Art. 14. Proroga di termini per l'Amministrazione della difesa 1. All'articolo 60-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015». 2. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: «fino al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015»; b) al comma 4-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015»; c) al comma 5-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015». (( 2-bis. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' aggiunto il seguente: «1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 1, quadro III, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito e' pari al 3 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unita'». )) 3. Dall'applicazione dei commi 1, 2 e 8 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 4. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «al 2008» sono sostituite dalle seguenti: «al 2009». 5. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011». 6. L'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2011 i contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424. 7. Per le strutture periferiche del Ministero della difesa, l'applicazione dell'articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' differita al 31 dicembre 2009. (( 7-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 92, il contributo alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa e' prorogato per l'importo di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. )) 8. Il periodo transitorio di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni, e' prorogato di 2 anni.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 60-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 60-ter (Avanzamento. Modifiche del regime transitorio in tema di promozioni annuali). - 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 60, comma 3, limitatamente al numero delle promozioni annuali, le disposizioni di cui agli art. 62, comma 3, 63, comma 2-bis, e 64, comma 2, sono prorogate fino all'anno 2015.». - Si riporta il testo dell'art. 61 del gia' citato decreto legislativo n. 490 del 1997, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 61 (Avanzamento. Regime transitorio). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 per gli ufficiali appartenenti al ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, al ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali ed al ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato si applica la permanenza minima nel grado di tenente ai fini dell'avanzamento al grado superiore riportata nella tabella 1 annessa al presente decreto. 2. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, per gli ufficiali appartenenti al ruolo normale del Corpo sanitario le permanenze minime nei gradi per l'avanzamento al grado superiore sono cosi' stabilite: a) per il grado di Tenente, in 8 anni comprensivi della durata legale del corso di laurea; b) per il grado di Capitano, in 8 anni; c) per il grado di Maggiore, in 3 anni; d) per il grado di Tenente Colonnello, in 8 anni. 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60 comma 4, in fase di prima applicazione e comunque fino all'anno 2015, le permanenze minime nei gradi del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni previste, ai fini dell'avanzamento al grado superiore, dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano a tutti i ruoli speciali. 4. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, il numero annuale delle promozioni al grado di Maggiore dei Capitani dei ruoli normali e speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di amministrazione e di commissariato e' fissato in tante unita' pari alla somma dei Capitani mai valutati con anzianita' di grado, alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti, pari o superiore rispettivamente a 9 anni per le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per l'Arma dei trasporti e dei materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di amministrazione e di commissariato ed a 8 anni per il Corpo sanitario. 4-bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 60, comma 3, dall'anno 2006 e fino all'anno 2015 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 e' fissato in tante unita' quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento. 5. Nelle aliquote di valutazione relative al comma 4 sono inclusi i Capitani mai valutati che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi, una anzianita' di grado pari o superiore rispettivamente a 8 anni per il Corpo sanitario ed a 9 anni per le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per l'Arma dei trasporti e dei materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di amministrazione e di commissariato. 5-bis. Dall'anno 2005 e fino all'anno 2015 per la formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di cui al comma 4 non si applica la limitazione del 30 per cento prevista dall'art. 60, comma 2, lettera d). 6. E' consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, degli ufficiali appartenenti al ruolo ad esaurimento del Corpo sanitario ruolo ufficiali medici, ruolo chimico-farmacisti e ruolo del servizio veterinario nel corrispondente ruolo normale secondo le modalita' di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 39. Nei confronti dei predetti ufficiali si applica il comma 9 del medesimo articolo. 7. Le disposizioni di cui all'art. 25, comma 4 si applicano a partire dagli ufficiali che terminano il corso di applicazione, di cui all'allegato A della legge 20 settembre 1980, n. 574, nel corso del 1998. 8. Gli ufficiali transitati nel complemento in applicazione del comma 4 dell'art. 64 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in servizio alla data in entrata in vigore del presente decreto, sono transitati nel corrispondente ruolo ad esaurimento con l'anzianita' di grado posseduta, a condizione che non abbiano riportato nella documentazione caratteristica valutazioni inferiori a «nella media». I predetti ufficiali sono iscritti in ruolo dopo i pari grado di uguale anzianita' di grado.». - Si riporta il testo dell'art. 60-bis del gia' citato decreto legislativo n. 490 del 1997, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 60-bis (Avanzamento. Modifiche del regime transitorio). - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 60, comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 60, commi 2, lettere c), d) ed e), e 2-bis, 62, comma 5, e 63, commi 1 e 3, sono prorogate fino all'anno 2015. 1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 3, quadro I, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare e' pari all'8 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unita'. 1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 1, quadro III, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito e' pari al 3 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unita'.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78), cosi' come modificato dalla presente legge: «1. In relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2009, transiti in detto ruolo, nel numero complessivo di centoquarantanove unita', di ufficiali provenienti dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati.». - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 del gia' citato decreto-legge n. 248 del 2007, cosi' come modificato dalla presente legge: «4. Le unita' produttive e industriali di cui all'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gestite unitariamente dall'Agenzia Industrie Difesa anche mediante la costituzione di societa' di servizi nell'ambito delle disponibilita' esistenti, sono soggette a chiusura qualora, entro il 31 dicembre 2011, non abbiano raggiunto la capacita' di operare secondo criteri di economica gestione.». - Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 22 (Agenzia Industrie Difesa). - 1. E' istituita, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9, l'Agenzia Industrie Difesa, con personalita' giuridica di diritto pubblico. L'agenzia e' posta sotto la vigilanza del ministro della difesa, ed e' organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'art. 12, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'agenzia e' quello di gestire unitariamente le attivita' delle unita' produttive ed industriali della difesa di cui alla tabella C allegata al decreto 20 gennaio 1998 del Ministro della difesa indicati con uno o piu' decreti dello stesso ministro, da adottare entro il 31 marzo 2000. L'agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali ed umane delle unita' dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2. 2. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia sono definite con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dell'obiettivo dell'economia gestione e dei principi che regolano la concorrenza ed il mercato in quanto applicabili. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, possono essere aggiornati i termini di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e ridefinita la procedura ivi prevista, nonche' definite le modalita' per la trasformazione in societa' per azioni delle unita' produttive ed industriali di cui al comma 1 ovvero per la loro alienazione, assicurando al personale il diritto di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 283 del 1998.». - Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424 (Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, a norma dell'art. 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300): «8. L'agenzia puo' assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non si puo' far fronte con il personale in servizio, e nell'ambito delle proprie disponibilita' finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalita' in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici ed analitici curricula culturali e professionali.». - Si riporta il testo del comma 83 dell'art. 3 della gia' citata legge n. 244 del 2007: «83. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 92 (Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche): «1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attivita' di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalita' di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo, per ciascun anno del triennio, di euro 2.220.000.». - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni (Attuazione delle deleghe conferite dall'art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' del personale non contrattualizzato del pubblico impiego): «6. Per un periodo di 11 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il collocamento in ausiliaria puo' avvenire, altresi', a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione e' pari a 5 anni.».