Art. 14 1. Per le prestazioni in Italia di servizi, con carattere occasionale, di medico chirurgo o medico chirurgo specialista, i cittadini degli Stati membri sono dispensati dall'iscrizione all'ordine professionale e sono soggetti ai relativi diritti e doveri previsti dalla normativa vigente e sono sottoposti alle disposizioni disciplinari di carattere professionale o amministrativo-fiscale cosi' come previsto dall'ordinamento italiano. 2. Le prestazioni di cui al comma l sono subordinate al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita' ed esercizio di attivita' libero-professionali; 3. Di ogni eventuale provvedimento adottato in caso di violazione o inottemperanza delle disposizioni di cui ai commi l e 2, e' data tempestiva comunicazione all'Autorita' competente dello Stato di origine o di provenienza.