Art. 35.

  1.  I  magistrati  onorari,  gia' addetti quali vice pretori e vice
procuratori  agli  uffici  soppressi,  sono  addetti  di  diritto  ai
tribunali  ed  alle  procure della Repubblica presso il tribunale cui
sono  trasferite  le  funzioni  degli  uffici soppressi, in qualita',
rispettivamente, di giudici onorari e di vice procuratori onorari.
  2.  Le disposizioni di cui agli articoli 42-ter, 42-quater, primo e
secondo  comma,  42-quinquies e 71 del regio decreto 30 gennaio 1941,
n.  12, come aggiunti o sostituiti dal presente decreto, si applicano
ai  predetti  magistrati  onorari alla scadenza del triennio in corso
alla data di efficacia del presente decreto.