Art. 45.
        Modifica dell'articolo 654 del codice penale, in tema
                 di grida e manifestazioni sediziose

    1.  Nell'articolo  654 del codice penale le parole "e' punito, se
il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a un
anno"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "e' punito, se il fatto non
costituisce  reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
duecentomila a un milione duecentomila".