Art. 59. Autorita' competenti ad applicare le sanzioni amministrative 1. Dopo l'articolo 19 delle disposizioni coordinamento e transitorie del codice penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, e' inserito il seguente: "19-bis. - L'autorita' competente a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni per le violazioni amministrative previste dagli articoli 350, 352, 498, 527, 654, 663-bis, 672, 688, 692, 705, 724 e 725 del codice penale e' il prefetto. Le autorita' di seguito elencate sono competenti ad applicare le sanzioni amministrative previste dagli articoli indicati in relazione a ciascuna di esse: a) Ministero dei trasporti e della navigazione: articolo 465 e, limitatamente ai fatti concernenti biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, articolo 466 del codice penale; b) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: articolo 509 del codice penale; c) Ministero delle finanze: articolo 686, nonche', limitatamente ai fatti concernenti valori di bollo, articolo 466 del codice penale; d) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: articoli 693 e 694 del codice penale; e) sindaco: articoli 345, 663, 664, 666, 669, 675, 676, 677 e 687 del codice penale.".