Art. 15.
Proroga di termini in materia di accantonamenti
1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2008 ai sensi
dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, sono mantenute in bilancio nel conto dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
2. Le somme conservate nel conto residui, ai sensi dell'articolo
22, comma 13, della legge 27 dicembre 2006, n. 298, non utilizzate
nell'anno 2008, sono ulteriormente conservate nel conto residui per
essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2009.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 758 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
«758. Le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto
delle prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori
oneri derivanti dall'esonero dal versamento del contributo
di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, come modificato dal comma 764, e
degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni alle forme
pensionistiche complementari derivanti dall'applicazione
della presente disposizione, nonche' dall'applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo
sostituito dal comma 766, nonche' degli oneri di cui al
comma 765, sono destinate, nei limiti degli importi di cui
all'elenco 1 annesso alla presente legge, al finanziamento
dei relativi interventi, e in ogni caso nei limiti delle
risorse accertate con il procedimento di cui al comma 759.
Al fine di garantire la tempestiva attivazione del
finanziamento in corso d'anno degli interventi previsti nel
predetto elenco 1, e' consentito, per l'anno 2007,
l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun
intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti
in termini di indebitamento netto pari all'ottanta per
cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1. Per gli
anni 2008 e 2009 e' consentito l'utilizzo di una parte
delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite
di importi corrispondenti a effetti in termini di
indebitamento netto pari al settanta per cento di quelli
determinati nel medesimo elenco 1.».
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 22 della
legge 27 dicembre 2006, n. 298 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio
pluriennale per il triennio 2007-2009):
«13. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per
l'esercizio 2007, relativamente ai fondi destinati
all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle
Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
dei Corpi di polizia, nonche' quelli per la corresponsione
del trattamento economico accessorio del personale
dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio
sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati
nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.».