Art. 33.

  1.  Con  decreto  del  Ministro  di  grazia e giustizia, sentito il
Consiglio  superiore  della  magistratura,  da emanarsi entro novanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, e'
determinato  il  nuovo  organico dei magistrati addetti ai tribunali,
alle  procure  della  Repubblica  presso il tribunale e alle corti di
appello con decorrenza dalla data di efficacia del presente decreto.
  2.  I  ventiquattro  posti  di  magistrato  di  cassazione previsti
dall'articolo  1,  comma  3,  del decreto-legge 25 settembre 1989, n.
327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e dall'articolo
1,  comma 1, della legge 5 marzo 1991, n. 71, sono portati in aumento
delle piante organiche dei presidenti di sezione di corte di appello.
 
           Note all'art. 33:
            -  Si  riporta  l'art.  1,  comma 3, del decreto-legge 25
          settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24  novembre
          1989,  n.  380 recante "Norme sulla dirigenza delle sezioni
          delle indagini preliminari e delle preture circondariali":
            "Art. 1. - (Omissis).
            3. La titolarita' delle preture  circondariali  di  Bari,
          Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo,
          Roma,  Torino,  Trieste e Venezia e' conferita a magistrati
          con funzioni di cassazione.  I magistrati che, alla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  hanno  la  titolarita'  dei  predetti  uffici, la
          conservano con la qualifica loro spettante; il passaggio al
          ruolo organico dei magistrati di cassazione  avverra'  alla
          data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
          presente decreto ovvero, se non sia stata ancora conseguita
          la corrispondente qualifica, dalla data del conseguimento.
            (Omissis).".
            - Si trascrive l'art. 1, comma 1,  della  legge  5  marzo
          1991,  n.    71  recante  "Dirigenza  delle  procure  della
          Repubblica presso le preture circondariali":
            "Art. 1. - Gli  uffici  direttivi  di  procuratore  della
          Repubblica   presso   le  preture  circondariali  di  Bari,
          Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo,
          Roma, Torino, Trieste e Venezia sono conferiti a magistrati
          con funzioni di cassazione. I magistrati che, alla data  di
          entrata   in   vigore   della   presente  legge,  hanno  la
          titolarita' dei  predetti  uffici,  la  conservano  con  la
          qualifica  loro  spettante.  Il passaggio al ruolo organico
          dei magistrati di cassazione ha luogo alla data di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge  per i magistrati con la
          qualifica di magistrato di cassazione e, per  i  magistrati
          che non abbiano ancora conseguito tale qualifica, alla data
          del conseguimento della stessa.
            (Omissis).".