Art. 36.

  1. I magistrati delle preture e dei tribunali addetti, alla data di
efficacia del presente decreto, esclusivamente alla trattazione delle
controversie  in  materia  di  lavoro  e  di  previdenza e assistenza
obbligatorie,  nei  tribunali  divisi  in  sezioni  fanno parte della
sezione incaricata della trattazione di tali controversie.
  2.   I   magistrati  indicati  nel  comma  1  possono  chiedere  il
trasferimento a posti di organico della sezione lavoro della corte di
appello  del  distretto  in cui e' compreso l'ufficio di appartenenza
anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 194 del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12.
 
           Nota all'art. 36:
            - Per il testo dell'art. 194 del regio-decreto 30 gennaio
          1941, n. 12, vedi nota all'art. 34.