Art. 53. Modifica dell'articolo 686 del codice penale, in tema di fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe 1. L'articolo 686 del codice penale e' cosi' modificato: a) nel primo comma le parole "e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a lire quattro milioni ottocentomila"; b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle parole "Alla stessa sanzione"; c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: "E' sempre disposta la cessazione dell'attivita' illecitamente esercitata. Se l'attivita' e' svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale e' stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attivita', nel caso di reiterazione delle violazioni e' disposta altresi' la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per un periodo non superiore a sette giorni. Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".