Art. 43.
        Modifica dell'articolo 498 del codice penale, in tema
                 di usurpazione di titoli e di onori

    1. L'articolo 498 del codice penale e' cosi' modificato:
      a) nel  primo  comma  le parole "e' punito con la multa da lire
duecentomila  a  due  milioni"  sono  sostituite  dalle seguenti: "e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila
a un milione ottocentomila";
      b) nel   secondo  comma  le  parole  "Alla  stessa  pena"  sono
sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione";
      c) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
    "Per  le  violazioni  di  cui  al presente articolo si applica la
sanzione    amministrativa   accessoria   della   pubblicazione   del
provvedimento  che  accerta  la violazione con le modalita' stabilite
dall'articolo  36  e  non  e'  ammesso il pagamento in misura ridotta
previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".