Art. 45. Modifica dell'articolo 654 del codice penale, in tema di grida e manifestazioni sediziose 1. Nell'articolo 654 del codice penale le parole "e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".