Art. 13.
Emanazione del regolamento in materia di cause
di servizio e indennizzi
1. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo
2, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 31
marzo 2009.
2. Il regolamento di cui al comma 1, inteso a disciplinare, entro
il limite massimo di spesa stabilito nell'articolo 2, comma 78, della
predetta legge n. 244 del 2007, termini e modalita' per il
riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi in
favore dei soggetti indicati nel medesimo comma, e' emanato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla
proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'interno e del lavoro, della
salute e delle politiche sociali.
3. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 2,
comma 78, della predetta legge n. 244 del 2007, non impegnate al 31
dicembre 2008, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 78 e 79 dell'art. 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«78. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa
di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano
impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni
di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti,
nonche' al personale civile italiano nei teatri di
conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul
territorio nazionale, che abbiano contratto infermita' o
patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo
di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione
nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti
prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al
coniuge, al convivente, ai figli superstiti nonche' ai
fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici
superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie,
e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun
anno del triennio 2008-2010.».
«79. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro della difesa e con il Ministro della salute,
sono disciplinati i termini e le modalita' per la
corresponsione ai soggetti di cui al comma 78 ed entro il
limite massimo di spesa ivi stabilito delle misure di
sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n.
466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3
agosto 2004, n. 206.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.».