Art. 32.
Definizioni
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "miniere e
risorse geotermiche" concernono le attivita' di ricerca e di
coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche ed
includono tutte le funzioni connesse con lo svolgimento di tali
attivita'.
Nota all'art. 32:
- Il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, recante: "Norme di
polizia delle miniere e delle cave" e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 aprile
1959, n. 87. Si trascrive il testo dell'art. 27 cosi' come
sostituito dall'art. 20 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624
(Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla
sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE
relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle
industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee):
"Art. 27. - In tutte le attivita' estrattive il direttore
responsabile deve essere laureato in ingegneria ed
abilitato all'esercizio della professione.
Nelle attivita' estrattive, per luoghi di lavoro che
impiegano complessivamente fino a quindici addetti nel
turno piu' numeroso, il direttore responsabile puo' essere
in possesso del diploma universitario in ingegneria
ambiente-risorse o equipollente, o di diploma di perito
minerario industriale o equipollente.
Nelle attivita' di cui al comma 2, con l'esclusione di
quelle condotte mediante perforazione, puo' anche essere
nominato direttore responsabile che disponga di diploma in
discipline tecniche industriali, purche' in possesso di
formazione specifica nel settore di cui e' responsabile,
acquisita a seguito della frequenza e del superamento di
corsi.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva
permanente di cui all'art. 26 del decreto legislativo n.
626 del 1994, sono definiti i contenuti e la durata dei
corsi di cui al comma 3".