Art. 33.
               Funzioni e compiti riservati allo Stato
  1.   Sono   conservate   allo   Stato  le  funzioni  amministrative
concernenti:
  a) la polizia mineraria per le risorse collocate in mare;
  b)  l'approvazione di disciplinaritipo per gli aspetti di interesse
statale;
  c)  la  determinazione  dei  limiti  massimi  dei diritti, canoni e
contributi  dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, ove
non siano stabiliti con legge;
  d)  la  ricerca  mineraria,  la  promozione della ricerca mineraria
all'estero,   la   raccolta   e   l'elaborazione  dei  dati  relativi
all'industria mineraria;
  e)  la  determinazione  degli  indirizzi  della  politica mineraria
nazionale ed i relativi programmi;
  f)  la  dichiarazione  di  aree  indiziate  di minerale, sentite le
regioni interessate;
    g) l'inventario delle risorse geotermiche;
  h)  la  definizione  dei  contenuti e della durata dei corsi per il
diploma  di  cui all'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, come sostituito dall'articolo
20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
  i)   la   determinazione   dei  limiti  massimi  delle  tariffe  da
corrispondersi  da  parte  dei richiedenti autorizzazioni, verifiche,
collaudi, ove non siano stabiliti con legge;
  l)  la  determinazione  dei  requisiti  generali  dei  progetti  di
riassetto  ambientale  che  le  regioni  devono  tenere  presenti nei
procedimenti  per  la  concessione degli speciali contributi previsti
dalla legislazione statale;
  m)  la  determinazione  degli indirizzi per la raccolta dei dati in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel settore minerario;
  n)  il  riconoscimento  dell'idoneita' dei prodotti esplodenti e la
tenuta del relativo elenco.