Art. 43. Modifica dell'articolo 498 del codice penale, in tema di usurpazione di titoli e di onori 1. L'articolo 498 del codice penale e' cosi' modificato: a) nel primo comma le parole "e' punito con la multa da lire duecentomila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila"; b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione"; c) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione con le modalita' stabilite dall'articolo 36 e non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".