Art. 58. Modifica dell'articolo 725 del codice penale, in tema di commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza 1. Nell'articolo 725 del codice penale le parole "e' punito con l'ammenda da lire ventimila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".