Art. 54.
            Modifica dell'articolo 688 del codice penale,
                       in tema di ubriachezza

    1.  Nel primo comma dell'articolo 688 del codice penale le parole
"e'  punito  con  l'arresto  fino  a sei mesi o con l'ammenda da lire
ventimila  a  quattrocentomila"  sono  sostituite dalle seguenti: "e'
punito  con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a
lire seicentomila".