Art. 43.
Modifica dell'articolo 498 del codice penale, in tema
di usurpazione di titoli e di onori
1. L'articolo 498 del codice penale e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito con la multa da lire
duecentomila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila
a un milione ottocentomila";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono
sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione";
c) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la
sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del
provvedimento che accerta la violazione con le modalita' stabilite
dall'articolo 36 e non e' ammesso il pagamento in misura ridotta
previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".