Art. 26. Promozione del pubblico dei giovani 1. Nell'ambito del contributo ordinario, sono concessi particolari incentivi a quei soggetti che presentano un programma organico di promozione del pubblico dei giovani. 2. L'amministrazione promuove, con la collaborazione dell'ETI, una iniziativa di promozione diffusa in tutto il territorio nazionale e rivolta ad avvicinare i giovani al mondo del teatro. All'ETI e' inoltre assegnato un apposito contributo per la diffusione della formazione e cultura teatrale nelle scuole, nell'ambito del protocollo d'intesa tra Dipartimento dello spettacolo, Ministero della pubblica istruzione ed ETI.