Art. 33.
                       Insinuazione del credito
  1. Relativamente ai debitori  sottoposti alle procedure concorsuali
di cui al regio decreto 16 marzo  1942, n. 267, e al decreto-legge 30
gennaio 1979,  n. 26,  convertito, con  modificazioni, dalla  legge 3
aprile 1979, n. 95, l'ente creditore iscrive a ruolo il credito ed il
concessionario   provvede  all'insinuazione   del  credito   in  tali
procedure.
 
           Note all'art. 33:
            -  Il    regio  decreto  16   marzo 1942,   n. 267, reca:
          "Disciplina  del  fallimento,         del        concordato
          preventivo,      dell'amministrazione  controllata  e della
          liquidazione coatta amministrativa".
            - Il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito  in
          legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95,
          reca:   "Provvedimenti   urgenti  per     l'amministrazione
          straordinaria delle grandi  imprese in crisi".