Art. 34.
                Conferimento di funzioni alle regioni
  1.  Le funzioni  degli  uffici centrali  e  periferici dello  Stato
relative ai permessi  di ricerca ed alle  concessioni di coltivazione
di minerali solidi e delle  risorse geotermiche sulla terraferma sono
delegate  alle  regioni,  che  le  esercitano  nell'osservanza  degli
indirizzi  della  politica  nazionale  nel settore  minerario  e  dei
programmi nazionali di ricerca.
  2.  Sono altresi'  delegate  alle regioni  le  funzioni di  polizia
mineraria  su  terraferma che  le  leggi  vigenti attribuiscono  agli
ingegneri  capo dei  distretti minerari  ed ai  prefetti, nonche'  le
funzioni di  polizia mineraria  relative alle risorse  geotermiche su
terraferma.
  3. Sono delegate  alle regioni la concessione  e l'erogazione degli
ausilii finanziari  che le leggi  dello Stato prevedono a  favore dei
titolari di permessi  di ricerca o di concessioni  di coltivazione di
sostanze  minerali e  di risorse  geotermiche, nonche'  degli ausilii
disposti  dai programmi  previsti dalle  leggi dello  Stato per  aree
interessate a processi di riconversione delle attivita' minerarie.
  4.  E'  altresi'  delegata  alle regioni  la  determinazione  delle
tariffe entro  i limiti  massimi fissati  ai sensi  dell'articolo 33,
lettera i).
  5. I  canoni dovuti dai  titolari dei permessi e  delle concessioni
sono  devoluti alle  regioni territorialmente  interessate, le  quali
provvedono altresi'  alla loro determinazione entro  i limiti fissati
ai sensi dell'articolo 33, lettera c).
  6. Gli obblighi  di informazione previsti a carico  dei titolari di
permessi  e  di  concessioni   sono  assolti  mediante  comunicazione
all'autorita'   regionale   competente,   la  quale   provvede   alla
trasmissione dei  dati al  Ministero dell'industria, del  commercio e
dell'artigianato per i compiti di spettanza di questo.
  7. Nulla  e' innovato  quanto agli  obblighi di  informazione delle
imprese nei  confronti dei comuni, i  quali trasmettono all'autorita'
regionale le relazioni previste dalla legislazione vigente.
  8. Sono soppressi  i pareri di organi  consultivi centrali previsti
dalla disciplina dei procedimenti relativi a competenze delegate alle
regioni ai sensi del presente articolo.