Art. 21 (Ordinamento) 1. Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a dieci, coordinate da un segretario generale. 2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 febbraio 1997, n. 25 e nei decreti legislativi 16 luglio 1997, n. 264, 28 novembre 1997, n. 459 e 28 novembre 1997, n. 464, nonche' nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.
Note all'art. 21: - La legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante "Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1997, n. 45. - Il decreto legislativo 16 luglio 1997, n 264, recante "Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1997, n. 185. - Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, recante "Riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1998, n. 1. - Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante "Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1998, n. 3. - Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (Riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa), cosi' dispone: "Art. 2. - Il Gabinetto del Ministro per la difesa ha la seguente composizione: un capo di Gabinetto, ufficiale generale o ammiraglio; un segretario particolare; non piu' di cinque ufficiali o impiegati delle carriere direttiva e di concetto, di cui soltanto due di grado superiore a tenente colonnello o di qualifica superiore a quelle corrispondenti degli impiegati civili; non piu' di sei sottufficiali o impiegati della carriera esecutiva, per i servizi di archivio; non piu' di sei sottufficiali o impiegati della carriera esecutiva, per i servizi di copia. In caso di eccezionali lavori, possono essere distaccati al Gabinetto del Ministro non piu' di tre ufficiali o impiegati delle carriere direttiva e di concetto del Ministero della difesa. I distacchi devono essere autorizzati con decreto ministeriale da registrare alla Corte dei conti.".