Art. 52. Modifica dell'articolo 677 del codice penale, in tema di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina 1. L'articolo 677 del codice penale e' cosi' modificato: a) nel primo comma le parole "e' punito con l'ammenda non inferiore a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila"; b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena soggiace chi" sono sostituite dalle seguenti: "La stessa sanzione si applica a chi".