Art. 44. Modifica dell'articolo 527 del codice penale, in tema di atti osceni 1. Nel secondo comma dell'articolo 527 del codice penale le parole "la pena e' della multa da lire sessantamila a seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila".