Art. 31.
               (Norme particolari per gli enti locali)
  1.  Il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l'anno  1999  degli  enti  locali e' prorogato al 31 gennaio 1999. E'
altresi'  differito  al  31  gennaio  1999  il  termine  previsto per
deliberare  le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e
per  i  servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista
dall'articolo  1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n.  360,  e  per  l'approvazione  dei  regolamenti  il cui termine di
scadenza e' stabilito contestualmente alla data dell'approvazione del
bilancio,  relativamente  all'anno  1999.  Per  gli anni successivi i
termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati
entro il 31 gennaio 1999 hanno effetto dal 1 gennaio 1999.
  2.  In  relazione  alle  competenze  attribuite  alle regioni Valle
d'Aosta,  Friuli-Venezia  Giulia e alle province autonome di Trento e
di  Bolzano  in  materia  di  finanza  locale, l'addizionale comunale
all'imposta  sul  reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1
del  decreto  legislativo  28 settembre 1998, n. 360, e' versata alle
regioni  e  province  stesse secondo le modalita' di cui all'articolo
50,  comma  5,  del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; le
regioni e le province predette provvedono ai trasferimenti finanziari
ai  comuni  nel  pieno rispetto dei rispettivi statuti di autonomia e
delle  loro  norme  di  attuazione;  le  medesime  regioni e province
assicurano  comunque  ai  comuni,  nel quadro dei rispettivi rapporti
finanziari,  l'intero gettito dell'addizionale di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
  3.  Per  gli  anni  1998  e  1999 ai comuni che hanno subito minori
entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili, a
seguito  dell'attribuzione  della  rendita  catastale  ai  fabbricati
classificati  nel  gruppo  catastale D, e' assegnato un contributo da
parte  dello  Stato  commisurato  alla  differenza  tra  il  gettito,
derivante   dai  predetti  fabbricati,  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  dell'anno  1993  con  l'aliquota  al  4  per mille e quello
dell'anno  1998 anch'esso calcolato con l'aliquota al 4 per mille. Il
contributo  e' da intendere al netto del contributo minimo garantito,
previsto   dall'articolo   36,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  per  il finanziamento dei
servizi  indispensabili per le materie di competenza statale delegate
o  attribuite ai comuni. A tale fine e' autorizzata per gli anni 1998
e  1999  la  spesa  di lire 15 miliardi per ciascun anno a favore dei
comuni.  In caso di insufficienza dello stanziamento le spettanze dei
singoli  comuni sono ridotte in proporzione inversa all'entita' della
spesa  corrente.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
comma   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica, allo scopo utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  di  grazia e giustizia. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
  4.  Il  contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo
1997,  n.  67,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997,  n.  135,  per  il  finanziamento  di lavori ed opere pubbliche
nell'area  napoletana e palermitana e' integrato di un importo pari a
lire  40  miliardi  per  l'anno  1998.  All'erogazione del contributo
integrativo  per  l'importo  di  lire  30.000  milioni a favore della
provincia  e  del  comune di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore
del comune di Palermo provvede il Ministero dell'interno entro trenta
giorni    dall'assegnazione    dei    fondi.    All'onere   derivante
dall'attuazione    del    presente   comma   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per  l'anno  1998,  allo  scopo  utilizzando,  quanto  a  lire 20.000
milioni,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del  tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica e, quanto a lire 20.000
milioni,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero della sanita'. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
  5. Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio
1995,  n.  77, come sostituito dall'articolo 49, comma 4, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e' sostituito dal seguente:
  "1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre
dall'anno  2000.  A  tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito
intervento    di   ciascun   servizio   l'importo   dell'ammortamento
accantonato  per  i  beni  relativi  con  la seguente gradualita' del
valore calcolato con i criteri di cui all'articolo 71: a) per il 2000
il 6 per cento del valore; b) per il 2001 il 12 per cento del valore;
c)  per  il 2002 il 18 per cento del valore; d) per il 2003 il 24 per
cento del valore".
  6.  Relativamente  all'imposta  comunale  sugli immobili dovuta per
l'anno  1993,  sono  fissati  al  31  dicembre  1999 i termini per la
notifica  degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni
e  degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa
data sono fissati i termini per la notifica:
    a)  degli  avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni,
relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni
1994, 1995 e 1996;
    b)  degli  avvisi  di  accertamento  in  rettifica, relativamente
all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994 e 1995;
    c)  degli  atti  di  contestazione delle violazioni non collegate
all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1996.
  7.  Per  l'anno  1999 continuano ad essere applicabili i criteri di
commisurazione  della  tassa  per  lo  smaltimento dei rifiuti solidi
urbani  adottati  per  le  tariffe  vigenti  nell'anno 1998. I comuni
possono  adottare  sperimentalmente  il pagamento del servizio con la
tariffa.  I  relativi  regolamenti non sono soggetti al controllo del
Ministero delle finanze.
  8.  Il  decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376, e' abrogato. Restano
validi  gli  atti  e  i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti  prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti sulla base del
medesimo decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376.
  9.  Al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n.  446,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: "Per
l'imposta di registro la determinazione definitiva e' effettuata solo
nel  2001  sulla base dei dati medi del triennio 1998-2000 comunicati
dal Ministero delle finanze entro il 31 marzo 2001".
  10.  Il  Fondo  stanziato  sull'unita' previsionale di base 3.1.2.3
dello  stato di previsione del Ministero dell'interno - capitolo 1610
-  relativo alle nuove province, definito dalla legge finanziaria per
effetto  dell'articolo  63  della  legge  8  giugno  1990, n. 142, e'
definitivamente   quantificato   in  lire  41.650  milioni  annue  ed
accorpato  nel  fondo  ordinario,  mantenendo  comunque  l'originario
vincolo  di  destinazione.  Il comma 6 dell'articolo 63 della legge 8
giugno  1990,  n.  142, e successive modificazioni e integrazioni, e'
abrogato.
  11. I trasferimenti per il 1999 di ogni singolo ente locale restano
determinati  nella  medesima  misura  stabilita per il 1998, ai sensi
delle  disposizioni  di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23
dicembre  1996,  n. 662, e all'articolo 49, comma 1, lettere a), b) e
c),  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449. In attesa dell'entrata in
vigore  delle misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30
giugno 1997, n. 244, la distribuzione dell'incremento di risorse pari
al  tasso di inflazione programmato per il 1999 avviene con i criteri
e  le  finalita'  di  cui all'articolo 49, comma 1, lettera a), della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  12.   A   valere   sulle   risorse  aggiuntive  createsi  ai  sensi
dell'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
destinati al finanziamento delle unioni e delle fusioni tra comuni 10
miliardi  di  lire  per il 1999, 20 miliardi di lire per il 2000 e 30
miliardi di lire per il 2001. Per le medesime finalita' sono altresi'
destinate  risorse  pari  a  3  miliardi di lire per ciascun anno del
triennio 1999-2001.
  13.  I  contributi  attribuiti a comuni e province negli anni 1996,
1997  e  1998 ai sensi dell'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del
decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono definitivamente assegnati.
  14.  Il  numero  2)  della lettera e) del comma 143 dell'articolo 3
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' la lettera a) del comma
2  dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono abrogati.
  15.  Fino  al  31  dicembre  1999  le  attivita'  di  liquidazione,
riscossione   e   contabilizzazione   dell'imposta   provinciale   di
trascrizione,  i  relativi  controlli e l'applicazione delle sanzioni
sono   affidati   al   competente   ufficio   del  pubblico  registro
automobilistico.
  16. Il termine fissato al 1 gennaio 1999 dall'articolo 60, comma 5,
del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativamente alle
disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 60, e' differito
al 1 gennaio 2000.
  17.  Al  primo  periodo  del  comma 4 dell'articolo 208 del decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  come modificato dal comma 3
dell'articolo  10 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, sono soppresse
le  parole:  ",  in misura non inferiore al 20 per cento dei proventi
stessi,".
  18.  Tutti  i riferimenti temporali previsti all'articolo 61, comma
1,  del  decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente
all'attribuzione  del  gettito  delle imposte di cui all'articolo 60,
comma  2,  del  menzionato  decreto legislativo, sono differiti di un
anno.
  19. All'articolo 12, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 602, introdotto dall'articolo 24,
comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole:
"settembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "luglio 1999".
  20. Il comma 1 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e' sostituito dal seguente:
  "1.  I  comuni  e  le  province possono, con regolamento adottato a
norma   dell'articolo   52,  escludere  l'applicazione,  nel  proprio
territorio,  della  tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche,
di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I
comuni  e  le  province  possono,  con  regolamento  adottato a norma
dell'articolo  52,  prevedere  che  l'occupazione, sia permanente che
temporanea,   di   strade,   aree  e  relativi  spazi  soprastanti  e
sottostanti    appartenenti   al   proprio   demanio   o   patrimonio
indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati,
sia  assoggettata,  in  sostituzione della tassa per l'occupazione di
spazi  ed  aree  pubbliche,  al  pagamento  di un canone da parte del
titolare   della   concessione,  determinato  nel  medesimo  atto  di
concessione  in  base  a tariffa. Il pagamento del canone puo' essere
anche  previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitu'
di  pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del
presente  comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada
situati  all'interno  di  centri  abitati con popolazione superiore a
diecimila  abitanti,  individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
  21.  In  sede  di  revisione  catastale, e' data facolta' agli enti
locali,  con  proprio  provvedimento,  di  disporre l'accorpamento al
demanio   stradale  delle  porzioni  di  terreno  utilizzate  ad  uso
pubblico,  ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione
del consenso da parte degli attuali proprietari.
  22.  La registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al
comma 21 avvengono a titolo gratuito.
  23.  In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del
decreto  legislativo  15 novembre 1993, n. 507, come modificato dalla
legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  per  l'anno 1999, ai fini della
determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana
gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono considerare
l'intero  costo  dello  spazzamento  dei rifiuti solidi urbani di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e suc-
cessive modificazioni.
  24.   All'articolo   72,   comma  1,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo  15  novembre 1993, n. 507, le parole da: "all'intendenza
di  finanza"  fino  alla  fine  del  periodo,  sono  sostituite dalle
seguenti:  "al concessionario della riscossione, a pena di decadenza,
entro l'anno successivo a quello per il quale e' dovuto il tributo e,
in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento,
entro  l'anno  successivo a quello nel corso del quale e' prodotta la
predetta  denuncia  ovvero l'avviso di accertamento e' notificato. La
formazione   e   l'apposizione  del  visto  dei  ruoli  principali  e
suppletivi  relativi  agli anni 1995, 1996 e 1997 sono eseguite entro
il 31 dicembre 1999".
  25.  La  lettera  g)  del  comma  2  dell'articolo  63  del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituita dalla seguente:
  "g)  applicazione alle occupazioni abusive di un'indennita' pari al
canone  maggiorato  fino  al 50 per cento, considerando permanenti le
occupazioni  abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere
stabile,  mentre  le  occupazioni  abusive  temporanee  si  presumono
effettuate  dal  trentesimo giorno antecedente la data del verbale di
accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale".
  26. Al comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
  "g-bis)  previsione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie di
importo  non  inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera
g),  ne'  superiore  al  doppio  della  stessa, ferme restando quelle
stabilite  dall'articolo  20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285".
  27.   Per   i  rapporti  non  conclusi,  inerenti  alla  tassa  per
l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche  di  cui al capo II del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i comuni e le province,
con  propria  deliberazione,  possono disporre le agevolazioni di cui
all'articolo  17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche
con  effetto  retroattivo, nonche' determinare criteri e modalita' di
definizione agevolata.
  28.  A decorrere dal 1 gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di
depurazione  e  di  fognatura  costituisce  quota di tariffa ai sensi
degli  articoli 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Sono
conseguentemente abrogati l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge
10  maggio 1976, n. 319, introdotto dall'articolo 2, comma 3-bis, del
decreto-  legge  17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  17 maggio 1995, n. 172, nonche' l'articolo 3, comma 42,
della  legge  28  dicembre  1995,  n. 549, limitatamente alle parole:
"secondo  le  procedure  fiscali  vigenti  in  materia  di  canoni di
fognatura e di depurazione".
  29.  Fino  all'entrata  in  vigore  del  metodo normalizzato di cui
all'articolo  13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fermo
restando  che  l'applicazione del metodo stesso potra' avvenire anche
per  ambiti  successivi  non  appena definita da parte dei competenti
enti  locali  la  relativa  tariffa ai sensi del comma 5 del medesimo
articolo 13, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione
e  l'adeguamento  delle  tariffe  del  servizio  acquedottistico, del
servizio  di fognatura e per l'adeguamento delle tariffe del servizio
di  depurazione, quali stabilite ai sensi dell'articolo 3, commi 42 e
seguenti,  della  legge  28  dicembre  1995, n. 549, sono fissati con
deliberazione del CIPE; fino a tale data restano in vigore le tariffe
deliberate  per  il  1998.  Per  l'anno  1999  detta deliberazione e'
adottata  entro  il  28  febbraio 1999 ed il termine entro il quale i
comuni  interessati  possono  assumere  le  delibere  per adeguare le
tariffe  dei predetti servizi in conformita' ai parametri, ai criteri
e ai limiti stabiliti dal CIPE e' fissato al 15 maggio 1999.
  30.  All'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, dopo le parole: "erogazione di
acqua"   sono  inserite  le  seguenti:  "e  servizi  di  fognatura  e
depurazione". Al numero 127-sexiesdecies) della tabella A, parte III,
allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972,  dopo  le  parole:  "comma 3, lettera g), del medesimo decreto"
sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  nonche' prestazioni di gestione di
impianti di fognatura e depurazione".
  31.  All'articolo  14  della  legge  5 gennaio 1994, n. 36, dopo il
comma 1, e' inserito il seguente:
  "1-bis.  I  comuni  gia'  provvisti  di  impianti  centralizzati di
depurazione   funzionanti,  che  non  si  trovino  in  condizione  di
dissesto,  destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e
fognatura   prioritariamente   alla  gestione  e  manutenzione  degli
impianti medesimi".
  32.  La  lettera  f)  del  comma  2  dell'articolo  46  del decreto
legislativo  25  febbraio  1995,  n. 77, e successive modificazioni e
integrazioni, e' abrogata.
  33.  All'articolo  46  del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "2-bis. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base
dei  documenti  giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati
di  avanzamento  dei  lavori.  Ai  relativi  titoli  di spesa e' data
esecuzione  dai  tesorieri  solo  se  corredati  di una dichiarazione
dell'ente  locale che attesti il rispetto delle predette modalita' di
utilizzo".
  34.  La  disposizione  di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto
legislativo  25  febbraio  1995,  n.  77, si interpreta nel senso che
anche  le  somme rivenienti dai mutui concessi dalle banche agli enti
locali  per  i  quali  operi il regime di eccezione dal versamento in
tesoreria  unica  di  cui  all'articolo  14-bis  del decreto-legge 13
maggio  1991,  n.  151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio  1991,  n. 202, devono, all'atto della loro erogazione, essere
depositate   presso   l'ente   gestore   della   tesoreria  dell'ente
mutuatario.  Per i mutui non rientranti nel regime di eccezione resta
fermo   l'obbligo  del  versamento  delle  somme  nelle  contabilita'
speciali  infruttifere.  Per  i  mutui  stipulati prima della data di
entrata  in  vigore della presente legge Ë consentito il mantenimento
del deposito delle somme mutuate presso l'istituto mutuante.
  35.  All'articolo  38  del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: "e di quelli che non hanno ricostituito
i fondi vincolati utilizzati in precedenza" sono soppresse;
    b)  al  comma 2, dopo le parole: "L'utilizzo di somme a specifica
destinazione" sono inserite le seguenti: "presuppone l'adozione della
deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di
cui all'articolo 68, comma 1, e".
  36.  All'articolo  4  della  legge  24  novembre  1981,  n. 689, e'
aggiunto il seguente comma:
  "I  comuni, le province, le comunita' montane e i loro consorzi, le
istituzioni  pubbliche  di  assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti
non  commerciali  senza  scopo di lucro che svolgono attivita' socio-
assistenziale  e  le  istituzioni  sanitarie  operanti  nel  Servizio
sanitario  nazionale  ed  i  loro amministratori non rispondono delle
sanzioni  amministrative  e  civili  che  riguardano  l'assunzione di
lavoratori,   le   assicurazioni   obbligatorie   e   gli   ulteriori
adempimenti,  relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma
del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di
lavoro subordinato, purche' esaurite alla data del 31 dicembre 1997".
  37.  A  decorrere  dall'anno 1999, i proventi per la gestione della
casa  da gioco di Campione d'Italia, detratte le spese di gestione ed
il  contributo  per  il  bilancio  del comune di Campione d'Italia in
misura  non  superiore  a quella prevista per gli esercizi finanziari
1997 e 1998 dall'articolo 49, comma 14, della legge 27 dicembre 1997,
n.  449,  sono destinati nella misura del 34 per cento alla provincia
di  Como,  del 16 per cento alla provincia di Lecco, del 50 per cento
al  Ministero dell'interno. A decorrere dall'anno 2000, il contributo
per  il bilancio del comune di Campione d'Italia e' pari a quello del
1999  incrementato  del  tasso  di  inflazione  programmato. Le somme
attribuite   allo   Stato   sono   versate   alla  pertinente  unita'
previsionale  di  base  dello stato di previsione dell'entrata e sono
riassegnate,  con  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica, alla pertinente unita' previsionale
di  base  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'interno. Le
somme  attribuite  alle  province  di  Como  e  Lecco  possono essere
destinate,  d'intesa  con i comuni interessati, per opere pubbliche e
interventi  di salvaguardia ambientale anche in ambito comunale e per
contributi da assegnare ai comuni.
  38.  Per  la  gestione  della casa da gioco di Campione d'Italia il
Ministero  dell'interno, di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  puo'  autorizzare  la
costituzione   di   una  apposita  societa'  per  azioni  soggetta  a
certificazione  di  bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi
Ministeri.  Al capitale della societa' possono partecipare, con quote
massime  stabilite nel decreto ministeriale autorizzativo, i seguenti
soggetti:  comune  di Campione d'Italia, provincia di Como, provincia
di  Lecco,  camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Como, camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Lecco;  resta  esclusa  la possibilita' di partecipazione al capitale
della  societa' per altri comuni. L'utilizzo dello stabile della casa
da  gioco  ed  il  rapporto  di lavoro dei dipendenti comunali che vi
operano  con  funzioni  di  vigilanza  e  controllo  alla data del 30
settembre  1998  sono  regolati  da  apposita  convenzione che verra'
stipulata  fra  il  comune  di  Campione  d'Italia  e  la societa' di
gestione della casa da gioco.
  39.  Alla  nota 1 dell'articolo 6 della tariffa allegata al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  641, come
sostituita  dal  decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, le
parole:  "essa e' dovuta dall'ente titolare della casa da gioco anche
quando  non la gestisce direttamente" sono sostituite dalle seguenti:
"essa  e'  dovuta dalle regioni, dalle province e dai comuni titolari
della  casa  da  gioco  anche quando non la gestiscono direttamente".
L'esclusione   dal   computo   dell'ammontare   imponibile  contenuto
nell'ottavo  comma  dell'articolo  3 del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 640, deve intendersi applicabile non
solo  qualora  l'esercizio  della  casa  da  gioco sia delegato ad un
soggetto  istituito  dall'ente  pubblico a cui e' riservato per legge
l'esercizio  del  gioco  purche'  l'ente  esercente  oltre  ad essere
obbligato  al  versamento  dei  proventi  di gioco abbia personalita'
giuridica  di diritto privato con autonomia gestionale e sia soggetto
passivo  delle  imposte  sui  redditi,  ma  anche in caso di gestione
commissariale  delle  case  da  gioco  con autonomia amministrativa e
contabile rispetto all'ente titolare delle case medesime.
  40.  Le  disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997,
n. 244, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2000; conseguentemente
il termine di cui al comma 5 dell'articolo 49 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e' prorogato al 30 settembre 1999.
  41.  Fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo 39, comma 27,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto riguarda il lavoro a
tempo   parziale   la   contrattazione  collettiva  puo'  individuare
particolari  modalita'  applicative,  anche  prevedendo una riduzione
delle percentuali previste per la generalita' dei casi e l'esclusione
di    determinate    figure    professionali   che   siano   ritenute
particolarmente necessarie per la funzionalita' dei servizi.
  42.  I  soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n.
264,  possono  riscuotere  le  tasse automobilistiche previa adesione
all'apposita  convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'articolo 17
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  43. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996,
n.  486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996,
n.  582,  sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il comitato di
coordinamento  di  cui  al  comma  4, integrato solo a tale scopo dal
Sovrintendente ai beni architettonici e ambientali di Napoli, o da un
suo  delegato,  sentito  il responsabile del Servizio urbanistico del
comune,    individua    i   manufatti   industriali   particolarmente
significativi  dal  punto  di  vista  storico  e  testimoniale che, a
salvaguardia  della  memoria  storica  del  sito, non dovranno essere
demoliti.  La  destinazione dei manufatti salvaguardati e' decisa dal
consiglio   comunale   di  Napoli  nell'ambito  della  pianificazione
urbanistica esecutiva".
  44.  Alla  fine  del comma 1 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 177, sono aggiunte le seguenti parole: "con riferimento alle
caratteristiche originarie".
  45.  I  comuni  possono  cedere  in proprieta' le aree comprese nei
piani  approvati  a  norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero
delimitate  ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n.
865,  gia'  concesse  in diritto di superficie ai sensi dell'articolo
35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971. Le domande di
acquisto  pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non
escluse, prima della approvazione della delibera comunale, conservano
efficacia.
  46.  Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge
22   ottobre   1971,   n.   865,   e   successive   modificazioni,  e
precedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge 17
febbraio  1992,  n.  179,  per la cessione del diritto di proprieta',
possono  essere  sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8,
commi  primo,  quarto  e  quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
alle seguenti condizioni:
    a)  per  una  durata  pari a quella massima prevista dalle citate
disposizioni della legge n. 10 del 1977 diminuita del tempo trascorso
fra  la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la
concessione  del  diritto  di  superficie o la cessione in proprieta'
delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;
    b)  in  cambio  di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato,
calcolato ai sensi del comma 48.
  47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena
proprieta'  sulle  aree  puo' avvenire a seguito di proposta da parte
del  comune  e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli
alloggi,  e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente,
dietro  pagamento  di un corrispettivo determinato ai sensi del comma
48.
  48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e' determinato
dal  comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al
60  per  cento  di  quello  determinato ai sensi dell'articolo 5-bis,
comma  1,  del  decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1992,  n. 359, escludendo la
riduzione  prevista  dall'ultimo periodo dello stesso comma, al netto
degli  oneri  di  concessione  del  diritto di superficie, rivalutati
sulla  base  della  variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei
prezzi  al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
tra  il  mese  in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di
stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area
cosi'  determinato  non  puo' essere maggiore di quello stabilito dal
comune  per  le  aree cedute direttamente in diritto di proprieta' al
momento della trasformazione di cui al comma 47.
  49.  E'  esclusa  in  ogni  caso  la  retrocessione,  dai comuni ai
proprietari  degli  edifici, di somme gia' versate da questi ultimi e
portate in detrazione secondo quanto previsto al comma 48.
  50. Sono abrogati i commi 75, 76, 77, 78, 78-bis e 79 dell'articolo
3  della  legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni,
nonche' i commi 61 e 62 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.