Art. 35.
Valutazione di impatto ambientale
1. Agli adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale
(VIA) dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui all'articolo
34 provvedono le regioni, sentiti i comuni interessati, secondo le
norme dei rispettivi ordinamenti, a decorrere dall'entrata in vigore
delle leggi regionali in materia.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti
di ricerca e di coltivazione di idrocarburi in mare.