Art. 21
                            (Ordinamento)

  1.  Il  ministero  si  articola in direzioni generali in numero non
superiore a dieci, coordinate da un segretario generale.
  2.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  contenute  nella legge 18
febbraio  1997,  n.  25  e nei decreti legislativi 16 luglio 1997, n.
264,  28  novembre  1997,  n. 459 e 28 novembre 1997, n. 464, nonche'
nell'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18
novembre 1965, n. 1478.
 
          Note all'art. 21:
            - La legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante "Attribuzioni
          del Ministro della  difesa,  ristrutturazione  dei  vertici
          delle  Forze armate e dell'Amministrazione della difesa" e'
          stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del  24  febbraio
          1997, n. 45.
            -  Il  decreto legislativo 16 luglio 1997, n 264, recante
          "Riorganizzazione dell'area centrale  del  Ministero  della
          difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della
          legge  28  dicembre 1995, n. 549" e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1997, n. 185.
            - Il  decreto  legislativo  28  novembre  1997,  n.  459,
          recante "Riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del
          Ministero  della  difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1,
          lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549" e'  stato
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1998, n.
          1.
            - Il  decreto  legislativo  28  novembre  1997,  n.  464,
          recante  "Riforma  strutturale  delle Forze armate, a norma
          dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge
          28  dicembre  1995,  n.  549"  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1998, n. 3.
            -  Il  testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
          Repubblica n. 1478 del 1965 (Riorganizzazione degli  uffici
          centrali del Ministero della difesa), cosi' dispone:
            "Art.  2. - Il Gabinetto del Ministro per la difesa ha la
          seguente composizione:
             un capo di Gabinetto, ufficiale generale o ammiraglio;
             un segretario particolare;
             non piu' di cinque ufficiali o impiegati delle  carriere
          direttiva  e  di  concetto,  di  cui  soltanto due di grado
          superiore a tenente colonnello o di qualifica  superiore  a
          quelle corrispondenti degli impiegati civili;
             non piu' di sei sottufficiali o impiegati della carriera
          esecutiva, per i servizi di archivio;
             non piu' di sei sottufficiali o impiegati della carriera
          esecutiva, per i servizi di copia.
            In  caso di eccezionali lavori, possono essere distaccati
          al Gabinetto del Ministro  non  piu'  di  tre  ufficiali  o
          impiegati  delle  carriere  direttiva  e  di  concetto  del
          Ministero  della  difesa.   I   distacchi   devono   essere
          autorizzati  con  decreto  ministeriale  da registrare alla
          Corte dei conti.".