Art. 56. Modifica dell'articolo 705 del codice penale, in tema di commercio non autorizzato di cose preziose 1. L'articolo 705 del codice penale e' cosi' modificato: a) nel primo comma le parole "e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni"; b) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 686.".