Art. 14.
Proroga di termini per l'Amministrazione della difesa
1. All'articolo 60-ter, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, le parole: «fino all'anno 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015».
2. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «fino al 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «fino all'anno 2015»;
b) al comma 4-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «fino all'anno 2015»;
c) al comma 5-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «fino all'anno 2015».
(( 2-bis. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 60-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' aggiunto il seguente:
«1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, a
decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a
quanto previsto dalla tabella 1, quadro III, colonna 9, il numero
delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del
Corpo degli ingegneri dell'Esercito e' pari al 3 per cento
dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo,
ridotto all'unita'». ))
3. Dall'applicazione dei commi 1, 2 e 8 non devono derivare
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298, le parole: «al 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«al 2009».
5. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31, le parole: «31 dicembre 2009», sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2011».
6. L'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 22 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' autorizzata a prorogare fino
al 31 dicembre 2011 i contratti di lavoro stipulati ai sensi
dell'articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 novembre 2000, n. 424.
7. Per le strutture periferiche del Ministero della difesa,
l'applicazione dell'articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' differita al 31 dicembre 2009.
(( 7-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge 20 febbraio 2006, n. 92, il contributo alle associazioni
combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa e' prorogato per
l'importo di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e
2011. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo
utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. ))
8. Il periodo transitorio di cui all'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive
modificazioni, e' prorogato di 2 anni.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 60-ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 (Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge
23 dicembre 1996, n. 662), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 60-ter (Avanzamento. Modifiche del regime
transitorio in tema di promozioni annuali). - 1. In deroga
a quanto previsto dall'art. 60, comma 3, limitatamente al
numero delle promozioni annuali, le disposizioni di cui
agli art. 62, comma 3, 63, comma 2-bis, e 64, comma 2, sono
prorogate fino all'anno 2015.».
- Si riporta il testo dell'art. 61 del gia' citato
decreto legislativo n. 490 del 1997, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 61 (Avanzamento. Regime transitorio). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 1998 per gli ufficiali
appartenenti al ruolo normale delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, al ruolo
normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali ed al ruolo
normale del Corpo di amministrazione e di commissariato si
applica la permanenza minima nel grado di tenente ai fini
dell'avanzamento al grado superiore riportata nella tabella
1 annessa al presente decreto.
2. In fase di prima applicazione e comunque fino al
2005, per gli ufficiali appartenenti al ruolo normale del
Corpo sanitario le permanenze minime nei gradi per
l'avanzamento al grado superiore sono cosi' stabilite:
a) per il grado di Tenente, in 8 anni comprensivi della
durata legale del corso di laurea;
b) per il grado di Capitano, in 8 anni;
c) per il grado di Maggiore, in 3 anni;
d) per il grado di Tenente Colonnello, in 8 anni.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60 comma 4,
in fase di prima applicazione e comunque fino all'anno
2015, le permanenze minime nei gradi del ruolo speciale
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni previste, ai fini dell'avanzamento al grado
superiore, dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622, e
successive modificazioni ed integrazioni, si applicano a
tutti i ruoli speciali.
4. In fase di prima applicazione e comunque fino al
2005, il numero annuale delle promozioni al grado di
Maggiore dei Capitani dei ruoli normali e speciali delle
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del
Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di
amministrazione e di commissariato e' fissato in tante
unita' pari alla somma dei Capitani mai valutati con
anzianita' di grado, alla data del 31 dicembre di ciascuno
degli anni predetti, pari o superiore rispettivamente a 9
anni per le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni, per l'Arma dei trasporti e dei
materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di
amministrazione e di commissariato ed a 8 anni per il Corpo
sanitario.
4-bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 60, comma
3, dall'anno 2006 e fino all'anno 2015 il numero annuale
delle promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 e'
fissato in tante unita' quanti sono i capitani inseriti in
aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.
5. Nelle aliquote di valutazione relative al comma 4
sono inclusi i Capitani mai valutati che abbiano maturato,
alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi,
una anzianita' di grado pari o superiore rispettivamente a
8 anni per il Corpo sanitario ed a 9 anni per le Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per
l'Arma dei trasporti e dei materiali, per il Corpo degli
ingegneri e per il Corpo di amministrazione e di
commissariato.
5-bis. Dall'anno 2005 e fino all'anno 2015 per la
formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di
cui al comma 4 non si applica la limitazione del 30 per
cento prevista dall'art. 60, comma 2, lettera d).
6. E' consentito il transito, per concorso per titoli ed
esami, degli ufficiali appartenenti al ruolo ad esaurimento
del Corpo sanitario ruolo ufficiali medici, ruolo
chimico-farmacisti e ruolo del servizio veterinario nel
corrispondente ruolo normale secondo le modalita' di cui ai
commi 7 e 8 dell'art. 39. Nei confronti dei predetti
ufficiali si applica il comma 9 del medesimo articolo.
7. Le disposizioni di cui all'art. 25, comma 4 si
applicano a partire dagli ufficiali che terminano il corso
di applicazione, di cui all'allegato A della legge 20
settembre 1980, n. 574, nel corso del 1998.
8. Gli ufficiali transitati nel complemento in
applicazione del comma 4 dell'art. 64 della legge 12
novembre 1955, n. 1137, in servizio alla data in entrata in
vigore del presente decreto, sono transitati nel
corrispondente ruolo ad esaurimento con l'anzianita' di
grado posseduta, a condizione che non abbiano riportato
nella documentazione caratteristica valutazioni inferiori a
«nella media». I predetti ufficiali sono iscritti in ruolo
dopo i pari grado di uguale anzianita' di grado.».
- Si riporta il testo dell'art. 60-bis del gia' citato
decreto legislativo n. 490 del 1997, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 60-bis (Avanzamento. Modifiche del regime
transitorio). - 1. Fermo restando quanto stabilito
dall'art. 60, comma 3, le disposizioni di cui agli articoli
60, commi 2, lettere c), d) ed e), e 2-bis, 62, comma 5, e
63, commi 1 e 3, sono prorogate fino all'anno 2015.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60,
comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 3,
quadro I, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al
grado di colonnello del ruolo naviganti normale
dell'Aeronautica militare e' pari all'8 per cento
dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo
ruolo, ridotto all'unita'.
1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60,
comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31
dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 1,
quadro III, colonna 9, il numero delle promozioni annuali
al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli
ingegneri dell'Esercito e' pari al 3 per cento
dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo
ruolo, ridotto all'unita'.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 26 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 (Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma
dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«1. In relazione alle esigenze operative e funzionali da
soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo
tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con decreti
del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato
maggiore della difesa, sono autorizzati, per gli anni dal
2001 al 2009, transiti in detto ruolo, nel numero
complessivo di centoquarantanove unita', di ufficiali
provenienti dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica,
dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai
volumi organici fissati.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 248 del 2007, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«4. Le unita' produttive e industriali di cui all'art.
22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, gestite unitariamente dall'Agenzia Industrie Difesa
anche mediante la costituzione di societa' di servizi
nell'ambito delle disponibilita' esistenti, sono soggette a
chiusura qualora, entro il 31 dicembre 2011, non abbiano
raggiunto la capacita' di operare secondo criteri di
economica gestione.».
- Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 22 (Agenzia Industrie Difesa). - 1. E' istituita,
nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9, l'Agenzia
Industrie Difesa, con personalita' giuridica di diritto
pubblico. L'agenzia e' posta sotto la vigilanza del
ministro della difesa, ed e' organizzata in funzione del
conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi
dell'art. 12, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Scopo dell'agenzia e' quello di gestire unitariamente le
attivita' delle unita' produttive ed industriali della
difesa di cui alla tabella C allegata al decreto 20 gennaio
1998 del Ministro della difesa indicati con uno o piu'
decreti dello stesso ministro, da adottare entro il 31
marzo 2000. L'agenzia utilizza le risorse finanziarie
materiali ed umane delle unita' dalla stessa amministrate
nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2.
2. Le norme concernenti l'organizzazione ed il
funzionamento dell'agenzia sono definite con regolamento da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400, nel rispetto dell'obiettivo
dell'economia gestione e dei principi che regolano la
concorrenza ed il mercato in quanto applicabili. Con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica,
possono essere aggiornati i termini di cui all'art. 4,
comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459,
e ridefinita la procedura ivi prevista, nonche' definite le
modalita' per la trasformazione in societa' per azioni
delle unita' produttive ed industriali di cui al comma 1
ovvero per la loro alienazione, assicurando al personale il
diritto di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo
n. 283 del 1998.».
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000,
n. 424 (Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, a norma
dell'art. 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300):
«8. L'agenzia puo' assumere, in relazione a particolari
e motivate esigenze, cui non si puo' far fronte con il
personale in servizio, e nell'ambito delle proprie
disponibilita' finanziarie, personale tecnico o altamente
qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto
privato, previa procedura di valutazione comparativa che
accerti il possesso di un'adeguata professionalita' in
relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da
specifici ed analitici curricula culturali e
professionali.».
- Si riporta il testo del comma 83 dell'art. 3 della
gia' citata legge n. 244 del 2007:
«83. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare
compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione
dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 20 febbraio 2006, n. 92 (Norme per la concessione di
contributi statali alle associazioni combattentistiche):
«1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle
attivita' di promozione sociale e di tutela degli associati
svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla
legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria
vigilanza, per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008,
mediante ripartizione, con proprio decreto, con le
modalita' di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di
contributi per un importo, per ciascun anno del triennio,
di euro 2.220.000.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 7 del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive
modificazioni (Attuazione delle deleghe conferite dall'art.
2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'art.
1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime
previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del
personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche' del personale non
contrattualizzato del pubblico impiego):
«6. Per un periodo di 11 anni dall'entrata in vigore del
presente decreto, il collocamento in ausiliaria puo'
avvenire, altresi', a domanda dell'interessato che abbia
prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il
periodo di permanenza in tale posizione e' pari a 5 anni.».