Art. 33. 1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' determinato il nuovo organico dei magistrati addetti ai tribunali, alle procure della Repubblica presso il tribunale e alle corti di appello con decorrenza dalla data di efficacia del presente decreto. 2. I ventiquattro posti di magistrato di cassazione previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1991, n. 71, sono portati in aumento delle piante organiche dei presidenti di sezione di corte di appello.
Note all'art. 33: - Si riporta l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380 recante "Norme sulla dirigenza delle sezioni delle indagini preliminari e delle preture circondariali": "Art. 1. - (Omissis). 3. La titolarita' delle preture circondariali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia e' conferita a magistrati con funzioni di cassazione. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno la titolarita' dei predetti uffici, la conservano con la qualifica loro spettante; il passaggio al ruolo organico dei magistrati di cassazione avverra' alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, se non sia stata ancora conseguita la corrispondente qualifica, dalla data del conseguimento. (Omissis).". - Si trascrive l'art. 1, comma 1, della legge 5 marzo 1991, n. 71 recante "Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali": "Art. 1. - Gli uffici direttivi di procuratore della Repubblica presso le preture circondariali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sono conferiti a magistrati con funzioni di cassazione. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno la titolarita' dei predetti uffici, la conservano con la qualifica loro spettante. Il passaggio al ruolo organico dei magistrati di cassazione ha luogo alla data di entrata in vigore della presente legge per i magistrati con la qualifica di magistrato di cassazione e, per i magistrati che non abbiano ancora conseguito tale qualifica, alla data del conseguimento della stessa. (Omissis).".