Art. 35.
                  Valutazione di impatto ambientale
  1. Agli adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale
(VIA)  dei  progetti di ricerca e di coltivazione di cui all'articolo
34  provvedono  le  regioni, sentiti i comuni interessati, secondo le
norme  dei rispettivi ordinamenti, a decorrere dall'entrata in vigore
delle leggi regionali in materia.
  2.  Le  disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti
di ricerca e di coltivazione di idrocarburi in mare.