Art. 47. Modifica dell'articolo 663-bis del codice penale, in tema di divulgazione di stampa clandestina 1. L'articolo 663-bis del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 663-bis (Divulgazione di stampa clandestina). - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila. Per le violazioni di cui al presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".