Art. 26 
 
          Prescrizione anticipata delle lire in circolazione 
 
  1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 ed  1
bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, commi 1
ed 1 bis,  del  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n.  213,  le
banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione  si
prescrivono a favore  dell'Erario  con  decorrenza  immediata  ed  il
relativo controvalore e' versato all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnato al (( Fondo per l'ammortamento ))  dei  titoli
di Stato. 
 
          Riferimenti normativi 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 2,  comma  4,  del
          decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72 (Misure urgenti per  il
          differimento  di  termini  in  materia  ambientale   e   di
          autotrasporto,  nonche'  per  l'assegnazione  di  quote  di
          emissione   di   anidride   carbonica),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111: 
              "4. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  i  Ministri   dello   sviluppo
          economico e dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
          del  mare,  sono  stabilite  le  procedure  di   versamento
          all'entrata del bilancio dello  Stato  dei  proventi  della
          vendita all'asta delle quote  di  emissione  di  CO2  e  la
          successiva  riassegnazione,  per  le  attivita'   stabilite
          dall'articolo 10, paragrafo 3, della  direttiva  2003/87/CE
          del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  13  ottobre
          2003,  come  sostituito  dall'articolo  1  della  direttiva
          2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23
          aprile 2009, ai pertinenti capitoli di spesa  in  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 2, commi 615, 616 e 617 della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244." 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1,  della
          legge 27 ottobre 1993, n. 432 (Istituzione  del  Fondo  per
          l'ammortamento dei titoli di Stato): 
              "2.Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 
              1. E' istituito  presso  la  Banca  d'Italia  un  conto
          denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di  Stato»,
          di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre,
          secondo le modalita'  previste  dalla  presente  legge,  la
          consistenza dei titoli di Stato in circolazione." 
              -- Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  comma  239,
          della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  e   successive
          modificazioni (Disposizioni per la formazione del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2010): 
              "239.  Al  fine  di  garantire  condizioni  di  massima
          celerita' nella realizzazione  degli  interventi  necessari
          per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle
          scuole,  entro  la  data  del  30   giugno   2010,   previa
          approvazione  di   apposito   atto   di   indirizzo   delle
          Commissioni parlamentari permanenti competenti per  materia
          nonche'  per  i  profili  di  carattere  finanziario,  sono
          individuati gli  interventi  di  immediata  realizzabilita'
          fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la
          relativa  ripartizione   degli   importi   tra   gli   enti
          territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le
          modalita'  previste  ai  sensi  dell'  articolo  7-bis  del
          decreto-legge 1° settembre 2008, n.  137,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169." 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto del
          Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di debito pubblico. (Testo A): 
              "44. (L) Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 
              1. E' istituito  presso  la  Banca  d'Italia  un  conto
          denominato Fondo per l'ammortamento dei  titoli  di  Stato.
          Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalita'  previste
          dal presente testo unico,  la  consistenza  dei  titoli  di
          Stato in circolazione. (L). 
              2. L'amministrazione del Fondo di cui  al  comma  1  e'
          attribuita  al  Ministro,   coadiuvato   da   un   Comitato
          consultivo composto: 
              a) dal Direttore generale del Tesoro, che lo presiede; 
              b) dal Ragioniere generale dello Stato; 
              c) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate; 
              d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio. (L). 
              3. Il Ministro presenta annualmente al  Parlamento,  in
          allegato    al    conto    consuntivo,    una     relazione
          sull'amministrazione del Fondo. Alla gestione del Fondo non
          si applicano le disposizioni della legge 25 novembre  1971,
          n. 1041, e successive modificazioni. (L).