Art. 48.
        Modifica dell'articolo 664 del codice penale, in tema
            di distruzione e deterioramento di affissioni

    1. L'articolo 664 del codice penale e' cosi' modificato:
      a) nel  primo  comma  le parole "e' punito con l'ammenda fino a
lire  seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire  centocinquantamila  a
novecentomila";
      b) nel  secondo comma le parole "la pena e' dell'ammenda fino a
lire  duecentomila"  sono  sostituite  dalle seguenti: "si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila".