Art. 32.
                             Definizioni
  1.  Le funzioni  amministrative  relative alla  materia "miniere  e
risorse  geotermiche"  concernono  le   attivita'  di  ricerca  e  di
coltivazione  dei  minerali solidi  e  delle  risorse geotermiche  ed
includono  tutte le  funzioni  connesse con  lo  svolgimento di  tali
attivita'.
 
          Nota all'art. 32:
            - Il D.P.R. 9 aprile 1959, n.  128,  recante:  "Norme  di
          polizia  delle  miniere  e  delle  cave"  e' pubblicato nel
          supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  11  aprile
          1959, n. 87. Si trascrive il testo dell'art.  27 cosi' come
          sostituito dall'art. 20 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624
          (Attuazione   della   direttiva   92/91/CEE  relativa  alla
          sicurezza  e  salute   dei   lavoratori   nelle   industrie
          estrattive  per  trivellazione e della direttiva 92/104/CEE
          relativa alla  sicurezza  e  salute  dei  lavoratori  nelle
          industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee):
            "Art. 27. - In tutte le attivita' estrattive il direttore
          responsabile   deve   essere   laureato  in  ingegneria  ed
          abilitato all'esercizio della professione.
            Nelle attivita' estrattive,  per  luoghi  di  lavoro  che
          impiegano  complessivamente  fino  a  quindici  addetti nel
          turno piu' numeroso, il direttore responsabile puo'  essere
          in   possesso   del  diploma  universitario  in  ingegneria
          ambiente-risorse o equipollente, o  di  diploma  di  perito
          minerario industriale o equipollente.
            Nelle  attivita'  di  cui al comma 2, con l'esclusione di
          quelle condotte mediante perforazione,  puo'  anche  essere
          nominato  direttore responsabile che disponga di diploma in
          discipline tecniche industriali,  purche'  in  possesso  di
          formazione  specifica  nel  settore di cui e' responsabile,
          acquisita a seguito della frequenza e  del  superamento  di
          corsi.
            Con  decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro  e
          della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva
          permanente  di  cui  all'art. 26 del decreto legislativo n.
          626 del 1994, sono definiti i contenuti  e  la  durata  dei
          corsi di cui al comma 3".