Art. 58.
        Modifica dell'articolo 725 del codice penale, in tema
      di commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari
                        alla pubblica decenza

    1.  Nell'articolo  725 del codice penale le parole "e' punito con
l'ammenda  da  lire  ventimila  a  due milioni" sono sostituite dalle
seguenti:  "e'  punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire duecentomila a un milione duecentomila".