Art. 53.
        Modifica dell'articolo 686 del codice penale, in tema
      di fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe

    1. L'articolo 686 del codice penale e' cosi' modificato:
      a) nel  primo  comma le parole "e' punito con l'arresto fino ad
un  anno  o  con  l'ammenda  da  lire  centomila  a  un milione" sono
sostituite  dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria   da   lire   ottocentomila   a   lire   quattro   milioni
ottocentomila";
      b) nel   secondo  comma  le  parole  "Alla  stessa  pena"  sono
sostituite dalle parole "Alla stessa sanzione";
      c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
    "E'  sempre  disposta  la cessazione dell'attivita' illecitamente
esercitata.  Se  l'attivita'  e'  svolta  in uno stabilimento o in un
esercizio  per  il  quale  e' stata rilasciata autorizzazione o altro
titolo  abilitativo  all'esercizio  di diversa attivita', nel caso di
reiterazione  delle violazioni e' disposta altresi' la chiusura dello
stabilimento  o  dell'esercizio  per un periodo non superiore a sette
giorni.
    Per  le  violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso
il  pagamento  in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.".