Art. 36. 1. I magistrati delle preture e dei tribunali addetti, alla data di efficacia del presente decreto, esclusivamente alla trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, nei tribunali divisi in sezioni fanno parte della sezione incaricata della trattazione di tali controversie. 2. I magistrati indicati nel comma 1 possono chiedere il trasferimento a posti di organico della sezione lavoro della corte di appello del distretto in cui e' compreso l'ufficio di appartenenza anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
Nota all'art. 36: - Per il testo dell'art. 194 del regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12, vedi nota all'art. 34.