Art. 52.
Modifica dell'articolo 677 del codice penale, in tema
di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina
1. L'articolo 677 del codice penale e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito con l'ammenda non
inferiore a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila
a un milione ottocentomila";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena soggiace chi"
sono sostituite dalle seguenti: "La stessa sanzione si applica a
chi".