Art. 14

  1.   Per  le  prestazioni  in  Italia  di  servizi,  con  carattere
occasionale,  di  medico  chirurgo  o  medico chirurgo specialista, i
cittadini   degli   Stati   membri  sono  dispensati  dall'iscrizione
all'ordine professionale e sono soggetti ai relativi diritti e doveri
previsti  dalla normativa vigente e sono sottoposti alle disposizioni
disciplinari  di  carattere  professionale  o  amministrativo-fiscale
cosi' come previsto dall'ordinamento italiano.
  2.  Le  prestazioni  di cui al comma l sono subordinate al rispetto
delle   disposizioni   vigenti  in  materia  di  incompatibilita'  ed
esercizio di attivita' libero-professionali;
  3. Di ogni eventuale provvedimento adottato in caso di violazione o
inottemperanza  delle  disposizioni  di  cui  ai commi l e 2, e' data
tempestiva  comunicazione  all'Autorita'  competente  dello  Stato di
origine o di provenienza.