Art. 51.
        Modifica dell'articolo 676 del codice penale, in tema
             di rovina di edifici o di altre costruzioni

    1.  Nel primo comma dell'articolo 676 del codice penale le parole
"e'  punito  con  l'ammenda  non  inferiore a lire duecentomila" sono
sostituite  dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila".