Art. 51. Modifica dell'articolo 676 del codice penale, in tema di rovina di edifici o di altre costruzioni 1. Nel primo comma dell'articolo 676 del codice penale le parole "e' punito con l'ammenda non inferiore a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila".