Art. 54. Modifica dell'articolo 688 del codice penale, in tema di ubriachezza 1. Nel primo comma dell'articolo 688 del codice penale le parole "e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila".