Art. 24.
                           Teatri d'Europa
  1. L'attivita'  dell'Ente autonomo  piccolo teatro della  citta' di
Milano, quale teatro d'Europa,  disciplinata dal decreto ministeriale
29 novembre 1991, consiste in:
  a) svolgere attivita' di diffusione dei valori della scena italiana
in Europa;
  b) costituirsi come  permanente e concreto punto  di incontro della
creazione teatrale europea, favorendo scambi continuativi ed organici
di  lavoro comune  con  i  registi, gli  scrittori,  gli autori,  gli
scenografi, i creatori ed i tecnici europei;
  c)  collegarsi con  le attivita'  di analoghe  istituzioni europee,
dando  vita  ad avvenimenti  teatrali  di  produzione e  coproduzione
europea.
  2. Per l'assolvimento  dei compiti di cui al comma  1, e' assegnato
annualmente  un  contributo,  comunque non  superiore  al  contributo
ordinario  assegnato sulla  quota del  Fondo unico  dello spettacolo,
destinato al teatro di prosa, mediante trasferimento dal fondo di cui
all'articolo 2, secondo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163. La
quantificazione e'  effettuata sulla base  di un progetto  annuale di
attivita',  presentato  entro  il  31   marzo  di  ciascun  anno,  ed
approvato,  sentita  la  Commissione  consultiva  per  la  prosa.  Il
contributo  non  e'  computato  ai fini  della  determinazione  della
contribuzione   ordinaria  annua   complessiva   degli  enti   locali
territoriali,  di  cui  alla  lettera c),  dell'art.  2  del  decreto
ministeriale 29 novembre 1990.
  3. Il  conferimento della  qualifica "Teatro  d'Europa", di  cui al
decreto  ministeriale  29  novembre  1991, e'  soggetto,  sentita  la
Commissione consultiva  per la prosa,  a verifica annuale in  sede di
riscontro dell'attivita'  svolta in  rapporto al  progetto di  cui al
comma 2.
  4. L'Autorita' di Governo competente  in materia di spettacolo puo'
riconoscere la qualifica di "Teatro d'Europa" all'Associazione teatro
di Roma.