Art. 34.
                      Rinuncia all'insinuazione
  1.  Con decreto  del Ministero  delle finanze,  di concerto  con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti
i casi  e le  modalita' con  cui si puo'  rinunciare alla  domanda di
ammissione al passivo.