Art. 17. Procedure d'emergenza 1. Nel caso di mancato funzionamento degli strumenti ovvero dei dispositivi informatici dell'ufficio del registro necessari alla ricezione della Comunicazione unica, per un periodo superiore alle tre ore consecutive, avuto riguardo all'orario ed ai giorni di apertura al pubblico dell'ufficio, il richiedente e' autorizzato ad inoltrare al competente registro delle imprese la distinta della Comunicazione unica prevista dal decreto della modulistica, stampata su carta e sottoscritta con firma autografa dal soggetto legittimato o dal procuratore, unitamente a copia degli atti che l'accompagnano e ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i motivi di mancato funzionamento. 2. Nei casi previsti al comma 1, la domanda presentata su modello cartaceo e' protocollata ai sensi dell'art. 12. 3. La riscossione dei diritti e dell'imposte e' effettuata al momento dell'invio definitivo. 4. Nel caso previsto al comma 1, entro cinque giorni dalla comunicazione da parte dell'ufficio del registro delle imprese all'interessato del venir meno della causa che ha generato l'impedimento, il soggetto legittimato o il procuratore e' tenuto a provvedere alla sostituzione della domanda, titolo ed atti che l'accompagnano, presentata su supporto cartaceo, con identica domanda, titolo ed atti che l'accompagnano, ai sensi dell'art. 9. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 maggio 2009 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro dello sviluppo economico Scajola Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Sacconi Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2009 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 290