Art. 34.
                Conferimento di funzioni alle regioni
  1.  Le  funzioni  degli  uffici  centrali  e periferici dello Stato
relative  ai  permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione
di  minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono
delegate  alle  regioni,  che  le  esercitano  nell'osservanza  degli
indirizzi  della  politica  nazionale  nel  settore  minerario  e dei
programmi nazionali di ricerca.
  2.  Sono  altresi'  delegate  alle  regioni  le funzioni di polizia
mineraria  su  terraferma  che  le  leggi  vigenti attribuiscono agli
ingegneri  capo  dei  distretti  minerari  ed ai prefetti, nonche' le
funzioni  di  polizia  mineraria relative alle risorse geotermiche su
terraferma.
  3.  Sono  delegate alle regioni la concessione e l'erogazione degli
ausilii  finanziari  che  le leggi dello Stato prevedono a favore dei
titolari  di  permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di
sostanze  minerali  e  di  risorse geotermiche, nonche' degli ausilii
disposti  dai  programmi  previsti  dalle  leggi dello Stato per aree
interessate a processi di riconversione delle attivita' minerarie.
  4.  E'  altresi'  delegata  alle  regioni  la  determinazione delle
tariffe  entro  i  limiti  massimi fissati ai sensi dell'articolo 33,
lettera i).
  5.  I  canoni  dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni
sono  devoluti  alle  regioni  territorialmente interessate, le quali
provvedono  altresi'  alla loro determinazione entro i limiti fissati
ai sensi dell'articolo 33, lettera c).
  6.  Gli  obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di
permessi   e  di  concessioni  sono  assolti  mediante  comunicazione
all'autorita'   regionale   competente,   la   quale   provvede  alla
trasmissione  dei  dati  al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per i compiti di spettanza di questo.
  7.  Nulla  e'  innovato  quanto agli obblighi di informazione delle
imprese  nei  confronti dei comuni, i quali trasmettono all'autorita'
regionale le relazioni previste dalla legislazione vigente.
  8.  Sono  soppressi i pareri di organi consultivi centrali previsti
dalla disciplina dei procedimenti relativi a competenze delegate alle
regioni ai sensi del presente articolo.