Art. 24. Teatri d'Europa 1. L'attivita' dell'Ente autonomo piccolo teatro della citta' di Milano, quale teatro d'Europa, disciplinata dal decreto ministeriale 29 novembre 1991, consiste in: a) svolgere attivita' di diffusione dei valori della scena italiana in Europa; b) costituirsi come permanente e concreto punto di incontro della creazione teatrale europea, favorendo scambi continuativi ed organici di lavoro comune con i registi, gli scrittori, gli autori, gli scenografi, i creatori ed i tecnici europei; c) collegarsi con le attivita' di analoghe istituzioni europee, dando vita ad avvenimenti teatrali di produzione e coproduzione europea. 2. Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, e' assegnato annualmente un contributo, comunque non superiore al contributo ordinario assegnato sulla quota del Fondo unico dello spettacolo, destinato al teatro di prosa, mediante trasferimento dal fondo di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163. La quantificazione e' effettuata sulla base di un progetto annuale di attivita', presentato entro il 31 marzo di ciascun anno, ed approvato, sentita la Commissione consultiva per la prosa. Il contributo non e' computato ai fini della determinazione della contribuzione ordinaria annua complessiva degli enti locali territoriali, di cui alla lettera c), dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1990. 3. Il conferimento della qualifica "Teatro d'Europa", di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1991, e' soggetto, sentita la Commissione consultiva per la prosa, a verifica annuale in sede di riscontro dell'attivita' svolta in rapporto al progetto di cui al comma 2. 4. L'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo puo' riconoscere la qualifica di "Teatro d'Europa" all'Associazione teatro di Roma.