Art. 14.


        Proroga di termini per l'Amministrazione della difesa


  1.  All'articolo  60-ter,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30
dicembre   1997,  n.  490,  le  parole:  «fino  all'anno  2009»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015».
  2.  All'articolo  61  del  decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  3,  le parole: «fino al 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «fino all'anno 2015»;
   b) al comma 4-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «fino all'anno 2015»;
   c) al comma 5-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «fino all'anno 2015».
  ((  2-bis.  Dopo  il  comma  1-bis dell'articolo 60-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' aggiunto il seguente:
  «1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, a
decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a
quanto  previsto  dalla  tabella  1, quadro III, colonna 9, il numero
delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del
Corpo   degli   ingegneri  dell'Esercito  e'  pari  al  3  per  cento
dell'organico  del  grado  di  tenente colonnello del medesimo ruolo,
ridotto all'unita'». ))
  3.  Dall'applicazione  dei  commi  1,  2  e  8  non devono derivare
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  4.  All'articolo  26,  comma  1,  del decreto legislativo 5 ottobre
2000,  n.  298,  le parole: «al 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«al 2009».
  5.  Al  comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n.  248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31, le parole: «31 dicembre 2009», sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2011».
  6.  L'Agenzia  industrie difesa, di cui all'articolo 22 del decreto
legislativo  30  luglio 1999, n. 300, e' autorizzata a prorogare fino
al  31  dicembre  2011  i  contratti  di  lavoro  stipulati  ai sensi
dell'articolo   13,   comma  8,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 novembre 2000, n. 424.
  7.  Per  le  strutture  periferiche  del  Ministero  della  difesa,
l'applicazione  dell'articolo  3,  comma  83, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' differita al 31 dicembre 2009.
  ((  7-bis.  Per  le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge  20  febbraio  2006,  n.  92,  il  contributo alle associazioni
combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa e' prorogato per
l'importo  di  euro  1.500.000  per  ciascuno degli anni 2009, 2010 e
2011. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione
si  provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo  speciale  di  parte  corrente  iscritto,  ai fini del bilancio
triennale  2009-2011,  nell'ambito  del programma «Fondi di riserva e
speciali»   della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia e delle finanze, allo scopo
utilizzando   parzialmente   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero. ))
  8.  Il  periodo  transitorio  di  cui  all'articolo 7, comma 6, del
decreto   legislativo   30   aprile   1997,   n.  165,  e  successive
modificazioni, e' prorogato di 2 anni.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta il testo del comma 1 dell'art. 60-ter del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 (Riordino del
          reclutamento,  dello  stato  giuridico  e  dell'avanzamento
          degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge
          23  dicembre  1996,  n.  662),  cosi' come modificato dalla
          presente legge:
             «Art.   60-ter   (Avanzamento.   Modifiche   del  regime
          transitorio  in tema di promozioni annuali). - 1. In deroga
          a  quanto  previsto dall'art. 60, comma 3, limitatamente al
          numero  delle  promozioni  annuali,  le disposizioni di cui
          agli art. 62, comma 3, 63, comma 2-bis, e 64, comma 2, sono
          prorogate fino all'anno 2015.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  61 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 490 del 1997, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.  61  (Avanzamento.  Regime  transitorio).  -  1. A
          decorrere   dal   1°   gennaio   1998   per  gli  ufficiali
          appartenenti  al  ruolo  normale  delle  Armi  di fanteria,
          cavalleria,  artiglieria,  genio,  trasmissioni,  al  ruolo
          normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali ed al ruolo
          normale  del Corpo di amministrazione e di commissariato si
          applica  la  permanenza minima nel grado di tenente ai fini
          dell'avanzamento al grado superiore riportata nella tabella
          1 annessa al presente decreto.
             2.  In  fase  di  prima  applicazione e comunque fino al
          2005,  per  gli ufficiali appartenenti al ruolo normale del
          Corpo   sanitario   le  permanenze  minime  nei  gradi  per
          l'avanzamento al grado superiore sono cosi' stabilite:
              a) per il grado di Tenente, in 8 anni comprensivi della
          durata legale del corso di laurea;
              b) per il grado di Capitano, in 8 anni;
              c) per il grado di Maggiore, in 3 anni;
              d) per il grado di Tenente Colonnello, in 8 anni.
             3.  Fermo restando quanto previsto dall'art. 60 comma 4,
          in  fase  di  prima  applicazione  e comunque fino all'anno
          2015,  le  permanenze  minime  nei gradi del ruolo speciale
          delle  Armi  di  fanteria,  cavalleria, artiglieria, genio,
          trasmissioni  previste,  ai  fini dell'avanzamento al grado
          superiore,  dalla  legge  16  novembre  1962,  n.  1622,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni, si applicano a
          tutti i ruoli speciali.
             4.  In  fase  di  prima  applicazione e comunque fino al
          2005,  il  numero  annuale  delle  promozioni  al  grado di
          Maggiore  dei  Capitani  dei ruoli normali e speciali delle
          Armi   di   fanteria,   cavalleria,   artiglieria,   genio,
          trasmissioni,  dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del
          Corpo  degli  ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di
          amministrazione  e  di  commissariato  e'  fissato in tante
          unita'  pari  alla  somma  dei  Capitani  mai  valutati con
          anzianita'  di grado, alla data del 31 dicembre di ciascuno
          degli  anni  predetti, pari o superiore rispettivamente a 9
          anni  per  le  Armi  di  fanteria, cavalleria, artiglieria,
          genio,   trasmissioni,  per  l'Arma  dei  trasporti  e  dei
          materiali,  per  il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di
          amministrazione e di commissariato ed a 8 anni per il Corpo
          sanitario.
             4-bis.  In  deroga a quanto previsto dall'art. 60, comma
          3,  dall'anno  2006  e fino all'anno 2015 il numero annuale
          delle  promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 e'
          fissato  in tante unita' quanti sono i capitani inseriti in
          aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.
             5.  Nelle  aliquote  di  valutazione relative al comma 4
          sono  inclusi i Capitani mai valutati che abbiano maturato,
          alla  data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi,
          una  anzianita' di grado pari o superiore rispettivamente a
          8  anni  per  il Corpo sanitario ed a 9 anni per le Armi di
          fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per
          l'Arma  dei  trasporti  e dei materiali, per il Corpo degli
          ingegneri   e   per   il  Corpo  di  amministrazione  e  di
          commissariato.
             5-bis.  Dall'anno  2005  e  fino  all'anno  2015  per la
          formazione  delle  aliquote  di valutazione dei capitani di
          cui  al  comma  4  non si applica la limitazione del 30 per
          cento prevista dall'art. 60, comma 2, lettera d).
             6. E' consentito il transito, per concorso per titoli ed
          esami, degli ufficiali appartenenti al ruolo ad esaurimento
          del   Corpo   sanitario   ruolo   ufficiali  medici,  ruolo
          chimico-farmacisti  e  ruolo  del  servizio veterinario nel
          corrispondente ruolo normale secondo le modalita' di cui ai
          commi  7  e  8  dell'art.  39.  Nei  confronti dei predetti
          ufficiali si applica il comma 9 del medesimo articolo.
             7.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  25,  comma 4 si
          applicano  a partire dagli ufficiali che terminano il corso
          di  applicazione,  di  cui  all'allegato  A  della legge 20
          settembre 1980, n. 574, nel corso del 1998.
             8.   Gli   ufficiali   transitati   nel  complemento  in
          applicazione  del  comma  4  dell'art.  64  della  legge 12
          novembre 1955, n. 1137, in servizio alla data in entrata in
          vigore   del   presente   decreto,   sono   transitati  nel
          corrispondente  ruolo  ad  esaurimento  con l'anzianita' di
          grado  posseduta,  a  condizione  che non abbiano riportato
          nella documentazione caratteristica valutazioni inferiori a
          «nella  media». I predetti ufficiali sono iscritti in ruolo
          dopo i pari grado di uguale anzianita' di grado.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 60-bis del gia' citato
          decreto  legislativo n. 490 del 1997, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.   60-bis   (Avanzamento.   Modifiche   del  regime
          transitorio).   -   1.   Fermo  restando  quanto  stabilito
          dall'art. 60, comma 3, le disposizioni di cui agli articoli
          60,  commi 2, lettere c), d) ed e), e 2-bis, 62, comma 5, e
          63, commi 1 e 3, sono prorogate fino all'anno 2015.
             1-bis.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 60,
          comma  3,  a  decorrere  dal  1°  gennaio 2007 e fino al 31
          dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 3,
          quadro  I, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al
          grado   di   colonnello   del   ruolo   naviganti   normale
          dell'Aeronautica   militare   e'   pari   all'8  per  cento
          dell'organico  del grado di tenente colonnello del medesimo
          ruolo, ridotto all'unita'.
             1-ter.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 60,
          comma  3,  a  decorrere  dal  1°  gennaio 2009 e fino al 31
          dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 1,
          quadro  III,  colonna 9, il numero delle promozioni annuali
          al  grado  di  colonnello del ruolo normale del Corpo degli
          ingegneri   dell'Esercito   e'   pari   al   3   per  cento
          dell'organico  del grado di tenente colonnello del medesimo
          ruolo, ridotto all'unita'.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 26 del
          decreto  legislativo  5  ottobre 2000, n. 298 (Riordino del
          reclutamento,  dello  stato  giuridico  e  dell'avanzamento
          degli   ufficiali   dell'Arma   dei  carabinieri,  a  norma
          dell'art.  1  della legge 31 marzo 2000, n. 78), cosi' come
          modificato dalla presente legge:
             «1. In relazione alle esigenze operative e funzionali da
          soddisfare    per   l'iniziale   costituzione   del   ruolo
          tecnico-logistico  dell'Arma  dei  carabinieri, con decreti
          del  Ministro  della  difesa, su proposta del Capo di stato
          maggiore  della  difesa, sono autorizzati, per gli anni dal
          2001   al   2009,  transiti  in  detto  ruolo,  nel  numero
          complessivo   di  centoquarantanove  unita',  di  ufficiali
          provenienti dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica,
          dai  ruoli  e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai
          volumi organici fissati.».
             -  Si  riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 del gia'
          citato decreto-legge n. 248 del 2007, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «4.  Le  unita' produttive e industriali di cui all'art.
          22,  comma  1,  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  gestite  unitariamente  dall'Agenzia Industrie Difesa
          anche  mediante  la  costituzione  di  societa'  di servizi
          nell'ambito delle disponibilita' esistenti, sono soggette a
          chiusura  qualora,  entro  il 31 dicembre 2011, non abbiano
          raggiunto  la  capacita'  di  operare  secondo  criteri  di
          economica gestione.».
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  22  del  decreto
          legislativo    30    luglio    1999,    n.   300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59):
             «Art.  22 (Agenzia Industrie Difesa). - 1. E' istituita,
          nelle  forme  disciplinate  dagli articoli 8 e 9, l'Agenzia
          Industrie  Difesa,  con  personalita'  giuridica di diritto
          pubblico.   L'agenzia  e'  posta  sotto  la  vigilanza  del
          ministro  della  difesa,  ed e' organizzata in funzione del
          conseguimento   dei  suoi  specifici  obiettivi,  ai  sensi
          dell'art. 12, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
          Scopo  dell'agenzia  e'  quello di gestire unitariamente le
          attivita'  delle  unita'  produttive  ed  industriali della
          difesa di cui alla tabella C allegata al decreto 20 gennaio
          1998  del  Ministro  della  difesa  indicati con uno o piu'
          decreti  dello  stesso  ministro,  da  adottare entro il 31
          marzo  2000.  L'agenzia  utilizza  le  risorse  finanziarie
          materiali  ed  umane delle unita' dalla stessa amministrate
          nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2.
             2.   Le   norme   concernenti   l'organizzazione  ed  il
          funzionamento dell'agenzia sono definite con regolamento da
          emanare  ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
          agosto   1988,   n.   400,   nel   rispetto  dell'obiettivo
          dell'economia  gestione  e  dei  principi  che  regolano la
          concorrenza  ed  il  mercato  in  quanto  applicabili.  Con
          decreto  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto con il
          Ministro  del  tesoro, bilancio e programmazione economica,
          possono  essere  aggiornati  i  termini  di cui all'art. 4,
          comma  5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459,
          e ridefinita la procedura ivi prevista, nonche' definite le
          modalita'  per  la  trasformazione  in  societa' per azioni
          delle  unita'  produttive  ed industriali di cui al comma 1
          ovvero per la loro alienazione, assicurando al personale il
          diritto di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo
          n. 283 del 1998.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 8 dell'art. 13 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 15 novembre 2000,
          n. 424 (Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il
          funzionamento   dell'Agenzia   industrie  difesa,  a  norma
          dell'art.  22  del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n.
          300):
             «8.  L'agenzia puo' assumere, in relazione a particolari
          e  motivate  esigenze,  cui  non  si puo' far fronte con il
          personale   in   servizio,   e  nell'ambito  delle  proprie
          disponibilita'  finanziarie,  personale tecnico o altamente
          qualificato,  con  contratti a tempo determinato di diritto
          privato,  previa  procedura  di valutazione comparativa che
          accerti  il  possesso  di  un'adeguata  professionalita' in
          relazione   alle  funzioni  da  esercitare,  desumibile  da
          specifici    ed    analitici    curricula    culturali    e
          professionali.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 83 dell'art. 3 della
          gia' citata legge n. 244 del 2007:
             «83.  Le  pubbliche  amministrazioni non possono erogare
          compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione
          dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.».
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 1 della
          legge  20 febbraio 2006, n. 92 (Norme per la concessione di
          contributi statali alle associazioni combattentistiche):
             «1.  Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle
          attivita' di promozione sociale e di tutela degli associati
          svolte  dalle  Associazioni  combattentistiche  di cui alla
          legge  31  gennaio  1994,  n.  93,  sottoposte alla propria
          vigilanza,  per  gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008,
          mediante   ripartizione,   con   proprio  decreto,  con  le
          modalita'  di  cui  alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di
          contributi  per  un importo, per ciascun anno del triennio,
          di euro 2.220.000.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  6 dell'art. 7 del
          decreto  legislativo  30  aprile 1997, n. 165, e successive
          modificazioni (Attuazione delle deleghe conferite dall'art.
          2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'art.
          1,  commi  97,  lettera  g),  e 99, della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662,  in  materia  di  armonizzazione  al regime
          previdenziale  generale  dei  trattamenti pensionistici del
          personale  militare,  delle  Forze  di  polizia e del Corpo
          nazionale  dei  vigili del fuoco, nonche' del personale non
          contrattualizzato del pubblico impiego):
             «6. Per un periodo di 11 anni dall'entrata in vigore del
          presente   decreto,  il  collocamento  in  ausiliaria  puo'
          avvenire,  altresi',  a  domanda dell'interessato che abbia
          prestato  non  meno  di  40  anni di servizio effettivo. Il
          periodo di permanenza in tale posizione e' pari a 5 anni.».