Art. 48. Modifica dell'articolo 664 del codice penale, in tema di distruzione e deterioramento di affissioni 1. L'articolo 664 del codice penale e' cosi' modificato: a) nel primo comma le parole "e' punito con l'ammenda fino a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila"; b) nel secondo comma le parole "la pena e' dell'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila".