Art. 22
                     (Agenzia Industrie Difesa)

  1.  E'  istituita,  nelle  forme disciplinate dagli articoli 8 e 9,
l'Agenzia  Industrie  Difesa,  con  personalita' giuridica di diritto
pubblico.  L'agenzia  e'  posta sotto la vigilanza del ministro della
difesa  ed  e'  organizzata  in  funzione  del conseguimento dei suoi
specifici  obiettivi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera r),
della  legge  15  marzo  1997, n. 59. Scopo dell'agenzia e' quello di
gestire   unitariamente  le  attivita'  delle  unita'  produttive  ed
industriali  della  difesa  di cui alla tabella C allegata al decreto
del  ministro  della  difesa  20 gennaio 1998 indicati con uno o piu'
decreti  dello  stesso  ministro, da adottare entro il 31 marzo 2000.
L'agenzia  utilizza  le  risorse finanziarie materiali ed umane delle
unita'   dalla   stessa   amministrate  nella  misura  stabilita  dal
regolamento di cui al comma 2.
  2.  Le  norme  concernenti  l'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'agenzia  sono  definite  con  regolamento  da  emanare  ai sensi
dell'articolo  17,  comma  4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nel  rispetto  dell'obiettivo  dell'economica gestione e dei principi
che  regolano la concorrenza ed il mercato in quanto applicabili. Con
decreto  del  ministro  della difesa, di concerto con il ministro del
tesoro,   bilancio   e   programmazione   economica,  possono  essere
aggiornati  i  termini  di  cui  all'articolo 4, comma 5, del decreto
legislativo  28  novembre 1997, n. 459, e ridefinita la procedura ivi
prevista,  nonche'  definite  le  modalita'  per la trasformazione in
societa'  per azioni delle unita' produttive ed industriali di cui al
comma  1  ovvero per la loro alienazione, assicurando al personale il
diritto  di  cui  all'articolo  4, comma 4, del decreto legislativo 9
luglio 1998, n. 283.
 
          Note all'art. 22:
            - Per il testo dell'art. 12 della legge n. 59  del  1997,
          si veda nelle note alle premesse.
            -  Il  d.  m.  20  gennaio  1998  recante "Attuazione del
          decreto  legislativo  28  novembre  1997,  n.  459,   sulla
          riorganizzazione    dell'area    tecnico-industriale    del
          Ministero della difesa" e' stato pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale del 4 aprile 1998, n. 79. Si trascrive la tabella
          C:  "Tabella C
          Enti dipendenti dal Segretariato generale
            Stabilimento munizionamento di Baiano di Spoleto.
            Stabilimento munizionamento di Capua.
            Stabilimento munizionamento di Torre Annunziata.
            Stabilimento munizionamnento di Fontana Liri
            Stabilimento munizionamento di Noceto di Parma.
            Stabilimento NBC di Civitavecchia.
            Stabilimento  collaudi  ed  esperienze per l'armamento di
          Nettuno.
            Sezione staccata poligono esperienze per  l'armamento  di
          Cirie'.
            Stabilimento   materiali   elettronici  di  precisione  e
          relativa sezione staccata di Roma.
            Stabilimento della motorizzazione di Bologna.
            Stabilimento del genio di Pavia.
            Stabilimento grafico di Gaeta.
            Stabilimento chimico-farmaceutico di Firenze.
            Centro tecnico armi e munizioni di Nettuno.
            Centro tecnico trasmissioni di Roma.
            Centro tecnico chimico-fisico di Civitavecchia.
            Centro  approvvigionamento  autoveicoli  e   ricambi   di
          Torino.
            Centro tecnico del Genio di Roma.
            Centro tecnico del commissariato di Roma.
            Arsenale di Messina.
            Arsenale di La Maddalena.
            Stabilimento munizionamento di Buffoluto.
            Stabilimento cordami di Castellammare di Stabia".
            -  Per  il testo dell'art. 17, comma 4-bis della legge n.
          400 del 1988, si veda nelle note all'art. 4.
            - Il testo dell'art.  4,  comma  5,  del  citato  decreto
          legislativo n. 459 del 1997 e' il seguente:
            "5.  In  particolare, e' soggetto a chiusura l'ente a cui
          dopo due anni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto    legislativo    non   si   e'   potuto   affidare
          l'espletamento di alcuna attivita' ovvero che, per due anni
          consecutivi    dopo    l'affidamento    dell'attivita'    e
          l'assunzione   delle   misure   previste   dal   piano   di
          ristrutturazione, non ha raggiunto la capacita' di  operare
          secondo  i  criteri  di  economica gestione; in tale ultima
          ipotesi, un apposito comitato misto paritetico, composto da
          rappresentanti dell'Amministrazione della  difesa  e  delle
          organizzazioni   sindacali   maggiormente  rappresentative,
          verifica l'operato dell'ente, con potere di accesso ai dati
          di gestione dell'ente medesimo  ai  fini  della  successiva
          esposizione   al  Ministro  della  difesa  delle  eventuali
          carenze gestionali riscontrate. Il  Ministro  della  difesa
          entro venti giorni trasmette al Parlamento la relazione del
          Comitato misto paritetico".
            -  L'art.  4, comma 4, del decreto legislativo n. 283 del
          1998 (Istituzione dell'Ente tabacchi italiani), dispone:
            "4. Il personale trasferito all'Ente e alle societa'  per
          azioni  in  cui  quest'ultimo  viene  trasformato  ai sensi
          dell'articolo 1, comma  6,  che  risultasse  in  esubero  a
          seguito   di   ristrutturazioni   aziendali   eventualmente
          verificatesi anche nei sette anni successivi alla  data  di
          trasformazione dell'ente in societa' per azioni, ha diritto
          di   essere  riammesso,  su  domanda  da  presentare  entro
          sessanta giorni dalla comunicazione di esubero,  nei  ruoli
          dell'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 3,
          comma  232,  della  legge  28  dicembre  1995,  n. 549 come
          modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 1996,
          n.  437  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          ottobre  1996,  n.  556,  e  in  quelli  di altre pubbliche
          amministrazioni. A tal fine, all'atto della trasformazione,
          viene presentato un piano di utilizzazione  del  personale.
          La  riammissione avviene a seguito di procedure finalizzate
          alla riqualificazione professionale del personale, attivate
          ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge
          15 marzo 1997, n. 59, ferma  restando  l'appartenenza  alle
          qualifiche   ed   ai   livelli   posseduti  all'atto  della
          trasformazione.  Fino  alla  definizione  delle  situazioni
          giuridiche  conseguenti  all'esercizio  della  facolta'  di
          chiedere la riammissione,   l'onere economico  relativo  al
          personale  interessato  resta  a  carico  dell'ente o delle
          societa'   derivate.   Al   predetto   personale    vengono
          riconosciute   l'anzianita'   corrispondente   al  servizio
          prestato e la posizione economica  che  avrebbe  conseguito
          presso   l'amministrazione   finanziaria   se   non   fosse
          transitato nell'Ente o nelle societa'".