Art. 22
Direttore generale e vice direttore generale
1. La Direzione generale dei lavori e del demanio (GENIODIFE) e'
retta da un ufficiale generale di grado non inferiore a generale di
divisione dell'Arma del genio dell'Esercito o del Corpo del genio
aeronautico dell'Aeronautica, ovvero del Corpo degli ingegneri
dell'Esercito o del Corpo del genio navale della Marina - settore
infrastrutture, laureato in ingegneria civile o lauree equivalenti, o
grado corrispondente delle Forze armate.
2. Il direttore generale e' coadiuvato da un vice direttore
generale civile, scelto tra i dirigenti di seconda fascia del ruolo
dei dirigenti del Ministero della difesa, il quale lo sostituisce in
caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni in caso di
vacanza della carica.