Art. 13.


           Emanazione del regolamento in materia di cause
                      di servizio e indennizzi


  1.  Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo
2, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 31
marzo 2009.
  2.  Il  regolamento di cui al comma 1, inteso a disciplinare, entro
il limite massimo di spesa stabilito nell'articolo 2, comma 78, della
predetta   legge  n.  244  del  2007,  termini  e  modalita'  per  il
riconoscimento  della  causa  di servizio e di adeguati indennizzi in
favore dei soggetti indicati nel medesimo comma, e' emanato, ai sensi
dell'articolo  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla
proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i Ministri
dell'economia  e  delle  finanze,  dell'interno  e  del lavoro, della
salute e delle politiche sociali.
  3.  Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 2,
comma  78,  della predetta legge n. 244 del 2007, non impegnate al 31
dicembre  2008,  sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'esercizio successivo.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  dei commi 78 e 79 dell'art. 2
          della  legge  24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2008):
             «78.  Al fine di pervenire al riconoscimento della causa
          di  servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano
          impiegato  nelle missioni militari all'estero, nei poligoni
          di  tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti,
          nonche'   al   personale  civile  italiano  nei  teatri  di
          conflitto  e  nelle  zone  adiacenti  le  basi militari sul
          territorio  nazionale,  che  abbiano contratto infermita' o
          patologie  tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo
          di  proiettili  all'uranio  impoverito  e  alla dispersione
          nell'ambiente   di   nanoparticelle   di  minerali  pesanti
          prodotte  dalle  esplosioni di materiale bellico, ovvero al
          coniuge,  al  convivente,  ai  figli  superstiti nonche' ai
          fratelli  conviventi  e  a  carico  qualora siano gli unici
          superstiti  in caso di decesso a seguito di tali patologie,
          e'  autorizzata  la spesa di 10 milioni di euro per ciascun
          anno del triennio 2008-2010.».
             «79.  Con  regolamento  da emanare entro sessanta giorni
          dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
          il  Ministro  della  difesa e con il Ministro della salute,
          sono   disciplinati   i  termini  e  le  modalita'  per  la
          corresponsione  ai  soggetti di cui al comma 78 ed entro il
          limite  massimo  di  spesa  ivi  stabilito  delle misure di
          sostegno  e  tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n.
          466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3
          agosto 2004, n. 206.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
             «1.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
              a)  l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari;
              b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
              c)  le  materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e)  l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.».