Art. 59.
    Autorita' competenti ad applicare le sanzioni amministrative

    1. Dopo   l'articolo   19   delle  disposizioni  coordinamento  e
transitorie  del codice penale, approvate con regio decreto 28 maggio
1931, n. 601, e' inserito il seguente:
    "19-bis.  -  L'autorita'  competente  a ricevere il rapporto e ad
applicare le sanzioni per le violazioni amministrative previste dagli
articoli  350, 352, 498, 527, 654, 663-bis, 672, 688, 692, 705, 724 e
725 del codice penale e' il prefetto.
    Le  autorita' di seguito elencate sono competenti ad applicare le
sanzioni amministrative previste dagli articoli indicati in relazione
a ciascuna di esse:
      a) Ministero dei trasporti e della navigazione: articolo 465 e,
limitatamente  ai  fatti concernenti biglietti di strade ferrate o di
altre pubbliche imprese di trasporto, articolo 466 del codice penale;
      b) Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale: articolo
509 del codice penale;
      c) Ministero    delle    finanze:    articolo   686,   nonche',
limitatamente  ai fatti concernenti valori di bollo, articolo 466 del
codice penale;
      d) Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica: articoli 693 e 694 del codice penale;
      e) sindaco:  articoli  345, 663, 664, 666, 669, 675, 676, 677 e
687 del codice penale.".