Art. 33.
Funzioni e compiti riservati allo Stato
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative
concernenti:
a) la polizia mineraria per le risorse collocate in mare;
b) l'approvazione di disciplinaritipo per gli aspetti di interesse
statale;
c) la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e
contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, ove
non siano stabiliti con legge;
d) la ricerca mineraria, la promozione della ricerca mineraria
all'estero, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi
all'industria mineraria;
e) la determinazione degli indirizzi della politica mineraria
nazionale ed i relativi programmi;
f) la dichiarazione di aree indiziate di minerale, sentite le
regioni interessate;
g) l'inventario delle risorse geotermiche;
h) la definizione dei contenuti e della durata dei corsi per il
diploma di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, come sostituito dall'articolo
20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
i) la determinazione dei limiti massimi delle tariffe da
corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche,
collaudi, ove non siano stabiliti con legge;
l) la determinazione dei requisiti generali dei progetti di
riassetto ambientale che le regioni devono tenere presenti nei
procedimenti per la concessione degli speciali contributi previsti
dalla legislazione statale;
m) la determinazione degli indirizzi per la raccolta dei dati in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel settore minerario;
n) il riconoscimento dell'idoneita' dei prodotti esplodenti e la
tenuta del relativo elenco.