Art. 32. Definizioni 1. Le funzioni amministrative relative alla materia "miniere e risorse geotermiche" concernono le attivita' di ricerca e di coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche ed includono tutte le funzioni connesse con lo svolgimento di tali attivita'.
Nota all'art. 32: - Il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, recante: "Norme di polizia delle miniere e delle cave" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1959, n. 87. Si trascrive il testo dell'art. 27 cosi' come sostituito dall'art. 20 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee): "Art. 27. - In tutte le attivita' estrattive il direttore responsabile deve essere laureato in ingegneria ed abilitato all'esercizio della professione. Nelle attivita' estrattive, per luoghi di lavoro che impiegano complessivamente fino a quindici addetti nel turno piu' numeroso, il direttore responsabile puo' essere in possesso del diploma universitario in ingegneria ambiente-risorse o equipollente, o di diploma di perito minerario industriale o equipollente. Nelle attivita' di cui al comma 2, con l'esclusione di quelle condotte mediante perforazione, puo' anche essere nominato direttore responsabile che disponga di diploma in discipline tecniche industriali, purche' in possesso di formazione specifica nel settore di cui e' responsabile, acquisita a seguito della frequenza e del superamento di corsi. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono definiti i contenuti e la durata dei corsi di cui al comma 3".