Art. 22. 
                          Sanzioni e revoca 
 
  1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8,  9,
16, 17, 18 e 19 del  presente  decreto  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire  5.000.000  a  lire
30.000.000. 
  2. In caso di particolare gravita' o di recidiva  il  sindaco  puo'
inoltre disporre la sospensione della attivita'  di  vendita  per  un
periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora
sia stata commessa la stessa violazione per due  volte  in  un  anno,
anche se  si  e'  proceduto  al  pagamento  della  sanzione  mediante
oblazione. 
  3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e
26,  comma  5,  del  presente  decreto  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire  1.000.000  a  lire
6.000.000. 
  4. L'autorizzazione all'apertura e' revocata qualora il titolare: 
    a) non inizia l'attivita' di una media struttura di vendita entro
un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi  di  una
grande struttura di vendita, salvo  proroga  in  caso  di  comprovata
necessita'; 
    b) sospende l'attivita' per un periodo superiore ad un anno; 
    c) non risulta piu' provvisto dei requisiti di  cui  all'articolo
5, comma 2; 
    d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia
igienicosanitaria  avvenuta  dopo   la   sospensione   dell'attivita'
disposta ai sensi del comma 2. 
  5. Il sindaco ordina  la  chiusura  di  un  esercizio  di  vicinato
qualora il titolare: 
    a) sospende l'attivita' per un periodo superiore ad un anno; 
    b) non risulta piu' provvisto dei requisiti di  cui  all'articolo
5, comma 2; 
    c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia
igienicosanitaria  avvenuta  dopo   la   sospensione   dell'attivita'
disposta ai sensi del comma 2. 
  6. In caso di svolgimento abusivo dell'attivita' il sindaco  ordina
la chiusura immediata dell'esercizio di vendita. 
  7. Per le  violazioni  di  cui  al  presente  articolo  l'autorita'
competente e' il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla
medesima autorita' pervengono i proventi derivanti dai  pagamenti  in
misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.