Articolo 20
             (Operatori economici diversi dalle imprese)
    1.  Agli  operatori economici diversi dalle imprese si applicano,
in  quanto  compatibili,  anche ai fini delle imposte sui redditi, le
regole  stabilite  ai  commi  1,  2,  4,  5  e  6  dell'articolo  16.
L'amministrazione  finanziaria,  entro centoventi giorni dall'entrata
in  vigore del presente decreto, emana le disposizioni applicative di
propria competenza.