Art. 31.
(Norme particolari per gli enti locali)
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l'anno 1999 degli enti locali e' prorogato al 31 gennaio 1999. E'
altresi' differito al 31 gennaio 1999 il termine previsto per
deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e
per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista
dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di
scadenza e' stabilito contestualmente alla data dell'approvazione del
bilancio, relativamente all'anno 1999. Per gli anni successivi i
termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati
entro il 31 gennaio 1999 hanno effetto dal 1 gennaio 1999.
2. In relazione alle competenze attribuite alle regioni Valle
d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e
di Bolzano in materia di finanza locale, l'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e' versata alle
regioni e province stesse secondo le modalita' di cui all'articolo
50, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; le
regioni e le province predette provvedono ai trasferimenti finanziari
ai comuni nel pieno rispetto dei rispettivi statuti di autonomia e
delle loro norme di attuazione; le medesime regioni e province
assicurano comunque ai comuni, nel quadro dei rispettivi rapporti
finanziari, l'intero gettito dell'addizionale di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
3. Per gli anni 1998 e 1999 ai comuni che hanno subito minori
entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili, a
seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati
classificati nel gruppo catastale D, e' assegnato un contributo da
parte dello Stato commisurato alla differenza tra il gettito,
derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli
immobili dell'anno 1993 con l'aliquota al 4 per mille e quello
dell'anno 1998 anch'esso calcolato con l'aliquota al 4 per mille. Il
contributo e' da intendere al netto del contributo minimo garantito,
previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei
servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate
o attribuite ai comuni. A tale fine e' autorizzata per gli anni 1998
e 1999 la spesa di lire 15 miliardi per ciascun anno a favore dei
comuni. In caso di insufficienza dello stanziamento le spettanze dei
singoli comuni sono ridotte in proporzione inversa all'entita' della
spesa corrente. All'onere derivante dall'attuazione del presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. Il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, per il finanziamento di lavori ed opere pubbliche
nell'area napoletana e palermitana e' integrato di un importo pari a
lire 40 miliardi per l'anno 1998. All'erogazione del contributo
integrativo per l'importo di lire 30.000 milioni a favore della
provincia e del comune di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore
del comune di Palermo provvede il Ministero dell'interno entro trenta
giorni dall'assegnazione dei fondi. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1998, allo scopo utilizzando, quanto a lire 20.000
milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e, quanto a lire 20.000
milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
5. Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 49, comma 4, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e' sostituito dal seguente:
"1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre
dall'anno 2000. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito
intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento
accantonato per i beni relativi con la seguente gradualita' del
valore calcolato con i criteri di cui all'articolo 71: a) per il 2000
il 6 per cento del valore; b) per il 2001 il 12 per cento del valore;
c) per il 2002 il 18 per cento del valore; d) per il 2003 il 24 per
cento del valore".
6. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per
l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 1999 i termini per la
notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni
e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa
data sono fissati i termini per la notifica:
a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni,
relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni
1994, 1995 e 1996;
b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente
all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994 e 1995;
c) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate
all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1996.
7. Per l'anno 1999 continuano ad essere applicabili i criteri di
commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani adottati per le tariffe vigenti nell'anno 1998. I comuni
possono adottare sperimentalmente il pagamento del servizio con la
tariffa. I relativi regolamenti non sono soggetti al controllo del
Ministero delle finanze.
8. Il decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376, e' abrogato. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
medesimo decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376.
9. Al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per
l'imposta di registro la determinazione definitiva e' effettuata solo
nel 2001 sulla base dei dati medi del triennio 1998-2000 comunicati
dal Ministero delle finanze entro il 31 marzo 2001".
10. Il Fondo stanziato sull'unita' previsionale di base 3.1.2.3
dello stato di previsione del Ministero dell'interno - capitolo 1610
- relativo alle nuove province, definito dalla legge finanziaria per
effetto dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e'
definitivamente quantificato in lire 41.650 milioni annue ed
accorpato nel fondo ordinario, mantenendo comunque l'originario
vincolo di destinazione. Il comma 6 dell'articolo 63 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, e'
abrogato.
11. I trasferimenti per il 1999 di ogni singolo ente locale restano
determinati nella medesima misura stabilita per il 1998, ai sensi
delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 49, comma 1, lettere a), b) e
c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In attesa dell'entrata in
vigore delle misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30
giugno 1997, n. 244, la distribuzione dell'incremento di risorse pari
al tasso di inflazione programmato per il 1999 avviene con i criteri
e le finalita' di cui all'articolo 49, comma 1, lettera a), della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
12. A valere sulle risorse aggiuntive createsi ai sensi
dell'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
destinati al finanziamento delle unioni e delle fusioni tra comuni 10
miliardi di lire per il 1999, 20 miliardi di lire per il 2000 e 30
miliardi di lire per il 2001. Per le medesime finalita' sono altresi'
destinate risorse pari a 3 miliardi di lire per ciascun anno del
triennio 1999-2001.
13. I contributi attribuiti a comuni e province negli anni 1996,
1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del
decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono definitivamente assegnati.
14. Il numero 2) della lettera e) del comma 143 dell'articolo 3
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' la lettera a) del comma
2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono abrogati.
15. Fino al 31 dicembre 1999 le attivita' di liquidazione,
riscossione e contabilizzazione dell'imposta provinciale di
trascrizione, i relativi controlli e l'applicazione delle sanzioni
sono affidati al competente ufficio del pubblico registro
automobilistico.
16. Il termine fissato al 1 gennaio 1999 dall'articolo 60, comma 5,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativamente alle
disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 60, e' differito
al 1 gennaio 2000.
17. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 208 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 3
dell'articolo 10 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, sono soppresse
le parole: ", in misura non inferiore al 20 per cento dei proventi
stessi,".
18. Tutti i riferimenti temporali previsti all'articolo 61, comma
1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente
all'attribuzione del gettito delle imposte di cui all'articolo 60,
comma 2, del menzionato decreto legislativo, sono differiti di un
anno.
19. All'articolo 12, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 24,
comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole:
"settembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "luglio 1999".
20. Il comma 1 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e' sostituito dal seguente:
"1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a
norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio
territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche,
di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I
comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma
dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che
temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e
sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio
indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati,
sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del
titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di
concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone puo' essere
anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitu'
di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del
presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada
situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a
diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
21. In sede di revisione catastale, e' data facolta' agli enti
locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al
demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso
pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione
del consenso da parte degli attuali proprietari.
22. La registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al
comma 21 avvengono a titolo gratuito.
23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dalla
legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno 1999, ai fini della
determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana
gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono considerare
l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e suc-
cessive modificazioni.
24. All'articolo 72, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole da: "all'intendenza
di finanza" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle
seguenti: "al concessionario della riscossione, a pena di decadenza,
entro l'anno successivo a quello per il quale e' dovuto il tributo e,
in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento,
entro l'anno successivo a quello nel corso del quale e' prodotta la
predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento e' notificato. La
formazione e l'apposizione del visto dei ruoli principali e
suppletivi relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 sono eseguite entro
il 31 dicembre 1999".
25. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituita dalla seguente:
"g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennita' pari al
canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le
occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere
stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono
effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di
accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale".
26. Al comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di
importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera
g), ne' superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle
stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285".
27. Per i rapporti non conclusi, inerenti alla tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i comuni e le province,
con propria deliberazione, possono disporre le agevolazioni di cui
all'articolo 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche
con effetto retroattivo, nonche' determinare criteri e modalita' di
definizione agevolata.
28. A decorrere dal 1 gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di
depurazione e di fognatura costituisce quota di tariffa ai sensi
degli articoli 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Sono
conseguentemente abrogati l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge
10 maggio 1976, n. 319, introdotto dall'articolo 2, comma 3-bis, del
decreto- legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonche' l'articolo 3, comma 42,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, limitatamente alle parole:
"secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni di
fognatura e di depurazione".
29. Fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato di cui
all'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fermo
restando che l'applicazione del metodo stesso potra' avvenire anche
per ambiti successivi non appena definita da parte dei competenti
enti locali la relativa tariffa ai sensi del comma 5 del medesimo
articolo 13, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione
e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, del
servizio di fognatura e per l'adeguamento delle tariffe del servizio
di depurazione, quali stabilite ai sensi dell'articolo 3, commi 42 e
seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono fissati con
deliberazione del CIPE; fino a tale data restano in vigore le tariffe
deliberate per il 1998. Per l'anno 1999 detta deliberazione e'
adottata entro il 28 febbraio 1999 ed il termine entro il quale i
comuni interessati possono assumere le delibere per adeguare le
tariffe dei predetti servizi in conformita' ai parametri, ai criteri
e ai limiti stabiliti dal CIPE e' fissato al 15 maggio 1999.
30. All'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "erogazione di
acqua" sono inserite le seguenti: "e servizi di fognatura e
depurazione". Al numero 127-sexiesdecies) della tabella A, parte III,
allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, dopo le parole: "comma 3, lettera g), del medesimo decreto"
sono aggiunte le seguenti: ", nonche' prestazioni di gestione di
impianti di fognatura e depurazione".
31. All'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il
comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. I comuni gia' provvisti di impianti centralizzati di
depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di
dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e
fognatura prioritariamente alla gestione e manutenzione degli
impianti medesimi".
32. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni e
integrazioni, e' abrogata.
33. All'articolo 46 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base
dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati
di avanzamento dei lavori. Ai relativi titoli di spesa e' data
esecuzione dai tesorieri solo se corredati di una dichiarazione
dell'ente locale che attesti il rispetto delle predette modalita' di
utilizzo".
34. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, si interpreta nel senso che
anche le somme rivenienti dai mutui concessi dalle banche agli enti
locali per i quali operi il regime di eccezione dal versamento in
tesoreria unica di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 202, devono, all'atto della loro erogazione, essere
depositate presso l'ente gestore della tesoreria dell'ente
mutuatario. Per i mutui non rientranti nel regime di eccezione resta
fermo l'obbligo del versamento delle somme nelle contabilita'
speciali infruttifere. Per i mutui stipulati prima della data di
entrata in vigore della presente legge Ë consentito il mantenimento
del deposito delle somme mutuate presso l'istituto mutuante.
35. All'articolo 38 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e di quelli che non hanno ricostituito
i fondi vincolati utilizzati in precedenza" sono soppresse;
b) al comma 2, dopo le parole: "L'utilizzo di somme a specifica
destinazione" sono inserite le seguenti: "presuppone l'adozione della
deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di
cui all'articolo 68, comma 1, e".
36. All'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e'
aggiunto il seguente comma:
"I comuni, le province, le comunita' montane e i loro consorzi, le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti
non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attivita' socio-
assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio
sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle
sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di
lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori
adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma
del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di
lavoro subordinato, purche' esaurite alla data del 31 dicembre 1997".
37. A decorrere dall'anno 1999, i proventi per la gestione della
casa da gioco di Campione d'Italia, detratte le spese di gestione ed
il contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia in
misura non superiore a quella prevista per gli esercizi finanziari
1997 e 1998 dall'articolo 49, comma 14, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, sono destinati nella misura del 34 per cento alla provincia
di Como, del 16 per cento alla provincia di Lecco, del 50 per cento
al Ministero dell'interno. A decorrere dall'anno 2000, il contributo
per il bilancio del comune di Campione d'Italia e' pari a quello del
1999 incrementato del tasso di inflazione programmato. Le somme
attribuite allo Stato sono versate alla pertinente unita'
previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata e sono
riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, alla pertinente unita' previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le
somme attribuite alle province di Como e Lecco possono essere
destinate, d'intesa con i comuni interessati, per opere pubbliche e
interventi di salvaguardia ambientale anche in ambito comunale e per
contributi da assegnare ai comuni.
38. Per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, puo' autorizzare la
costituzione di una apposita societa' per azioni soggetta a
certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi
Ministeri. Al capitale della societa' possono partecipare, con quote
massime stabilite nel decreto ministeriale autorizzativo, i seguenti
soggetti: comune di Campione d'Italia, provincia di Como, provincia
di Lecco, camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Como, camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Lecco; resta esclusa la possibilita' di partecipazione al capitale
della societa' per altri comuni. L'utilizzo dello stabile della casa
da gioco ed il rapporto di lavoro dei dipendenti comunali che vi
operano con funzioni di vigilanza e controllo alla data del 30
settembre 1998 sono regolati da apposita convenzione che verra'
stipulata fra il comune di Campione d'Italia e la societa' di
gestione della casa da gioco.
39. Alla nota 1 dell'articolo 6 della tariffa allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, le
parole: "essa e' dovuta dall'ente titolare della casa da gioco anche
quando non la gestisce direttamente" sono sostituite dalle seguenti:
"essa e' dovuta dalle regioni, dalle province e dai comuni titolari
della casa da gioco anche quando non la gestiscono direttamente".
L'esclusione dal computo dell'ammontare imponibile contenuto
nell'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, deve intendersi applicabile non
solo qualora l'esercizio della casa da gioco sia delegato ad un
soggetto istituito dall'ente pubblico a cui e' riservato per legge
l'esercizio del gioco purche' l'ente esercente oltre ad essere
obbligato al versamento dei proventi di gioco abbia personalita'
giuridica di diritto privato con autonomia gestionale e sia soggetto
passivo delle imposte sui redditi, ma anche in caso di gestione
commissariale delle case da gioco con autonomia amministrativa e
contabile rispetto all'ente titolare delle case medesime.
40. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997,
n. 244, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2000; conseguentemente
il termine di cui al comma 5 dell'articolo 49 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e' prorogato al 30 settembre 1999.
41. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 39, comma 27,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto riguarda il lavoro a
tempo parziale la contrattazione collettiva puo' individuare
particolari modalita' applicative, anche prevedendo una riduzione
delle percentuali previste per la generalita' dei casi e l'esclusione
di determinate figure professionali che siano ritenute
particolarmente necessarie per la funzionalita' dei servizi.
42. I soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n.
264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione
all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'articolo 17
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
43. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996,
n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996,
n. 582, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il comitato di
coordinamento di cui al comma 4, integrato solo a tale scopo dal
Sovrintendente ai beni architettonici e ambientali di Napoli, o da un
suo delegato, sentito il responsabile del Servizio urbanistico del
comune, individua i manufatti industriali particolarmente
significativi dal punto di vista storico e testimoniale che, a
salvaguardia della memoria storica del sito, non dovranno essere
demoliti. La destinazione dei manufatti salvaguardati e' decisa dal
consiglio comunale di Napoli nell'ambito della pianificazione
urbanistica esecutiva".
44. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 177, sono aggiunte le seguenti parole: "con riferimento alle
caratteristiche originarie".
45. I comuni possono cedere in proprieta' le aree comprese nei
piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero
delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n.
865, gia' concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo
35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971. Le domande di
acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non
escluse, prima della approvazione della delibera comunale, conservano
efficacia.
46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge
22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e
precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17
febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprieta',
possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8,
commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
alle seguenti condizioni:
a) per una durata pari a quella massima prevista dalle citate
disposizioni della legge n. 10 del 1977 diminuita del tempo trascorso
fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la
concessione del diritto di superficie o la cessione in proprieta'
delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;
b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato,
calcolato ai sensi del comma 48.
47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena
proprieta' sulle aree puo' avvenire a seguito di proposta da parte
del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli
alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente,
dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma
48.
48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e' determinato
dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al
60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis,
comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la
riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma, al netto
degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati
sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di
stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area
cosi' determinato non puo' essere maggiore di quello stabilito dal
comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprieta' al
momento della trasformazione di cui al comma 47.
49. E' esclusa in ogni caso la retrocessione, dai comuni ai
proprietari degli edifici, di somme gia' versate da questi ultimi e
portate in detrazione secondo quanto previsto al comma 48.
50. Sono abrogati i commi 75, 76, 77, 78, 78-bis e 79 dell'articolo
3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni,
nonche' i commi 61 e 62 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.