Art. 22 Direttore generale e vice direttore generale 1. La Direzione generale dei lavori e del demanio (GENIODIFE) e' retta da un ufficiale generale di grado non inferiore a generale di divisione dell'Arma del genio dell'Esercito o del Corpo del genio aeronautico dell'Aeronautica, ovvero del Corpo degli ingegneri dell'Esercito o del Corpo del genio navale della Marina - settore infrastrutture, laureato in ingegneria civile o lauree equivalenti, o grado corrispondente delle Forze armate. 2. Il direttore generale e' coadiuvato da un vice direttore generale civile, scelto tra i dirigenti di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, il quale lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni in caso di vacanza della carica.