Art. 34. 1. I magistrati gia' assegnati alle preture e alle procure della Repubblica presso la pretura circondariale entrano di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze. 2. L'assegnazione prevista dal comma 1 non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, ne' costituisce trasferimento ad altri effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Sono tuttavia fatti salvi i diritti attribuiti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, alle condizioni ivi stabilite, nel caso di fissazione della residenza in una sede di servizio diversa da quella precedente determinata dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto.
Note all'art. 34: - Si riporta l'art. 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura): "Art. 2 (Inamovibilita' della sede). - (Omissis). In caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario nella stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede. (Omissis).". - Si riporta l'art. 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario). "Art. 194. - Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non puo' essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio. Il termine e' ridotto a due anni per la prima l'assegnazione di sede degli uditori giudiziari.". - Si trascrive l'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato), cosi' come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura): "Art. 13 (Indennita' di missione). - Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, si applicano agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie. L'indennita' di cui al primo comma e' corrisposta, con decorrenza dal 1 luglio 1980, con le modalita' di cui all'art. 3, legge 6 dicembre 1950, n. 1039, ai magistrati trasferiti d'ufficio fuori della ipotesi di cui all'art. 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in misura intera per il primo anno ed in misura ridotta alla meta' per il secondo anno. In ogni altro caso di trasferimento ai magistrati compete l'indennita' di cui all'art. 12, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, nonche' il rimborso spese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ed all'art. 11 della legge 26 luglio 1978, n. 417.". - La legge 18 dicembre 1973, n. 836 reca: "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali". - La legge 26 luglio 1978, n. 417, reca: "Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali".