Art. 34.
Conferimento di funzioni alle regioni
1. Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato
relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione
di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono
delegate alle regioni, che le esercitano nell'osservanza degli
indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e dei
programmi nazionali di ricerca.
2. Sono altresi' delegate alle regioni le funzioni di polizia
mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli
ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti, nonche' le
funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su
terraferma.
3. Sono delegate alle regioni la concessione e l'erogazione degli
ausilii finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei
titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di
sostanze minerali e di risorse geotermiche, nonche' degli ausilii
disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree
interessate a processi di riconversione delle attivita' minerarie.
4. E' altresi' delegata alle regioni la determinazione delle
tariffe entro i limiti massimi fissati ai sensi dell'articolo 33,
lettera i).
5. I canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni
sono devoluti alle regioni territorialmente interessate, le quali
provvedono altresi' alla loro determinazione entro i limiti fissati
ai sensi dell'articolo 33, lettera c).
6. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di
permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione
all'autorita' regionale competente, la quale provvede alla
trasmissione dei dati al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per i compiti di spettanza di questo.
7. Nulla e' innovato quanto agli obblighi di informazione delle
imprese nei confronti dei comuni, i quali trasmettono all'autorita'
regionale le relazioni previste dalla legislazione vigente.
8. Sono soppressi i pareri di organi consultivi centrali previsti
dalla disciplina dei procedimenti relativi a competenze delegate alle
regioni ai sensi del presente articolo.