Art. 50. Modifica dell'articolo 675 del codice penale, in tema di collocamento pericolo di cose 1. Nell'articolo 675 del codice penale le parole "e' punito con l'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".