Art. 25 Riduzione del debito pubblico 1. Una quota dei proventi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta (( del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze )), e' versata all'entrata del bilancio dello stato per essere destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432. (( 1-bis. Le somme non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per la realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in misura pari all'importo di 2,5 milioni di euro, come indicato nella risoluzione approvata dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati il 2 agosto 2011, sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. ))
Riferimenti normativi -- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72 (Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonche' per l'assegnazione di quote di emissione di anidride carbonica), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111: "4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi della vendita all'asta delle quote di emissione di CO2 e la successiva riassegnazione, per le attivita' stabilite dall'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, ai pertinenti capitoli di spesa in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244." -- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n 432. (Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato): "2.Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalita' previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione." -- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2010): "239. Al fine di garantire condizioni di massima celerita' nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro la data del 30 giugno 2010, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonche' per i profili di carattere finanziario, sono individuati gli interventi di immediata realizzabilita' fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le modalita' previste ai sensi dell' articolo 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169." -- Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico. (Testo A): "44. (L) Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalita' previste dal presente testo unico, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. (L). 2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e' attribuita al Ministro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto: a) dal Direttore generale del Tesoro, che lo presiede; b) dal Ragioniere generale dello Stato; c) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate; d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio. (L). 3. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo. Alla gestione del Fondo non si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni. (L).