Art. 42.
        Modifica dell'articolo 466 del codice penale, in tema
  di alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati

    1. L'articolo 466 del codice penale e' cosi' modificato:
      a) nel primo comma le parole "con la reclusione fino a sei mesi
o  con la multa da lire ventimila a quattrocentomila" sono sostituite
dalle  seguenti:  "con  la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
duecentomila a un milione duecentomila";
      b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
    "Alla   stessa  sanzione  soggiace  chi,  senza  essere  concorso
nell'alterazione,  fa  uso  dei  valori  di  bollo  o  dei  biglietti
alterati. Se le cose sono state ricevute in buona fede, si applica la
sanzione    amministrativa    pecuniaria    da   lire   centomila   a
seicentomila.".