutato  secondo  quanto  previsto  al  sesto comma del precedcnte
articolo 69,  qualora  il  compenso  stesso  risulti  inferiore  allo
stipendio della seconda classe.
  Nel  caso  in  cui  i  titolari dei contratti usufruiscano anche di
trattamento di pensione ordinaria, i compensi dovuti per i  contratti
sono  ridotti  di  un  quinto  e  comunque  in  misura  non superiore
all'importo della pensione in  godimento,  salvo  diversa  disciplina
derivante dal riordinamento dei trattamenti pensionistici".
  (e) La legge 23 dicembre 1992, n. 498, reca: "Interventi urgenti in
materia  di  finanza  pubblica". Si riporta il testo del relativo art
.9, commi 1 e 2:
  "Art. 9. - 1. Il rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  del
personale  amministrativo,  artistico  e  tecnico degli enti lirici e
delle istituzioni  concertistiche  assimilate  e'  incompatibile  con
qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico o privato.
  2.  Coloro che vengono a trovarsi in situazione di incompatibilita'
possono optare entro trenta giorni per la trasformazione del rapporto
in contratto a tempo determinato di durata biennale".
  (f) La legge 30 dicembre  1991,  n.  412,  reca:  "Disposizioni  in
materia di finanza pubblica". Si trascrive il testo del relativo art.
4, comma 7:
  "7.  Con il Servizio sanitario nazionale puo' intercorrere un unico
rapporto di lavoro. Tale rapporto e'  incompatibile  con  ogni  altro
rapporto  di  lavoro  dipendente,  pubblico  o  privato,  e con altri
rapporti anche di natura  convenzionale  con  il  Servizio  sanitario
nazionale.  Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale
e' altresi' incompatibile con l'esercizio di altre attivita' o con la
titolarita'  o  con  la  compartecipazione delle quote di imprese che
possono  configurare  conflitto   di   interessi   con   lo   stesso.
L'accertamento delle incompatibilita' compete, anche su iniziativa di
chiunque  vi  abbia interesse, all'amministratore straordinario della
unita' sanitaria locale al  quale  compete  altresi'  l'adozione  dei
conseguenti  provvedimenti.  Le situazioni di incompatibilita' devono
cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della  presente
legge.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1993,  al personale medico con
rapporto di lavoro a tempo definito, in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge, e' garantito il passaggio, a domanda,
anche in soprannumero, al rapporto di  lavoro  a  tempo  pieno.    In
corrispondenza  dei predetti passaggi si procede alla riduzione delle
dotazioni organiche, sulla base  del  diverso  rapporto  orario,  con
progressivo    riassorbimento    delle   posizioni   soprannumerarie.
L'esercizio dell'attivita' libero-professionale dei medici dipendenti
del Servizio sanitario nazionale e' compatibile  col  rapporto  unico
d'impiego,  purche' espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno
delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con  esclusione
di   strutture   private  convenzionate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale. Le disposizioni del presente comma si applicano  anche  al
personale  di  cui  all'art.    102  del decreto del Presidente della
Repubblica  11  luglio  1980,  n.      382.   Per   detto   personale
all'accertamento   delle  incompatibilita'  provvedono  le  autorita'
accademiche competenti. Resta valido quanto stabilito dagli  articoli
78,  116  e  117,  D.P.R.  28  novembre  1990,  n.  384.  In  sede di
definizione degli accordi convenzionali di cui all'art. 48,  legge  3
dicembre  1978,  n.  833,  e'  definito  il campo di applicazione del
principio di unicita' del rapporto di lavoro a valere tra  i  diversi
accordi convenzionali".
  (g)  Il  decreto  legge 30 dicembre 1992, n. 510, dispone: "Proroga
dei termini di durata in carica dei  comitati  dei  garanti  e  degli
amministratori  straordinari  delle  unita' sanitarie locali, nonche'
norme per le attestazioni da  parte  delle  unita'  sanitarie  locali
della  condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica
e  per  la  concessione  di  un  contributo  compensativo  all'Unione
italiana ciechi". Si riporta il testo del relativo art. 1, comma 9:
  "9.  Il  personale, dipendente del Servizio sanitario nazionale che
esercita entro il 31 dicembre  1992  opzione  irrevocabile  ai  sensi
dell'art.  4,  comma  7,  della  legge  30 dicembre 1991, n. 412, con
rinuncia al rapporto di lavoro dipendente con il Servizio stesso e ha
maturato alla medesima  data  il  diritto  a  pensione  d'anzianita',
conserva   la  posizione  di  impiego  con  il  Servizio  sanitatario
nazionale fino al 31 dicembre 1993".
  (h)  La  legge  23  agosto  1988,   n.   400,   reca:   "Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri.".  Per il testo del relativo art. 17, si veda
la nota (b) all'art. 6.
  (i) Commi sostituiti dall'art. 26 del decreto legislativo 31  marzo
1998, n. 80. Si trascrive il testo dei commi 6, 7, 8 e 9 sostituiti:
  "6.   Ai   fini   della  compiuta  attuazione  dell'anagrafe  delle
prestazioni, disciplinata dall'articolo 24 della  legge  30  dicembre
1991,  n.  412 (i), i soggetti pubblici o privati che conferiscono un
incarico  al  dipendente  pubblico  sono  tenuti  a  farne  immediata
comunicazione alla amministrazione di appartenenza.
  7.  Sono,  altresi,  comunicati,  in  relazione a tali conferimenti
d'incarico  in  ragione  d'anno,  sia  gli  emolumenti  conferiti   e
corrisposti,  sia  i successivi aggiornamenti inerenti l'espletamento
dell'incarico.
  8. Ciascuna amministrazione e' tenuta a  comunicare  immediatamente
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della
funzione pubblica tutte  le  notizie  relative  agli  incarichi,  sia
direttamente  conferiti  che  autorizzati.  L'aggiornamento  dei dati
forniti deve essere effettuato con  riferimento  al  31  dicembre  di
ciascun anno.
  9. In sede di prima applicazione, gli adempimenti di cui ai commi 6
e  7  sono attuati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  mentre  a  quelli  di  cui  al  comma  8   dovra'
provvedersi  entro  nove  mesi  dalla  medesima  data  di  entrata in
vigore".
  (l) Il decreto legge  28  marzo  1997,  n.  79,  contiene:  "Misure
urgenti  per  il  riequilibrio della finanza pubblica". Si riporta il
testo del relativo art. 6, comma 1:
  "Art. 6. (Rapporto di lavoro a tempo parziale e orario di  lavoro).
-  1.  Nei  confronti dei soggetti pubblici e privati che non abbiano
ottemperato alla disposizione dell'art.  58,  comma  6,  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, o che
comunque si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato
rese dai dipendenti pubblici in violazione dell'art. 1, commi 56, 58,
60  e  61,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  ovvero senza
autorizzazione  dell'amministrazione  di  appartenenza,  oltre   alle
sanzioni  per  le  eventuali violazioni tributarie o contributive, si
applica una sanzione  pecuniaria  pari  al  doppio  degli  emolumenti
corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici".
  (m)  La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche al sistema
penale".
  (n) Si veda l'art. 45, comma 14, del decreto legislativo  31  marzo
1998, n. 80.
  (o)  La  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  contiene: "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica". Si trascrive il testo  del
relativo art.  1, commi 123 e 127:
  "123. Gli emolumenti, compensi, indennita' percepiti dai dipendenti
delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art.  1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  per  l'espletamento  di
incarichi  affidati  dall'amministrazione  di  appartenenza, da altre
amministrazioni ovvero da societa' o imprese controllate direttamente
o indirettamente dallo Stato o da  altro  ente  pubblico  o  comunque
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati, per il
50  per  cento  degli  importi  lordi superiori a 200 milioni di lire
annue, nel conto dell'entrata del  bilancio  dell'amministrazione  di
appartenenza del dipendente. Il versamento e' effettuato dai soggetti
che  hanno  conferito  l'incarico all'atto della liquidazione, previa
dichiarazione del dipendente circa l'avvenuto superamento del  limite
sopra indicato.".
  "127.   Le   pubbliche   amministrazioni   che   si   avvalgono  di
collaboratori esterni o che affidano incarichi di  consulenza  per  i
quali  e'  previsto  un  compenso  pubblicano  elenchi nei quali sono
indicati  i  soggetti  percettori,   la   ragione   dell'incarico   e
l'ammontare  erogato. Copia degli elenchi e' trasmessa semestralmente
alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica".