Art. 57.
        Modifica dell'articolo 724 del codice penale, in tema
      di bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti

    1. L'articolo 724 del codice penale e' cosi' modificato:
      a) nel  primo  comma le parole "e' punito con l'ammenda da lire
ventimila  a seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito
con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire  centomila  a
seicentomila";
      b) nel  secondo comma le parole "Alla stessa pena soggiace chi"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "La  stessa sanzione si applica a
chi".