Art. 36.
                             Abrogazioni
  1. Dalla  data dell'attuazione delle deleghe  previste all'articolo
34 del presente  decreto legislativo sono abrogati gli  articoli 44 e
53  del  regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 maggio 1991, n. 395.
 
          Nota all'art. 36:
            - Si trascrive il testo degli articoli 44 e 53 del D.P.R.
          27 maggio 1991, n. 395  (Approvazione  del  regolamento  di
          attuazione  della  legge  9  dicembre 1986, n. 896, recante
          disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse
          geotermiche):
            "Art. 44 (Sospensione dei lavori). - 1. Il concessionario
          puo'  sospendere  di  propria  iniziativa   i   lavori   di
          coltivazione  e  di  ulteriore  ricerca solo per ragioni di
          forza maggiore o per giustificati motivi tecnico-economici,
          dandone immediata notizia all'ingegnere capo della  Sezione
          competente per la approvazione.
            2. Al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, il
          concessionario   non   puo'  sospendere  i  lavori  se  non
          espressamente autorizzato dall'ingegnere capo.
            3. Avverso le decisioni dell'ingegnere capo che neghi  la
          approvazione  ed  ordini  l'immediata  ripresa dei lavori o
          neghi l'autorizzazione il  concessionario  puo'  presentare
          ricorso   gerarchico   al   Ministro   dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato il quale  decide,  sentito  il
          Comitato  tecnico  per  gli idrocarburi e per la geotermia.
          Il ricorso non ha effetto sospensivo salvo  che  lo  stesso
          Ministro  non  riconosca l'esistenza di giustificati motivi
          per consentire la sospensione del provvedimento impugnato".
            "Art.  53  (Abbandono  di  pozzo  sterile).   -   1.   Il
          concessionario,  nel  caso  in  cui  intenda abbandonare il
          pozzo ritenuto sterile o  non  suscettibile  di  assicurare
          ulteriormente la produzione commerciale, deve richiedere la
          preventiva  autorizzazione all'ingegnere capo della Sezione
          competente, precisando il piano di sistemazione  del  pozzo
          stesso.
            2.  L'ingegnere  capo puo' impartire eventuali istruzioni
          in merito alla sistemazione del pozzo.
            3.   In   caso   di   rifiuto   dell'autorizzazione    il
          provvedimento deve essere motivato.
            4.  Avvereso  il  provvedimento di rifiuto dell'ingegnere
          capo il concessionario puo' avanzare ricorso gerarchico  al
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          il  quale  decide  sentito  il  comitato  tecnico  per  gli
          idrocarburi e per la geotermia".