Art. 22 
 
 
            Direttore generale e vice direttore generale 
 
  1. La Direzione generale dei lavori e del  demanio  (GENIODIFE)  e'
retta da un ufficiale generale di grado non inferiore a  generale  di
divisione dell'Arma del genio dell'Esercito o  del  Corpo  del  genio
aeronautico  dell'Aeronautica,  ovvero  del  Corpo  degli   ingegneri
dell'Esercito o del Corpo del genio navale  della  Marina  -  settore
infrastrutture, laureato in ingegneria civile o lauree equivalenti, o
grado corrispondente delle Forze armate. 
  2. Il  direttore  generale  e'  coadiuvato  da  un  vice  direttore
generale civile, scelto tra i dirigenti di seconda fascia  del  ruolo
dei dirigenti del Ministero della difesa, il quale lo sostituisce  in
caso di assenza o impedimento e ne assolve le  funzioni  in  caso  di
vacanza della carica.