Art. 36.
Abrogazioni
1. Dalla data dell'attuazione delle deleghe previste all'articolo
34 del presente decreto legislativo sono abrogati gli articoli 44 e
53 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 maggio 1991, n. 395.
Nota all'art. 36:
- Si trascrive il testo degli articoli 44 e 53 del D.P.R.
27 maggio 1991, n. 395 (Approvazione del regolamento di
attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante
disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse
geotermiche):
"Art. 44 (Sospensione dei lavori). - 1. Il concessionario
puo' sospendere di propria iniziativa i lavori di
coltivazione e di ulteriore ricerca solo per ragioni di
forza maggiore o per giustificati motivi tecnico-economici,
dandone immediata notizia all'ingegnere capo della Sezione
competente per la approvazione.
2. Al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, il
concessionario non puo' sospendere i lavori se non
espressamente autorizzato dall'ingegnere capo.
3. Avverso le decisioni dell'ingegnere capo che neghi la
approvazione ed ordini l'immediata ripresa dei lavori o
neghi l'autorizzazione il concessionario puo' presentare
ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato il quale decide, sentito il
Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.
Il ricorso non ha effetto sospensivo salvo che lo stesso
Ministro non riconosca l'esistenza di giustificati motivi
per consentire la sospensione del provvedimento impugnato".
"Art. 53 (Abbandono di pozzo sterile). - 1. Il
concessionario, nel caso in cui intenda abbandonare il
pozzo ritenuto sterile o non suscettibile di assicurare
ulteriormente la produzione commerciale, deve richiedere la
preventiva autorizzazione all'ingegnere capo della Sezione
competente, precisando il piano di sistemazione del pozzo
stesso.
2. L'ingegnere capo puo' impartire eventuali istruzioni
in merito alla sistemazione del pozzo.
3. In caso di rifiuto dell'autorizzazione il
provvedimento deve essere motivato.
4. Avvereso il provvedimento di rifiuto dell'ingegnere
capo il concessionario puo' avanzare ricorso gerarchico al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
il quale decide sentito il comitato tecnico per gli
idrocarburi e per la geotermia".