Art. 47.
      Modifica dell'articolo 663-bis del codice penale, in tema
                di divulgazione di stampa clandestina

    1.  L'articolo  663-bis  del  codice  penale  e'  sostituito  dal
seguente:
    "Art.  663-bis  (Divulgazione di stampa clandestina). - Salvo che
il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe
o  stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge
sulla  pubblicazione  e  diffusione  della  stampa  periodica  e  non
periodica,  e'  punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire duecentomila a un milione duecentomila.
    Per  le  violazioni di cui al presente articolo non e' ammesso il
pagamento  in  misura  ridotta  previsto dall'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.".