Art. 41.
        Modifica dell'articolo 465 del codice penale, in tema
  di uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto

    1. L'articolo 465 del codice penale e' cosi' modificato:
      a) nel  primo comma le parole "e' punito con la reclusione fino
a  sei mesi o con la multa da lire ventimila a quattrocentomila" sono
sostituite  dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila";
      b) nel  secondo  comma le parole "soltanto la multa fino a lire
sessantamila"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "la  sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila".