Art. 57. Modifica dell'articolo 724 del codice penale, in tema di bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti 1. L'articolo 724 del codice penale e' cosi' modificato: a) nel primo comma le parole "e' punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila"; b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena soggiace chi" sono sostituite dalle seguenti: "La stessa sanzione si applica a chi".