Art. 15.


           Proroga di termini in materia di accantonamenti


  1.  Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2008 ai sensi
dell'articolo  1,  comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive  modificazioni,  sono  mantenute in bilancio nel conto dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
  2.  Le  somme  conservate nel conto residui, ai sensi dell'articolo
22,  comma  13,  della legge 27 dicembre 2006, n. 298, non utilizzate
nell'anno  2008,  sono ulteriormente conservate nel conto residui per
essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2009.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il testo del comma 758 dell'art. 1 della
          legge  27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
             «758. Le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto
          delle  prestazioni  erogate, della valutazione dei maggiori
          oneri  derivanti dall'esonero dal versamento del contributo
          di  cui  all'art.  10,  comma  2, del decreto legislativo 5
          dicembre  2005,  n.  252,  come modificato dal comma 764, e
          degli  oneri  conseguenti alle maggiori adesioni alle forme
          pensionistiche  complementari  derivanti  dall'applicazione
          della   presente  disposizione,  nonche'  dall'applicazione
          delle  disposizioni  di cui all'art. 8 del decreto-legge 30
          settembre  2005,  n.  203,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  2  dicembre  2005,  n.  248,  come  da ultimo
          sostituito  dal  comma  766,  nonche' degli oneri di cui al
          comma  765, sono destinate, nei limiti degli importi di cui
          all'elenco  1 annesso alla presente legge, al finanziamento
          dei  relativi  interventi,  e in ogni caso nei limiti delle
          risorse  accertate con il procedimento di cui al comma 759.
          Al   fine   di  garantire  la  tempestiva  attivazione  del
          finanziamento in corso d'anno degli interventi previsti nel
          predetto   elenco   1,  e'  consentito,  per  l'anno  2007,
          l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun
          intervento,  nel limite di importi corrispondenti a effetti
          in  termini  di  indebitamento  netto  pari all'ottanta per
          cento  di quelli determinati nel medesimo elenco 1. Per gli
          anni  2008  e  2009  e'  consentito l'utilizzo di una parte
          delle  quote accantonate per ciascun intervento, nel limite
          di   importi   corrispondenti   a  effetti  in  termini  di
          indebitamento  netto  pari  al settanta per cento di quelli
          determinati nel medesimo elenco 1.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 13 dell'art. 22 della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  298 (Bilancio di previsione
          dello   Stato   per  l'anno  finanziario  2007  e  bilancio
          pluriennale per il triennio 2007-2009):
             «13.   Gli   stanziamenti   iscritti   in  bilancio  per
          l'esercizio   2007,   relativamente   ai   fondi  destinati
          all'incentivazione  del personale civile dello Stato, delle
          Forze  armate,  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
          dei  Corpi di polizia, nonche' quelli per la corresponsione
          del   trattamento   economico   accessorio   del  personale
          dirigenziale,  non  utilizzati alla chiusura dell'esercizio
          sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati
          nell'esercizio  successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con propri
          decreti,   le   variazioni   di   bilancio  occorrenti  per
          l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.».