Art. 22 (Agenzia Industrie Difesa) 1. E' istituita, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9, l'Agenzia Industrie Difesa, con personalita' giuridica di diritto pubblico. L'agenzia e' posta sotto la vigilanza del ministro della difesa ed e' organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'agenzia e' quello di gestire unitariamente le attivita' delle unita' produttive ed industriali della difesa di cui alla tabella C allegata al decreto del ministro della difesa 20 gennaio 1998 indicati con uno o piu' decreti dello stesso ministro, da adottare entro il 31 marzo 2000. L'agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali ed umane delle unita' dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2. 2. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia sono definite con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dell'obiettivo dell'economica gestione e dei principi che regolano la concorrenza ed il mercato in quanto applicabili. Con decreto del ministro della difesa, di concerto con il ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, possono essere aggiornati i termini di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e ridefinita la procedura ivi prevista, nonche' definite le modalita' per la trasformazione in societa' per azioni delle unita' produttive ed industriali di cui al comma 1 ovvero per la loro alienazione, assicurando al personale il diritto di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.
Note all'art. 22: - Per il testo dell'art. 12 della legge n. 59 del 1997, si veda nelle note alle premesse. - Il d. m. 20 gennaio 1998 recante "Attuazione del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, sulla riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1998, n. 79. Si trascrive la tabella C: "Tabella C Enti dipendenti dal Segretariato generale Stabilimento munizionamento di Baiano di Spoleto. Stabilimento munizionamento di Capua. Stabilimento munizionamento di Torre Annunziata. Stabilimento munizionamnento di Fontana Liri Stabilimento munizionamento di Noceto di Parma. Stabilimento NBC di Civitavecchia. Stabilimento collaudi ed esperienze per l'armamento di Nettuno. Sezione staccata poligono esperienze per l'armamento di Cirie'. Stabilimento materiali elettronici di precisione e relativa sezione staccata di Roma. Stabilimento della motorizzazione di Bologna. Stabilimento del genio di Pavia. Stabilimento grafico di Gaeta. Stabilimento chimico-farmaceutico di Firenze. Centro tecnico armi e munizioni di Nettuno. Centro tecnico trasmissioni di Roma. Centro tecnico chimico-fisico di Civitavecchia. Centro approvvigionamento autoveicoli e ricambi di Torino. Centro tecnico del Genio di Roma. Centro tecnico del commissariato di Roma. Arsenale di Messina. Arsenale di La Maddalena. Stabilimento munizionamento di Buffoluto. Stabilimento cordami di Castellammare di Stabia". - Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis della legge n. 400 del 1988, si veda nelle note all'art. 4. - Il testo dell'art. 4, comma 5, del citato decreto legislativo n. 459 del 1997 e' il seguente: "5. In particolare, e' soggetto a chiusura l'ente a cui dopo due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non si e' potuto affidare l'espletamento di alcuna attivita' ovvero che, per due anni consecutivi dopo l'affidamento dell'attivita' e l'assunzione delle misure previste dal piano di ristrutturazione, non ha raggiunto la capacita' di operare secondo i criteri di economica gestione; in tale ultima ipotesi, un apposito comitato misto paritetico, composto da rappresentanti dell'Amministrazione della difesa e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, verifica l'operato dell'ente, con potere di accesso ai dati di gestione dell'ente medesimo ai fini della successiva esposizione al Ministro della difesa delle eventuali carenze gestionali riscontrate. Il Ministro della difesa entro venti giorni trasmette al Parlamento la relazione del Comitato misto paritetico". - L'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 283 del 1998 (Istituzione dell'Ente tabacchi italiani), dispone: "4. Il personale trasferito all'Ente e alle societa' per azioni in cui quest'ultimo viene trasformato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, che risultasse in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali eventualmente verificatesi anche nei sette anni successivi alla data di trasformazione dell'ente in societa' per azioni, ha diritto di essere riammesso, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli dell'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 232, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, e in quelli di altre pubbliche amministrazioni. A tal fine, all'atto della trasformazione, viene presentato un piano di utilizzazione del personale. La riammissione avviene a seguito di procedure finalizzate alla riqualificazione professionale del personale, attivate ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ferma restando l'appartenenza alle qualifiche ed ai livelli posseduti all'atto della trasformazione. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio della facolta' di chiedere la riammissione, l'onere economico relativo al personale interessato resta a carico dell'ente o delle societa' derivate. Al predetto personale vengono riconosciute l'anzianita' corrispondente al servizio prestato e la posizione economica che avrebbe conseguito presso l'amministrazione finanziaria se non fosse transitato nell'Ente o nelle societa'".