Art. 33. Funzioni e compiti riservati allo Stato 1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti: a) la polizia mineraria per le risorse collocate in mare; b) l'approvazione di disciplinaritipo per gli aspetti di interesse statale; c) la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, ove non siano stabiliti con legge; d) la ricerca mineraria, la promozione della ricerca mineraria all'estero, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi all'industria mineraria; e) la determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazionale ed i relativi programmi; f) la dichiarazione di aree indiziate di minerale, sentite le regioni interessate; g) l'inventario delle risorse geotermiche; h) la definizione dei contenuti e della durata dei corsi per il diploma di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, come sostituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624; i) la determinazione dei limiti massimi delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche, collaudi, ove non siano stabiliti con legge; l) la determinazione dei requisiti generali dei progetti di riassetto ambientale che le regioni devono tenere presenti nei procedimenti per la concessione degli speciali contributi previsti dalla legislazione statale; m) la determinazione degli indirizzi per la raccolta dei dati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel settore minerario; n) il riconoscimento dell'idoneita' dei prodotti esplodenti e la tenuta del relativo elenco.