Art. 59.
               Sanzioni disciplinari e responsabilita'
 1.  Per  i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, resta ferma la
disciplina attualmente vigente in materia di responsabilita'  civile,
amministrativa,   penale   e   contabile   per   i  dipendenti  delle
amministrazioni pubbliche. (a)
 2. Ai dipendenti di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  si  applicano
l'articolo  2106  del  codice civile (b) e l'articolo 7, commi primo,
quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c).
(( 3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e  58,  comma
1, e ferma restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera
dei  codici di comportamento di cui all'articolo 58-bis, la tipologia
delle infrazioni e delle relative sanzioni e' definita dai  contratti
collettivi. (d) ))
 4.   Ciascuna   amministrazione,  secondo  il  proprio  ordinamento,
individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.  Tale
ufficio,   su  segnalazione  del  capo  della  struttura  in  cui  il
dipendente  lavora,  contesta  l'addebito  al  dipendente   medesimo,
istruisce  il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando
le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il  capo
della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.
 5.  Ogni  provvedimento  disciplinare,  ad  eccezione del rimprovero
verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta
dell'addebito al dipendente, che  viene  sentito  a  sua  difesa  con
l'eventuale  assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione  sindacale  cui  aderisce  o  conferisce   mandato.
Trascorsi  inutilmente  quindici  giorni  dalla  convocazione  per la
difesa del dipendente, la sanzione  viene  applicata  nei  successivi
quindici giorni.
 6.  Con  il  consenso  del  dipendente  la sanzione applicabile puo'
essere  ridotta,  ma  in  tal  caso  non  e'  piu'  suscettibile   di
impugnazione.
 7.   Ove   i   contratti   collettivi  non  prevedano  procedure  di
conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione  della  sanzione,
il  dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato, puo' impugnarla  dinanzi
al  collegio  arbitrale  di  disciplina  dell'amministrazione  in cui
lavora. Il collegio emette la  sua  decisione  entro  novanta  giorni
dall'impugnazione  e  l'amministrazione  vi si conforma. Durante tale
periodo la sanzione resta sospesa.
 8.  Il  collegio  arbitrale  si  compone   di   due   rappresentanti
dell'amministrazione  e  di  due  rappresentanti dei dipendenti ed e'
presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e
indipendenza.   Ciascuna   amministrazione,   secondo   il    proprio
ordinamento,  stabilisce,  sentite  le  organizzazioni  sindacali, le
modalita' per  la  periodica  designazione  di  dieci  rappresentanti
dell'amministrazione  e  dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di
comune accordo, indicano cinque presidenti.  In mancanza di  accordo,
l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del
tribunale  del  luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con
criteri oggettivi di rotazione  dei  membri  e  di  assegnazione  dei
procedimenti disciplinari che ne garantiscono l'imparzialita'.
 9. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico
collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalita' di
costituzione  e  di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai
precedenti commi.
 10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della  scuola  nei
confronti  del  personale  ispettivo  tecnico,  direttivo, docente ed
educativo delle scuole di ogni ordine e  grado  e  delle  istituzioni
educative statali si applicano le norme di cui al titolo IV, capo II,
del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.  417
(e).
  (a) L'art. 45 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  80,  ha
soppresso  le  parole:  "fatto  salvo  per  i soli dirigenti generali
quanto disposto dall'art. 20, comma 10,".
  (b) Si riporta il testo dell'art. 2106 del codice civile:
  "Art.  2106.  (Sanzioni  disciplinari).  -   L'inosservanza   delle
disposizioni  contenute  nei  due  articoli precedenti puo' dar luogo
all'applicazione  di  sanzioni  disciplinari,  secondo  la   gravita'
dell'infrazione (e in conformita' delle norme corporative)".
  (c)  La  legge  20  maggio  1970, n. 300, reca: "Norme sulla tutela
della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale  e
dell'attivita'   sindacale   nei   luoghi   di  lavoro  e  norme  sul
collocamento".  Si riporta il testo del relativo art. 7:
  "Art. 7. (Sanzioni disciplinari). - Le norme disciplinari  relative
alle  sanzioni,  alle  infrazioni in relazione alle quali ciascuna di
esse puo' essere applicata ed alle procedure di  contestazione  delle
stesse,  devono  essere  portate a conoscenza dei lavoratori mediante
affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto
in materia  e'  stabilito  da  accordi  e  contratti  di  lavoro  ove
esistano.
  Il   datore   di  lavoro  non  puo'  adottare  alcun  provvedimento
disciplinare   nei   confronti   del   lavoratore    senza    avergli
preventivamente  contestato  l'addebito  e senza averlo sentito a sua
difesa.
  Il  lavoratore  potra'  farsi  assistere   da   un   rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
  Fermo  restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604,
non possono essere  disposte  sanzioni  disciplinari  che  comportino
mutamenti  definitivi  del  rapporto  di lavoro; inoltre la multa non
puo' essere disposta per un importo superiore  a  quattro  ore  della
retribuzione  base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione
per piu' di dieci giorni.
  In  ogni  caso,  i  provvedimenti  disciplinari  piu'   gravi   del
rimprovero  verbale  non  possono  essere  applicati  prima che siano
trascorsi cinque giorni dalla contestazione per  iscritto  del  fatto
che vi ha dato causa.
  Salvo  analoghe  procedure  previste  dai  contratti  collettivi di
lavoro e ferma restando la facolta' di adire l'autorita' giudiziaria,
il lavoratore al quale sia stata applicata un  sanzione  disciplinare
puo'  promuovere,  nei  venti  giorni  successivi,  anche  per  mezzo
dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca  mandato,
la  costituzione,  tramite  l'ufficio  provinciale del lavoro e della
massima occupazione, di un collegio di  conciliazione  ed  arbitrato,
composto  da  un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo
membro scelto di comune accordo o, in difetto  di  accordo,  nominato
dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta
sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
  Qualora   il  datore  di  lavoro    provveda,  entro  dieci  giorni
dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio
rappresentante in seno al collegio di cui  al  comma  precedente,  la
sanzione  disciplinare  non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce
l'autorita' giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa  fino
alla definizione del giudizio.
  Non puo' tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari
decorsi due anni dalla loro applicazione".
  (d)  Comma cosi' modificato dall'art. 27 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80. Si riporta  il  testo  del  comma  3  prima  della
modifica:
  "3.  Salvo  quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma
1, la  tipologia  e  l'entita'  delle  infrazioni  e  delle  relative
sanzioni possono essere definite dai contratti collettivi.".
  (e)  Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
417, reca:  "Norme  sullo  stato  giuridico  del  personale  docente,
direttivo  ed  ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria
ed artistica".