Art. 26
Prescrizione anticipata delle lire in circolazione
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 ed 1
bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, commi 1
ed 1 bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le
banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si
prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il
relativo controvalore e' versato all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnato al (( Fondo per l'ammortamento )) dei titoli
di Stato.
Riferimenti normativi
-- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72 (Misure urgenti per il
differimento di termini in materia ambientale e di
autotrasporto, nonche' per l'assegnazione di quote di
emissione di anidride carbonica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111:
"4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sono stabilite le procedure di versamento
all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi della
vendita all'asta delle quote di emissione di CO2 e la
successiva riassegnazione, per le attivita' stabilite
dall'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre
2003, come sostituito dall'articolo 1 della direttiva
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2009, ai pertinenti capitoli di spesa in deroga a
quanto previsto dall'articolo 2, commi 615, 616 e 617 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244."
-- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, della
legge 27 ottobre 1993, n. 432 (Istituzione del Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato):
"2.Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto
denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»,
di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre,
secondo le modalita' previste dalla presente legge, la
consistenza dei titoli di Stato in circolazione."
-- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 239,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive
modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2010):
"239. Al fine di garantire condizioni di massima
celerita' nella realizzazione degli interventi necessari
per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle
scuole, entro la data del 30 giugno 2010, previa
approvazione di apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia
nonche' per i profili di carattere finanziario, sono
individuati gli interventi di immediata realizzabilita'
fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la
relativa ripartizione degli importi tra gli enti
territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le
modalita' previste ai sensi dell' articolo 7-bis del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169."
-- Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di debito pubblico. (Testo A):
"44. (L) Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto
denominato Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalita' previste
dal presente testo unico, la consistenza dei titoli di
Stato in circolazione. (L).
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e'
attribuita al Ministro, coadiuvato da un Comitato
consultivo composto:
a) dal Direttore generale del Tesoro, che lo presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate;
d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio. (L).
3. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, in
allegato al conto consuntivo, una relazione
sull'amministrazione del Fondo. Alla gestione del Fondo non
si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971,
n. 1041, e successive modificazioni. (L).