Art. 26.
                 Promozione del pubblico dei giovani
  1. Nell'ambito del contributo  ordinario, sono concessi particolari
incentivi a  quei soggetti  che presentano  un programma  organico di
promozione del pubblico dei giovani.
  2. L'amministrazione promuove, con  la collaborazione dell'ETI, una
iniziativa di promozione  diffusa in tutto il  territorio nazionale e
rivolta  ad avvicinare  i giovani  al  mondo del  teatro. All'ETI  e'
inoltre  assegnato un  apposito  contributo per  la diffusione  della
formazione  e   cultura  teatrale   nelle  scuole,   nell'ambito  del
protocollo  d'intesa  tra  Dipartimento dello  spettacolo,  Ministero
della pubblica istruzione ed ETI.