Art. 44.
            Modifica dell'articolo 527 del codice penale,
                       in tema di atti osceni

    1.  Nel  secondo  comma  dell'articolo  527  del codice penale le
parole  "la  pena e' della multa da lire sessantamila a seicentomila"
sono   sostituite   dalle   seguenti:   "si   applica   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila".