Art. 37.

  1.  In  deroga  al disposto dell'articolo 2, terzo comma, del regio
decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, i magistrati titolari dei
posti  di  consigliere  pretore dirigente, di consigliere pretore, di
procuratore  della  Repubblica  presso  la pretura circondariale e di
procuratore  aggiunto  dello  stesso  ufficio,  in  attesa  di essere
destinati  ai  nuovi  incarichi o funzioni a norma delle disposizioni
che  seguono,  esercitano  le  funzioni di presidente di sezione o di
procuratore  aggiunto  presso gli uffici cui sono state trasferite le
funzioni  degli  uffici soppressi; i magistrati titolari dei posti di
presidente di sezione di tribunale eventualmente soppressi continuano
ad  esercitare  transitoriamente tali funzioni. I magistrati titolari
dei posti soppressi di consigliere pretore dirigente e di procuratore
della  Repubblica  presso la pretura circondariale collaborano con il
presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica per la
risoluzione,  in  particolare,  dei  problemi di organizzazione degli
uffici ristrutturati.
  2.   Entro   centottanta  giorni  dalla  data  di  efficacia  delle
disposizioni  del  presente  decreto,  i magistrati gia' titolari dei
posti  indicati  nel  comma 1 possono chiedere, in deroga al disposto
dell'articolo   194  del  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,
l'assegnazione  a  posti  vacanti  pubblicati.  Nell'assegnazione dei
posti  vacanti  di  presidente  di tribunale ordinario, presidente di
sezione  di  tribunale  ordinario,  procuratore  della  Repubblica  e
procuratore  aggiunto della Repubblica presso il tribunale ordinario,
sono  particolarmente  valutate  le  attitudini  allo  svolgimento di
funzioni   direttive   dimostrate   nell'esercizio  delle  precedenti
funzioni.
  3.  Nel  medesimo  termine  indicato nel comma 2, i magistrati gia'
titolari  dei  posti  indicati nel comma 1 possono chiedere altresi',
eventualmente  subordinando  gli  effetti  della  domanda  al mancato
conferimento  di  un  posto  richiesto a norma del comma 2, di essere
destinati  all'esercizio  di  una  delle  seguenti funzioni, anche in
soprannumero riassorbibile con le successive vacanze:
    a)   consigliere   di   corte  di  cassazione,  limitatamente  ai
magistrati  titolari  dei  posti soppressi indicati nell'articolo 33,
comma 2;
    b) consigliere di corte di appello nel distretto da essi scelto;
    c)  giudice di tribunale o sostituto procuratore della Repubblica
in una sede da essi scelta.
  4.  I  magistrati  gia' titolari dei posti indicati nel comma 1 che
nel  termine perentorio previsto non hanno richiesto l'assegnazione a
norma  del  comma  2  o  la  destinazione  a  norma del comma 3, sono
destinati  di  ufficio  ad  esercitare  le  funzioni  di  giudice  di
tribunale  o  di  sostituto procuratore della Repubblica negli uffici
cui  sono  state trasferite le funzioni degli uffici soppressi, o, se
si  tratta  di  magistrati  gia'  titolari  di posti di presidente di
sezione di tribunale, presso lo stesso ufficio in cui esercitavano le
loro  funzioni.  La  stessa  disposizione si applica a coloro che non
hanno  ottenuto  l'assegnazione  a  norma del comma 2 e che non hanno
richiesto la destinazione a norma del comma 3.
  5.   Le   eventuali   nuove   destinazioni  sono  considerate  come
trasferimenti  a  domanda a tutti gli effetti e, in particolare, agli
effetti  previsti  dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97,
come  sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27,
salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, secondo periodo, del
presente decreto.
  6. In deroga all'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12,  i  magistrati  indicati  nel  comma 1 possono chiedere di essere
trasferiti  ad altre sedi o assegnati ad altre funzioni trascorsi due
anni  dal giorno dell'inizio effettivo dell'attivita' nell'ufficio al
quale  sono  stati  destinati a norma dei commi 2, 3 e 4 del presente
articolo, o, se in soprannumero, senza l'osservanza di alcun termine.
 
           Note all'art. 37:
            - Per il  testo  dell'art.  2,  terzo  comma,  del  regio
          decreto  legislativo  31  maggio  1946,  n.  511, vedi nota
          all'art. 34.
            - Per il testo dell'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n.
          97, come sostituito dall'art. 6  della  legge  19  febbraio
          1981, n. 27, vedi nota all'art. 34.