Art. 56.
        Modifica dell'articolo 705 del codice penale, in tema
            di commercio non autorizzato di cose preziose

    1. L'articolo 705 del codice penale e' cosi' modificato:
      a) nel  primo  comma  le parole "e' punito con l'arresto fino a
tre  mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  centomila a due milioni" sono
sostituite  dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni";
      b) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
    "Si  applicano  le  disposizioni  di  cui al terzo e quarto comma
dell'articolo 686.".