Art. 34.

  1.  I  magistrati  gia' assegnati alle preture e alle procure della
Repubblica  presso  la pretura circondariale entrano di diritto a far
parte  dell'organico,  rispettivamente, dei tribunali e delle procure
della  Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni
degli  uffici  soppressi,  anche in soprannumero riassorbibile con le
successive vacanze.
  2. L'assegnazione prevista dal comma 1 non costituisce assegnazione
ad  altro  ufficio  giudiziario o destinazione ad altra sede ai sensi
dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio
1946,  n.  511,  ne' costituisce trasferimento ad altri effetti e, in
particolare,  agli  effetti  previsti  dall'articolo  194  del  regio
decreto  30  gennaio  1941,  n.  12  e dall'articolo 13 della legge 2
aprile  1979,  n.  97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19
febbraio  1981, n. 27. Sono tuttavia fatti salvi i diritti attribuiti
dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dalla legge 26 luglio 1978, n.
417,  alle  condizioni  ivi  stabilite,  nel caso di fissazione della
residenza  in  una  sede  di  servizio  diversa  da quella precedente
determinata   dall'applicazione   delle   disposizioni  del  presente
decreto.
 
           Note all'art. 34:
            - Si riporta l'art. 2, terzo  comma,  del  regio  decreto
          legislativo  31  maggio  1946,  n.  511  (Guarentigie della
          magistratura):
            "Art. 2 (Inamovibilita' della sede). - (Omissis).
            In caso di soppressione  di  un  ufficio  giudiziario,  i
          magistrati  che  ne  fanno  parte,  se  non  possono essere
          assegnati ad altro ufficio giudiziario nella  stessa  sede,
          sono  destinati  a  posti  vacanti  del loro grado ad altra
          sede.
            (Omissis).".
            - Si riporta l'art. 194  del  regio  decreto  30  gennaio
          1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).
            "Art. 194. - Il magistrato destinato, per trasferimento o
          per  conferimento  di funzioni, ad una sede da lui chiesta,
          non puo' essere trasferito ad altre  sedi  o  assegnato  ad
          altre  funzioni  prima di quattro anni dal giorno in cui ha
          assunto  effettivo   possesso   dell'ufficio,   salvo   che
          ricorrano  gravi  motivi  di salute ovvero gravi ragioni di
          servizio.  Il termine e' ridotto a due anni  per  la  prima
          l'assegnazione di sede degli uditori giudiziari.".
            - Si trascrive l'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97
          (Norme   sullo   stato   giuridico  dei  magistrati  e  sul
          trattamento   economico   dei   magistrati    ordinari    e
          amministrativi,  dei  magistrati della giustizia militare e
          degli  avvocati  dello  Stato),   cosi'   come   sostituito
          dall'art.      6  della  legge  19  febbraio  1981,  n.  27
          (Provvidenze per il personale di magistratura):
            "Art.  13  (Indennita' di missione). - Le disposizioni di
          cui agli articoli 1 e 3 della legge  6  dicembre  1950,  n.
          1039,  si  applicano  agli  uditori giudiziari destinati ad
          esercitare le funzioni giudiziarie.
            L'indennita' di cui al primo comma  e'  corrisposta,  con
          decorrenza  dal  1  luglio  1980,  con  le modalita' di cui
          all'art. 3, legge 6 dicembre 1950, n. 1039,  ai  magistrati
          trasferiti d'ufficio fuori della ipotesi di cui all'art. 2,
          secondo  comma,  del  regio  decreto  legislativo 31 maggio
          1946, n. 511, in misura intera per  il  primo  anno  ed  in
          misura ridotta alla meta' per il secondo anno.
            In ogni altro caso di trasferimento ai magistrati compete
          l'indennita'  di  cui  all'art.  12, primo e secondo comma,
          della legge 26 luglio 1978, n.  417,  nonche'  il  rimborso
          spese  di  cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge 18
          dicembre 1973, n. 836, ed all'art. 11 della legge 26 luglio
          1978, n. 417.".
            - La legge 18 dicembre 1973, n.  836  reca:  "Trattamento
          economico  di  missione  e  di trasferimento dei dipendenti
          statali".
            - La legge 26 luglio 1978, n. 417, reca: "Adeguamento del
          trattamento economico di missione e  di  trasferimento  dei
          dipendenti statali".