Art. 41. Modifica dell'articolo 465 del codice penale, in tema di uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto 1. L'articolo 465 del codice penale e' cosi' modificato: a) nel primo comma le parole "e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire ventimila a quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila"; b) nel secondo comma le parole "soltanto la multa fino a lire sessantamila" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila".