Art. 50.
        Modifica dell'articolo 675 del codice penale, in tema
                  di collocamento pericolo di cose

    1.  Nell'articolo  675 del codice penale le parole "e' punito con
l'ammenda  fino  a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti:
"e'   punito  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire
duecentomila a un milione duecentomila".