Art. 52.
        Modifica dell'articolo 677 del codice penale, in tema
di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina

    1. L'articolo 677 del codice penale e' cosi' modificato:
      a) nel  primo  comma  le  parole  "e'  punito con l'ammenda non
inferiore  a  lire  duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila
a un milione ottocentomila";
      b) nel  secondo comma le parole "Alla stessa pena soggiace chi"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "La  stessa sanzione si applica a
chi".